Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27229 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 07/10/2021), n.27229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18805/2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Stoppani n.

34, presso lo studio dell’avvocato Aureli Adriano, rappresentato e

difeso dall’avvocato Tului Franco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., in proprio e quale legale rappresentante della s.d.f.

tra M.R. e M.G., domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dagli avvocati Farina Franco, Viola

Francesco, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 392/2014 e la sentenza

definitiva n. 302/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositate

il 12/06/2014 e il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2021 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Cagliari con sentenza parziale del 12 giugno 2014, in riforma della decisione del primo grado in data 8 maggio 2013, ha escluso M.G. dalla società di fatto intercorrente tra il medesimo e la germana M.R..

Con sentenza del 12 aprile 2017, la Corte d’appello ha, quindi, respinto la domanda di M.G. alla liquidazione della quota sociale e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della Ditta M.R. s.d.f., liquidato in Euro 60.993,00, nonché in favore di M.R., liquidato in Euro 50.000,00.

Avverso entrambe le sentenze propone ricorso per cassazione M.G., sulla base di undici motivi, depositando anche la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Resistono con controricorso M.R. e la Ditta M.R. s.d.f., depositando memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso vanno come di seguito riassunti:

1) violazione dell’art. 78 c.p.c., comma 2, in quanto la società di fatto avrebbe dovuto essere rappresentata da un curatore speciale, appositamente nominato;

2) violazione dell’art. 78 c.p.c., comma 2, art. 182 c.p.c., comma 2 e art. 354 c.p.c., comma 1, in quanto la corte del merito avrebbe dovuto rilevare tale difetto e rimettere la causa in primo grado;

3) violazione degli artt. 2286,2287 e 2697 c.c., in quanto la corte del merito ha ritenuto imputabile al socio di avere omesso di versare al Mef-AAMS le somme introitate per l’esercizio dell’attività del lotto e della vendita di valori bollati, esercitata nell’azienda bar-tabaccheria gestita dalla società di fatto: ma l’onere di provare l’esistenza di risorse finanziarie, sufficienti ad eseguire tali pagamenti, gravava sulla socia attrice, che invece non lo aveva assolto;

4) violazione degli artt. 2259 e 2286 c.c., in quanto le condotte tenute dal ricorrente al più consistevano in inadempienze quale amministratore, che non ne avrebbero potuto quindi comportare l’esclusione dalla società come socio;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 2289 c.c., in quanto la corte territoriale si è “appiattita” sulla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, in tal modo concludendo per l’assenza di valore della quota di liquidazione, in particolare per la mancanza di avviamento e di qualsiasi risultato positivo dell’esercizio del bar: ma un avviamento non può mai essere inesistente o non quantificabile;

6) omesso esame di fatto decisivo, con riguardo al medesimo profilo, dove manca in sostanza una vera motivazione;

7) violazione degli artt. 2289 e 2697 c.c., avendo la corte del merito escluso ogni valore della quota da liquidare al M., socio escluso, quando non vi era nessuna prova in tal senso, né dei pagamenti anticipati dall’altra socia per Euro 144.002,78, costituenti un debito sociale verso la medesima;

8) omesso esame di fatto decisivo, con riguardo al medesimo profilo, dove manca in sostanza una vera motivazione;

9) violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la corte del merito liquidato il danno, sia in favore della società, sia in favore della socia, ma senza prove, limitandosi a recepire le risultanze della c.t.u. sulla base di calcoli presuntivi, ritenendo in re ipsa il danno alla immagine della società e non patrimoniale alla altra socia;

10) nullità del procedimento e della sentenza, in quanto il c.t.u. ha fondato la sua indagine su meri documenti di parte, relativi alle scritture contabili della società ed altri documenti contabili: dunque, neppure avrebbe potuto essere disposta una c.t.u.;

11) violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 191 c.p.c., per essere stata disposta una c.t.u. senza che vi fossero elementi probatori già idonei a provare il danno.

2.1. – La sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 12 giugno 2014 ha ritenuto che il contraddittorio fosse correttamente instaurato anche nei confronti della società, posto che la socia amministratrice aveva agito anche in nome di questa.

Ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da M.G. con riguardo al preteso pregresso recesso della socia dalla società, per difetto del requisito di specificità, di cui all’art. 342 c.p.c.; ha aggiunto che, comunque, non vi è prova al riguardo, anche considerato che unica titolare della licenza di vendita di tabacchi era M.R., onde non sarebbe stato ragionevole tale recesso, per la stessa impossibile prosecuzione dell’attività d’impresa.

Ha, infine, ritenuto fondata la domanda di esclusione del socio per grave inadempimento, in relazione alle comprovate condotte da lui tenute, ritenendo, in particolare, dimostrato: il mancato versamento al Mef-AAMS delle somme introitate, per Euro 68.677,06; l’utilizzo del ricavato della vendita dei valori bollati per fini diversi dalla loro necessaria destinazione, con condotta di grave inadempimento, rilevante anche ai fini della domanda di esclusione del socio dalla società; al socio è anche imputabile il ricorso al credito bancario, con forte esposizioni dell’impresa, l’omesso versamento di contributi Inps con le conseguenti sanzioni, l’omesso pagamento del t.f.r. a tre dipendenti.

Pertanto, ha pronunciato l’esclusione di M.G. dalla società di fatto intercorrente tra il medesimo e la germana M.R., trattandosi di una società di soli due soci, ai sensi dell’art. 2287 c.c., comma 3.

2.2. – La sentenza del 12 aprile 2017 della medesima Corte d’appello ha, quindi, respinto la domanda di M.G. volta alla liquidazione della quota sociale, in base alla espletata c.t.u. ritenendo accertata l’insussistenza di un valore positivo della medesima.

La domanda risarcitoria, proposta sia dalla socia, sia dalla società, è stata invece accolta, con liquidazione per la prima del danno non patrimoniale e per la seconda del danno patrimoniale e di quello alla c.d. immagine commerciale.

3. – Ciò posto, il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto concordemente volti a censurare la nullità della sentenza per mancata nomina di curatore speciale alla società, sono infondati.

In tema di rappresentanza sostanziale nel processo, va esclusa la sussistenza dei presupposti per la nomina di un curatore speciale in caso di domanda di esclusione di un socio dalla società, ai sensi dell’art. 2287 c.c., u.c., con contestuale domanda di risarcimento del danno a favore della società e dell’altro socio, verificandosi, in tal caso, una convergenza e non già una incompatibilità, anche solo potenziale, di interessi tra rappresentante e rappresentato, che sola ne giustifica la nomina ai sensi dell’art. 78 c.p.c. (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21889, in tema di domanda di pagamento proposta dall’unico procuratore speciale, sia per la società in liquidazione, sia per il commissario liquidatore del concordato preventivo della medesima società).

L’art. 78 c.p.c., invero, richiede la nomina del curatore speciale all’incapace o all’ente collettivo nei casi, per quanto qui rileva, di conflitto di interessi fra rappresentato o rappresentante.

Il conflitto di interessi di cui alla norma in discorso – similmente che in altre fattispecie (cfr. artt. 320,347,360,394,1394,2373,2391 e 2475-ter c.c., ed altre) – presuppone però una relazione di incompatibilità di interessi, non integrando la nozione la mera presenza di interessi fra di loro concorrenti: esiste, cioè, conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato quando i rispettivi interessi siano anche solo potenzialmente antitetici.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di evidenziare, infatti, in tema di rappresentanza sostanziale nel processo va ravvisata una situazione di conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato, tale da comportare la necessità della nomina d’un curatore speciale, ogniqualvolta sia ravvisabile un contrasto tra centro autonomo d’interessi, sia esso dotato o no di personalità giuridica, ed il suo rappresentante, id est sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l’interesse del rappresentato, essendo il primo portatore d’interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo (Cass. 30 maggio 2003, n. 8803, ed altre anteriori).

Si determina, infatti, in tal caso, una condizione d’antitesi tra rappresentante e rappresentato incompatibile con la funzione della rappresentanza.

Orbene, nel giudizio in esame, la corte d’appello ha correttamente escluso che, già in tesi, fra la società ed il suo socio, entrambi danneggiati dalla condotta inadempiente e scorretta dell’altro socio,potesse sussistere un conflitto d’interessi, in relazione alle domande rispettivamente proposte.

4. – Il quarto motivo è infondato in diritto.

Una volta provate condotte dannose per la società, poste in essere dal socio di una società personale, l’esclusione del medesimo dalla società per gravi inadempimenti al contratto sociale può ben derivare anche da condotte tipicamente gestorie.

Premessa la naturale coincidenza, nelle società personali, tra la veste di socio e quella di amministratore della società (cfr. artt. 2267,2191 c.c., donde le peculiarità della s.a.s. proprio per la esclusione di una categoria di soci dalla gestione), ne deriva che i comportamenti di rispetto della legge e dell’atto costitutivo sono dovuti nello svolgimento di entrambi i ruoli, in concreto potendo configurarsi quindi, secondo gli accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito, condotte idonee ad integrare sia i gravi inadempimenti ex art. 2286 c.c., sia ragioni di revoca ex art. 2259 c.c..

Se pure, invero, l’inadempimento ai propri obblighi, la giusta causa di revoca e le gravi irregolarità gestorie siano nozioni non interamente coincidenti – basti pensare al profilo fiduciario, tipicamente proprio della giusta causa di revoca dell’amministratore ex artt. 2259 e 2383 c.c., o alla nozione di cui all’art. 2409 c.c. – una stessa materiale condotta tenuta dal soggetto può integrare diverse fattispecie.

Proprio questo è l’accertamento compiuto dal giudice del merito, laddove ha ritenuto integrato nelle condotte sopra ricordate il grave inadempimento ai doveri del socio, ai sensi dell’art. 2286 c.c., con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità.

5. – Il decimo e l’undicesimo motivo, che meritano una trattazione separata dagli altri, in quanto concernono pretesi vizi della c.t.u., sono infondati.

La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario (Cass. 13 gennaio 2020, n. 326; conf. n. 15219 del 2007).

Inoltre, in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1190).

Nella specie, si trattava di decidere tre diverse domande proposte dalle parti: la domanda di esclusione del socio, le domande risarcitorie dei danni cagionati dai medesimi inadempimenti e la domanda di liquidazione della quota del socio escluso.

Al consulente tecnico sono stati sottoposti – al fine di determinare sia il danno subito dalla società per le condotte menzionate, sia la somma da corrispondere al socio uscente a titolo di liquidazione della quota – i documenti contabili della società, in parte redatti dalla stessa socia ed amministratrice, proprio in tale veste: di ciò, dunque, il ricorrente non può dolersi.

Ne’ ha pregio l’allegata insussistenza di qualsiasi prova di un danno patito dalla società, dal momento che si tratta di una considerazione di puro fatto, mediante la quale il ricorrente vorrebbe contrapporre la propria visione della vicenda a quella fatta propria, nell’accertamento dei fatti, dalla corte territoriale.

6. – Il rimanenti motivi sono inammissibili, pretendendo la ripetizione del giudizio sul fatto.

La sentenza parziale del 12 giugno 2014 ha accolto la domanda di esclusione del socio, ritenendo provati i gravi inadempimenti agli obblighi previsti in capo al socio.

La sentenza del 12 aprile 2017, quindi, dopo avere disposto una consulenza tecnica d’ufficio, ha, da un lato, respinto la domanda di M.G. alla liquidazione della quota sociale, per l’assenza di un valore della quota proporzionale spettante al socio uscente, e, dall’altro lato, accolto le domande risarcitorie proposte sia dalla socia, sia dalla società.

Lamenta il ricorrente come – in ordine all’uno ed all’altro tipo di domanda – la prova dei fatti costitutivi fosse mancata ad opera della controparte e fosse stata, invece, offerta dal ricorrente per la domanda che lo vedeva attore in riconvenzionale.

In tal modo, pur nella formulazione di motivi di apparente violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente finisce per riproporre un giudizio sul fatto, già compiuto e come riservato al giudice del merito.

Ma, com’e’ noto, con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, al giudice di merito restando riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

7. – A ciò si aggiunga, specificamente, che il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione delle regole sull’onere della prova, in quanto, nell’assunto, spetterebbe al danneggiato provare il diverso uso compiuto del denaro sociale, non ha pregio: ed invero, a norma dell’art. 1218 c.c., una volta provato il grave inadempimento dell’omesso versamento al Mef-AAMS delle somme incassate dalla società in relazione all’attività del gioco del lotto e della vendita di valori bollati, l’onere di provare eventuali cause di non imputabilità della condotta spettava al danneggiante.

8. – Ancora, privi di pregio gli assunti veicolati dal sesto e dal settimo motivo – con i quali si lamenta la motivazione apparente sul difetto di un qualsiasi valore positivo della quota da liquidare al socio uscente, ai sensi dell’art. 2289 c.c., e la violazione di tale norma – posto che il giudice del merito, condividendo i rilievi del c.t.u., ha ritenuto la inidoneità dell’azienda, nell’attività di bar, a produrre profitti.

Ciò non si discosta dal principio della necessaria stima, secondo ragionevole prudenza, dell’avviamento e della redditività dell’azienda (cfr. Cass. 8 ottobre 2018, n. 24769; Cass. 18 marzo 2015, n. 5449): che, nella specie, il giudice del merito ha ritenuto insussistente, sulla base non solo dell’attività pregressa, ma di una serie di considerazioni di fatto e di prospettiva economico-finanziaria, le quali sono radicalmente insuscettibili di sindacato in sede di legittimità.

9. – In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale delle controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 7.800,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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