Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2723 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 2723 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 28755 del 2016 proposto da:
RIMER Alda e PONTARA Gloria, rappresentate e difese dagli Avvocati
Gianfranco de Bertolini e Guido Francesco Romanelli, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cosseria, n. 5;

– ricorrenti contro
COMUNE DI TRENTO;

– intimato per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio
pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Trento, sezione specializzata in materia di impresa, iscritto al N.R.G. 2237 del 2016.

Data pubblicazione: 05/02/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30
gennaio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Immacolata Zeno, che ha chiesto dichia-

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2016, Alda Rimer
e Gloria Pontara – moglie e figlia, entrambe eredi, dell’arch. Giorgio
Pontara, deceduto nel 2000 – hanno convenuto in giudizio dinanzi al
Tribunale ordinario di Trento il Comune di Trento, chiedendone la
condanna al ripristino dell’edificio denominato “Chiesetta del Vason”
eretto sulla p.ed. 917 in P.T. 72 C.C. Sopramonte, nello stato corrispondente al progetto originario realizzato sotto la direzione
dell’autore arch. Pontara, in particolare a rimettere nello stato anteriore il basamento in pietra bianca esistente fino al 2011, a ripiantare
le conifere estirpate in quell’anno, a riordinare la piazza antistante e
le aree circostanti la chiesa in forme rispettose del pregio dell’edificio
e della reputazione dell’arch. Pontara.
Le attrici – premesso che l’arch. Pontara esercitò la professione
progettando ed erigendo edifici di alto pregio architettonico ed urbanistico, tra cui la piccola chiesa in località Vason, sul monte Bondone,
edificio di proprietà del Comune di Trento, al quale appartiene pure il
piazzale antistante – hanno dedotto che nel 2011 il Comune di Trento, con l’intento di riordinare il sito, abbatté diverse conifere a ridosso
della chiesa ed innalzò di un paio di metri il piazzale antistante, con la
conseguenza che è stato affondato nel terreno ed è scomparso alla
vista l’alto basamento in pietra bianca dell’edificio, elemento architettonico essenziale per la sua funzione e la sua immagine, in sé e nel
rapporto con l’ambiente ed il paesaggio.
Secondo le attrici, l’operazione ha snaturato la chiesetta, ne ha ri-

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rarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

dotto la bellezza e l’ha danneggiata, recando pregiudizio alla reputazione dell’arch. Pontara, suo autore.
A sostegno della domanda, la Rimer e la Pontara hanno precisato
di agire a tutela, ex artt. 20 e 23 della legge n. 633 del 1941, della
reputazione del progettista-costruttore e della sua opera, ed altresì di
un bene da ritenersi comune, in quanto strumentalmente collegato al-

la realizzazione di interessi anche propri, quali membri della collettività del Monte Bondone, cittadine di Trento, credenti e fedeli cristiane,
nonché allo scopo di far valere in giudizio, nell’esercizio dell’azione
popolare di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 267 del 2000, le azioni spettanti
alla Provincia autonoma di Trento verso il Comune di Trento per il ripristino della situazione deturpata dall’intervento attuato nel 2011.
2. – Nel giudizio a quo si è costituito il Comune di Trento, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Ad avviso del Comune, le doglianze delle attrici si dirigono verso
le modalità seguite dal Comune circa l’uso del demanio e del patrimonio indisponibile e circa l’uso urbanistico ed edilizio del territorio, non
solo relativamente alla chiesa ma anche più ampiamente con riguardo
al terreno e al piazzale circostanti.
3. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di
Trento, sezione specializzata in materia di impresa, la Rimer e la Pontara hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 13 dicembre 2016, chiedendo dichiararsi
la giurisdizione del giudice ordinario.
3.1. – Le ricorrenti sostengono che il giudizio circa il rispetto o
meno della protezione dell’autore della chiesa, in presenza delle modificazioni dell’opera che ne sono conseguite, non attinge l’attività urbanistica ed edilizia che la legge ha riservato al Comune per la disciplina delle costruzioni e del territorio. Ad avviso delle ricorrenti, la
domanda riguarda innanzitutto il rapporto tra l’autore, la sua opera e

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le modificazioni che all’opera sono state imposte dal proprietario, in
funzione della tutela dell’autore e dell’opera “secondo valutazioni di
natura esclusivamente filologica, estetica, culturale ed artistica”. La
domanda avrebbe inoltre ad oggetto gli effetti che le nuove opere,
edificate dal Comune, producono nei confronti del paesaggio e
dell’ambiente, considerati lungo il versante dei diritti di cittadinanza e

dei diritti della persona.
3.2. – Il Comune è rimasto intimato.
4. – Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione
camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai
sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., con cui si chiede dichiararsi la
giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia promossa nei confronti del Comune di Trento per reagire ad un
suo intervento urbanistico modificativo della chiesa del Vason, sul
monte Bondone, costruita, su incarico dell’ente locale, dall’arch. Giorgio Pontara, marito e padre delle attrici, ed ottenere il ripristino del
basamento di pietra bianca dell’immobile, il riposizionamento delle
conifere estirpate ed il riordino della piazza antistante e delle aree circostanti la chiesa, in forme rispettose del pregio dell’edificio e della
reputazione del professionista.
2. – La controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
2.1. – L’intervento, realizzato dal Comune di Trento, di abbattimento di diverse conifere a ridosso della chiesa in località Vason e di
innalzamento di un paio di metri del piazzale antistante, si inserisce
in un più ampio intervento di risistemazione urbanistica della zona.
Come esattamente sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, le ricorrenti non si limitano a contestare una mera attività materiale del Comune di Trento, posta in essere al di là e al di

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fuori di quella autoritativa, ma – avuto riguardo al petitum sostanziale
della controversia, che è quello al quale occorre avere riguardo ai fini
del riparto di giurisdizione – si dolgono delle scelte discrezionali riguardanti la risistemazione urbanistica del territorio comunale nelle
immediate adiacenze della chiesa.

struttura, contro cui le attrici hanno reagito con una domanda di condanna al ripristino e al riposizionamento, costituisce l’esecuzione di
un intervento che la P.A. ha realizzato nell’esercizio dei suoi poteri in
materia di gestione del territorio (Cass., Sez. U., 9 novembre 2016,
n. 22650; Cass., Sez. U., 24 luglio 2017, n. 18165; Cass., Sez. U., 21
settembre 2017, n. 21975).
La domanda ricade dunque nell’art. 133, comma 1, lettera f), cod.
proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio»: norma, questa, da leggere in correlazione con l’art. 7, comma 1, dello stesso codice, il quale, nell’ambito di tale giurisdizione esclusiva, ricomprende
le controversie nelle quali si faccia questione «di diritti soggettivi,
concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere
da pubbliche amministrazioni».
3. – E’ dichiarata – in conformità delle conclusioni del pubblico
ministero – la giurisdizione del giudice amministrativo.
4. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo
l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2018.

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La complessiva revisione del contesto territoriale circostante la

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