Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27229 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15670/2019 proposto da:

F.J., elettivamente domiciliato in Rovigo, alla via

Badaloni 19, presso lo studio dall’Avv. Elena Petracca, che lo

rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di VENEZIA n. cronol. 1038/2019 del

15 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 12 novembre 2018, ha respinto le domande di F.J., cittadino del (OMISSIS) richiedente asilo, di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

2. Il richiedente aveva dichiarato di aver esercitato il lavoro di tassista, di aver accidentalmente investito con la propria auto un bambino, che era poi deceduto, di essere stato arrestato e picchiato dalla polizia, di essere stato rilasciato dopo due giorni dietro pagamento da parte del padre di una cauzione, e di aver lasciato il proprio Paese temendo di essere nuovamente condotto in carcere, in quanto la famiglia della vittima era potente.

3. Il Tribunale ha ritenuto il racconto non credibile; ha escluso che il Gambia versi in una situazione di violenza armata indiscriminata e non ha ravvisato la sussistenza di specifici profili di vulnerabilità del richiedente, idonei alla concessione della protezione umanitaria.

4. F.J., ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed il secondo motivo, che censurano, rispettivamente, le statuizioni di rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il ricorrente denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e il vizio di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. Lamenta che il tribunale abbia ritenuto non assolto il suo onere probatorio nonostante la coerenza e la linearità delle sue dichiarazioni, che il giudice ha sommariamente valutato, omettendo di attivarsi in ordine all’accertamento delle condizioni in cui versa il Gambia, rilevanti in quanto, pur a fronte di una vicenda di natura privata, il Paese non è in grado di garantire la sicurezza dei propri cittadini.

2. I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

2.1. La valutazione di credibilità e affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese di origine; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. A tal fine il giudice è pure tenuto ad acquisire informazioni sul contesto socio-politico del Paese, in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, o, in mancanza o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi.

2.2. La credibilità non può, inoltre, essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali, specie quando il giudice non abbia concluso per l’insussistenza dell’accadimento.

2.3 A queste indicazioni il tribunale si è sottratto; per un verso, infatti, la valutazione di non credibilità è affidata ad una motivazione al di sotto del cd. “minimo costituzionale”, con la quale è stata negata valenza probatoria al mandato d’arresto prodotto da F., che lo accusava di aver causato la morte accidentale di un bambino di (OMISSIS) anni, per una discordanza di soli due giorni fra la data del decesso ivi indicata e quella riferita dal richiedente in sede di audizione (senza che risulti che siano stati richiesti chiarimenti sul punto) e sono state ritenute inverosimili due sole circostanze, fra quelle esposte dal ricorrente, peraltro successive all’accadimento, in base ad asserzioni prive di fondamento quantomeno logico (secondo il tribunale non troverebbe spiegazione il rilascio di F. su cauzione, nè il fatto che, dopo la sua fuga, il padre non sia stato imputato per concorso si ignora in quale reato- ma abbia subito “solo” la confisca della casa di proprietà, già ipotecata per pagare la cauzione); per l’altro, il giudice ha omesso di attivare i propri poteri istruttori officiosi per accertare il funzionamento del sistema giudiziario in Gambia (garanzie dell’imputato; proporzionalità della pena irrogata a chi è ritenuto responsabile di omicidio colposo; condizione delle carceri del Paese).

3. All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso conseguono l’assorbimento del terzo motivo, la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio del procedimento, per un nuovo esame, al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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