Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27229 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27229 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 30976-2007 proposto da:
ROSA

LILIA

R5OLLI53P541342N,

MUNARI

VILIAM

MNRVLM46TO4H223F, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato
BORGIA FRANCESCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato FEDRIZZI FRANCO;
– ricorrenti –

à

2013

contro

2081

GRAMOLA FABIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 184/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 04/12/2013

I
,,.

di TRENTO, depositata il 05/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità del I ° II ° e III ° motivo del
ricorso.

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata Gramola Fabio conveniva davanti al Tribunale
di Trento, sezione di Cles, Munari Viliam e Rosi Lilia in Munari per accertare
l’inesistenza di servitù di passaggio a piedi e con mezzi a carico delle p.f.1078/3,
1078/5, 1079/1, 1078/4, 1078/2 ed a favore della p.ed.71/1 p.m.4 e della p.f. 1084/1

Esponeva che una servitù di passaggio a piedi era stata costituita con atto 15.6.2000
esclusivamente a favore della p.ed. 69, 70 ed a carico della p.f. 1084/1 per la
manutenzione dell’acquedotto interrato mentre nessuna servitù risultava costituita a
favore della p.ed. 71/1 p.m.4, casa di abitazione dei convenuti, i quali,
riconvenzionalmente, chiedevano fosse accertata l’interclusione relativa della p.m. 4
della p.ed. 71/1 ed assoluta della p.f.1084/1 e costituita a carico delle pp.ff. 1079/2 e
1079/1, 1078/5-4-3 una servitù coattiva a piedi e con mezzi meccanici, ed accertarsi
l’insussistenza di servitù a carico dell’andito comune della p.ed. 71/1 , della p.m. 4
della p.ed, 71/1 e della p.ed. 1084/1.
Con sentenza n. 77/03 il tribunale accoglieva le domande di accertamento negativo e
la riconvenzionale di costituzione coattiva a piedi e con mezzi a favore della p.m.4
della p.ed. 71 ed a carico delle pp.ff. 1079/1 , 1078/4-5 limitatamente alle aree di cui
alla planimetria e solo a piedi a favore della p.ed. 1084/1 ed a carico delle pp.ff.
1079/1, 1078/4-5-3 limitatamente alle aree indicate, con determinazione della
relativa indennità e condanna del Gramola alle spese.
La Corte di appello di Trento, con sentenza del 5.7.2007, in riforma, rigettava la
domanda dei convenuti in ordine alla costituzione di servitù a favore della p.ed. 71/1
non trattandosi di fondo intercluso, ma tenuto conto che l’attuale passaggio si
esercitava su parte delle pp.ff. 1079/1-5 e 1078/4-3, rideterminava le indennità anche
per i proprietari dell’andito 71/1, richiamando la ctu.

dei convenuti in C.C. Bolentina.

La casa di abitazione era un manufatto di medie dimensioni raggiunto da una strada.
Ricorrono i Munari con tre motivi, non resiste controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia violazione dell’art. 950 cc col quesito se ai fini
dell’accertamento del confine tra due e più fondi l’abbozzo di campagna e/o il tipo

regolamento né richiamati abbiano la medesima valenza probatoria meramente
sussidiaria che il 3 0 comma dell’art. 950 cc attribuisce alle mappe catastali o al
contrario possano prevalere rispetti a diversi elementi di prova quali lo stato di fatto
o le risultanze delle mappe.
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 101 e 112 cpc col quesito se può
essere costituita coattivamente una servitù a carico di immobili in relazione ai quali
non è stata svolta alcuna domanda e di proprietà di soggetti non evocati in giudizio.
Col terzo motivo si deducono vizi di motivazione in ordine al rigetto dell’appello
incidentale finalizzato ad estendere la servitù a favore della p.ed. 1084/1 anche al
transito con mezzi meccanici, senza momento di sintesi.
La prima censura non merita accoglimento, tendendo ad un riesame del merito non
consentito in questa sede.
Il quesito è comunque astratto e non risolutivo.
La corte di appello, a pagina sei, ha richiamato la legge tavolare e la ctu con
argomenti non superati dalle odierne deduzioni.
Ha, infatti, dedotto che l’esatta indicazione dei confini era assolutamente
pregiudiziale e che il ctu aveva posto a fondamento del proprio elaborato gli abbozzi
di campagna n. 27 del 1932 e n. 25 del 1988, forniti dall’ufficio del catasto di Melè,
messi a confronto con la situazione di mappa e la situazione dei luoghi, ossia

di frazionamento non allegati ad un atto di acquisto dei fondi interessati al

rilevando cippi, muretti, spigoli ecc. e tracciando i confini evidenziati sulla
planimetria al1.5 alla perizia del 18.5.2005 in colore verde.
La seconda censura è fondata.
I convenuti avevano domandato la costituzione di una servitù a favore della p.m. 4
della p.ed. 71/1- frazionata in p.m. 1-2-3 di proprietà aliena e p.m. 4 dei convenuti-

poteva, quindi , essere né costituita la servitù né determinata l’indennità in danno ed
a favore dei proprietari dell’andito- circostante il fabbricato- della p.ed. 71/1 – di
proprietà comune ai proprietari peraltro non evocati in giudizio- donde la cassazione
senza rinvio nella parte in cui la sentenza ha costituito la servitù e liquidato la
relativa indennità.
Il terzo motivo manca, come dedotto, del momenti di sintesi e non supera la
motivazione della sentenza che trattasi di prato con giacitura inclinata, incolto ed in
forte pendenza che esclude l’esigenza di transito con mezzi per fini di agricoltura o
di industria.
Donde il rigetto del primo e del terzo motivo e l’accoglimento del secondo, con
compensazione delle spese, attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza in relazione al
motivo accolto ed elimina la statuizione relativa alla determinazione di una indennità
in favore dei proprietari dell’andito della p.e. 71/1 per accedere a piedi alla p.f.
1084/1; rigetta gli altri motivi e compensa le spese.
Roma 10 ottobre 2013.

e della p.f. 1084 ed a carico delle pp.ff. 1079/1, 1078/4, 1078/5, 1078/3 e non

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