Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2723 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15392-2018 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA

presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 27588/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – I.S. propone ricorso per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 6 aprile 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto l’impugnazione dal medesimo proposta avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale competente aveva respinto la sua domanda di protezione sussidiaria o umanitaria.

2. L’amministrazione intimata non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo è volto a sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2000, art. 35 bis, laddove assoggetta la materia ivi disciplinata al rito camerale di cui all’art. 737 c.p.c.

Il secondo motivo denuncia violazione del medesimo art. 35 bis per avere il Tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti nonostante fosse indisponibile della videoregistrazione dell’audizione del ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. numero 251 del 2007, art. 14, lettera c), in combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è fondato nel senso che segue.

5.1. – La questione di legittimità costituzionale è stata già in altra occasione dichiarata da questa Corte manifestamente infondata (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

5.2. – Il secondo motivo è fondato in applicazione del principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Nel caso di specie, difatti, il Tribunale ha omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ritenendo erroneamente che essa non fosse dovuta in presenza della verbalizzazione dell’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale.

5.3. – Gli altri motivi sono assorbiti.

6. – Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Torino e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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