Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27229 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6294-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PORTEGHETTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVANNI MARONGIU e ANDREA BODRITO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1225/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, emessa il 20/06/2014 e depositata il

03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa a cartella di pagamento per il recupero di credito Iva anno 2006, con unico motivo di ricorso l’amministrazione finanziaria impugna la sentenza della C.T.R. Liguria n. 1225/14 per “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19”, contestando non già l’accertata prova dell’esistenza del credito Iva in contestazione, bensì la ritenuta legittimità del comportamento del contribuente “che ha utilizzato in compensazione negli anni di imposta 2007 e 2008 il credito d’imposta maturato nell’anno di imposta 2006, in cui era stata omessa la presentazione della dichiarazione”.

2. In realtà, la decisione impugnata è in linea con il principio di diritto formulato dalle Sez. Un. di questa Corte (n. 17757/16) per cui: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzti ad operazioni imponibili”.

3. Al rigetto del ricorso non fa seguito la condanna alla rifusione delle spese processuali, le quali vanno compensate in ragione della recente risoluzione del contrasto interpretativo de quo ad opera delle Sezioni Unite di questa Corte.

4. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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