Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2723 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PETRALIA VINCENZO con studio in CATANIA VIA

VERONA 62, (avviso postale), giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CATANIA in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

L.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 127/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 18/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M. e L.D. impugnarono l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del registro di Catania aveva rettificato, ai fini Invim, il valore finale di una porzione di terreno da essi venduto nell’anno 1990.

La commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza 22.9.2000, rigetto’ l’impugnazione.

La statuizione venne gravata da appello e, nelle more della relativa trattazione, i ricorrenti proposero istanza di definizione della lite ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.

In data 18.11.2004 l’Agenzia delle entrate comunico’ il diniego della definizione, sul rilievo che gli istanti non avevano provveduto a effettuare il pagamento dell’imposta nel termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione loro notificata il 12.8.2004.

Avverso il diniego i L. proposero reclamo alla commissione tributaria regionale per la Sicilia. La quale peraltro lo respinse con sentenza n. 127/34/05 del 18.7.2005, osservando che l’ufficio finanziario aveva in effetti documentato l’avvenuta notifica della richiesta di integrazione del pagamento d’imposta, mentre detto pagamento integrativo non era stato effettuato. Evidenzio’ invero la commissione che la fattispecie dovevasi annoverare nel disposto ex art. 16, comma 9, della legge cit., sicche’ a essa non erano applicabili le diverse regole previste in tema di pagamenti rateali.

Ricorre per cassazione L.M..

Resiste con controricorso l’avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Ministero dell’economa e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso – la cui ammissibilita’ in generale deriva dall’art. 111 Cost. in quanto riferito a provvedimento definitivo di contenuto decisorio, rilevando agli specifici fini il fatto che la commissione regionale abbia adottato la propria decisione con provvedimento separato, avente paritetica forma di sentenza, rispetto a quello poi adottato sul merito della lite – e’ affidato a tre motivi, tutti conclusi dalla formulazione di un quesito di diritto, ancorche’ la fattispecie risulti soggetta alle disposizioni anteriori al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Ne va preliminarmente evidenziata l’inammissibilita’ nella parte coinvolgente il Ministero dell’economia e finanze, che e’ soggetto diverso dall’agenzia delle entrate (ente dotato di propria capacita’ giuridica di diritto pubblico) e che non fu parte del giudizio di merito. In rapporto al Ministero devesi disporre la compensazione delle spese di fase, ravvisandosi giusti motivi nella mancata rilevazione del vizio all’atto del controricorso.

Il merito delle critiche affidate ai singoli motivi va dunque esaminato nei limiti del rapporto processuale ritualmente costituito con l’Agenzia delle entrate.

2. – Con il primo motivo, rubricato come violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la disposizione ex art. 16, comma 9, sopra mentovata, si riferisce esclusivamente al pagamento in misura inferiore al dovuto, la cui sanatoria, in ipotesi di errore scusabile, e’ consentita entro 30 giorni. Si tratta, secondo i ricorrenti, di disciplina attinente al concreto pagamento della somma rinveniente dalla definizione, non applicabile nel caso in cui – come nella specie – l’Agenzia abbia previamente rettificato il valore della lite indicato nella domanda di definizione.

Il motivo e’ manifestamente infondato, giacche’ si sostanzia in una distinzione arbitraria rispetto alla previsione normativa.

La disposizione appena citata, fondandosi sulla riconosciuta esistenza di un errore scusabile, si riferisce – considerata l’ampia sua formulazione letterale – a tutte le ipotesi nelle quali il pagamento sia avvenuto in misura inferiore al dovuto, indipendentemente dal fatto che cio’ sia dipeso da un errore materiale (sul quantum in se’ e per se’ considerato), ovvero da un errore nella determinazione del valore della lite da assumere quale base di calcolo per la definizione. Sotto nessun profilo il testo della disposizione autorizza una distinzione del trattamento giuridico a seconda dell’oggetto dell’errore scusabile, unicamente rilevante essendo che detto errore comunque si sia rivelato incidente sull’ammontare del versamento dovuto per la chiusura della lite.

3. – Con il secondo motivo, pure questo rubricato come violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti censurano la sentenza sul rilievo che l’art. 16 non contempla l’istituto della decadenza. In particolare, non prevede alcuna sanzione per il caso in cui l’istante si renda inadempiente alla richiesta dell’ufficio di integrare il pagamento dovuto a titolo di definizione. Sostengono pertanto che l’omesso pagamento dell’integrazione non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, sebbene la sola eventuale applicazione delle penalita’ per i pagamenti omessi o tardivamente eseguiti.

Il motivo e’ infondato, posto che confonde il regime giuridico qui rilevante con quello proprio del condono con pagamento rateale.

La L. n. 281 del 2002 contiene un’articolata disciplina che distingue, per quanto di interesse in questa sede processuale, una sanatoria per le violazioni tributarie gia’ contestate con processi verbali, inviti al contraddittorio e accertamenti non ancora impugnati (art. 15) e una sanatoria per i predetti atti quando sia gia’ stata instaurata una lite (art. 16).

In entrambi i casi contempla la facolta’ di optare per una forma di pagamento rateale, specificamente disciplinata, dell’importo complessivo dovuto. Questo importo e’, in linea generale, modellato sulla correlata previsione di versamenti percentuali fissi o variabili a seconda del valore della lite.

La natura lato sensu premiale dell’istituto emerge dalla scelta del legislatore di non attribuire, in caso di rateizzazione del dovuto, rilevanza decadenziale all’omesso versamento, entro le date indicate, delle rate successive alla prima, facendosi salve invero l’azione di recupero disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973 e l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi.

A tanto non puo’ tuttavia riferirsi l’attuale ricorrente, non avendo egli optato per una simile forma di definizione agevolata.

Devesi invero rimarcare la differenza che corre tra i due casi disciplinati dall’art. 16.

Nel primo, l’avvenuto corretto pagamento della prima rata si inserisce all’interno di una fattispecie gia’ perfezionata in conseguenza dell’accettazione della domanda di definizione. Donde il gia’ avvenuto effetto surrogatorio rispetto alla obbligazione derivata dal rapporto d’imposta originariamente controverso.

Nell’ipotesi di rateizzazione del dovuto, cioe’, il presupposto e’ che vi sia stata accettazione della domanda di definizione in considerazione dell’esatto versamento della prima rata (art. 16, comma 2, legge cit.), indice di corrispondenza al dovuto della somma complessiva da pagarsi in rate di eguale importo, con connessa definitiva sostituzione dell’obbligazione assunta dal contribuente, con la domanda di condono, all’obbligazione tributaria oggetto della lite pendente (cfr. per utili riferimenti Cass. 2006/6370). Sicche’ in tal senso e’ spiegabile la previsione che il mancato versamento delle rate successive, nelle quali sia stato ripartito il pagamento dell’importo richiesto dalla fattispecie, non determina l’inefficacia della definizione.

Diversamente, la previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, della che qui rileva, postula l’insufficienza delle somme versate secondo le ordinarie modalita’ previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce. E dunque presuppone che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza. Alla riconosciuta esistenza di un errore scusabile segue lo speciale procedimento finalizzato all’integrazione.

Pertanto, ove l’interessato non provveda alla regolarizzazione del pagamento nel termine di legge, conseguente alla comunicazione debitamente dall’ufficio finanziario notificata, non si produce l’effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell’obbligazione tributaria controversa.

E’ dunque in questo caso infondato discorrere di decadenza. Questa Corte ha d’altronde evidenziato, con massima che qui si conferma, che, in tema di condono fiscale, la dichiarazione di estinzione del giudizio per chiusura della lite ai sensi dell’art. 16 cit., e’ subordinata, come previsto dal comma 8 della disposizione, all’attestazione da parte dell’Ufficio della regolarita’ della domanda di definizione e del pagamento integrale di quanto dovuto (cfr. Cass. 2009/23028; Cass. 2004/21559).

4. – Col terzo motivo, ancora una volta rubricato come violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’impugnante deduce di non aver avuto notizia, per caso fortuito o forza maggiore derivati dalle pessime sue condizioni di salute, della comunicazione contenente l’invito a integrare il pagamento, ancorche’ regolarmente notificata. Si tratterebbe di un’ipotesi analoga a quella disciplinata dall’art. 650 c.p.c., la quale consente l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non solo in presenza di un vizio di notifica, ma anche quando l’ingiunto, a prescindere dalla regolarita’ della notifica, non abbia avuto conoscenza del provvedimento.

Il motivo e’ manifestamente inammissibile.

A prescindere dalla considerazione che non e’ dato ravvisare la pertinenza della similitudine con l’istituto di cui all’art. 650 c.p.c., che possiede connotato affatto peculiare in considerazione dell’oggetto (il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto nei termini), il motivo e’ viziato da genericita’ nel mero riferimento a presunte “pessime condizioni di salute” del destinatario della comunicazione. Ed e’ altresi’ incongruente nel riferimento a un dedotto vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, posto che, in contrario, nessuna violazione e’ in tal senso ascritta alla commissione regionale.

Finanche in base alla postulazione non e’ controversa la regolarita’ della comunicazione. Sicche’ devesi dedurre che, in sintonia con la disposizione ex art. 16, comma 9, la commissione regionale si e’ limitata a trarre le dovute conseguenze della mancata integrazione del pagamento nel termine di legge. Ne’ questa valutazione ha formato oggetto di censura sotto il profilo di eventuali vizi logici, essendosi il ricorrente limitato a dedurre un fatto in contrasto con le risultanze della sentenza, vale a dire il mancato raggiungimento della propria sfera di effettiva conoscenza dell’atto “presumibilmente” (cfr. ricorso, pag. 5, a proposito di quanto a suo tempo dedotto in sede di reclamo) a cagione di condizioni di salute genericamente da lui stesso definite pessime.

5. – In conclusione, quindi, il ricorso e’ rigettato.

Le spese, nel rapporto con l’Agenzia delle entrate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA