Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27228 del 28/02/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27158/2014 proposto da:

COMUNE CATANIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTA ANNA MAZZEO,

dell’Avvocatura dell’Ente, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 280/18/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE di PALERMO, emessa il 27/06/2013 e depositata il

26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Tarsu-Tia dell’anno 2004, con il primo motivo di ricorso il Comune di Catania deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, 71 e 73”, per avere la C.T.R. di Palermo affermato, in controversia concernente avviso di accertamento relativo a Tarsu per l’anno 2004, che “l’assunto del Comune secondo cui si tratta di garage discende plausibilmente dalla verifica prevista dall’art. 73 citato, e tanto è sufficiente per riconoscere” – “in mancanza di elementi contrari” – “l’inversione dell’onere probatorio”, altrimenti gravante sul contribuente, in ordine alla esenzione (o ridotta imposizione) grazie alla natura pertinenziale del bene, ovvero alla sua inidoneità alla produzione di rifiuti, per destinazione o per obbiettive condizioni di inutilizzabilità; onere in linea generale da assolvere “mediante apposita denuncia, originaria o successiva”.

2. Il ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe così finito per affermare che le condizioni di esclusione operano automaticamente ed in ragione della sola destinazione funzionale dell’immobile (nella specie a garage), senza che vi sia anche la necessità, invece prescritta dalla legge, di dare prova positiva della concreta sussistenza di dette condizioni, mediante previa ed apposita dichiarazione di inidoneità alla produzione dei rifiuti, finalizzata a consentire lo specifico accertamento della ragione che esclude la sottoposizione a tassazione.

3. La censura è fondata, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui, “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’oliere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione… atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (ex multis, Cass. nn. 17623/16, 775/11, 17599/09, 13086/06, 17703/04).

4. Di conseguenza, “il giudice del merito avrebbe dovuto acclarare se – in concreto – la parte contribuente avesse dimostrato adeguatamente i presupposti fattuali per poter beneficiare delle citate disposizioni di esclusione dall’assoggettamento al tributo, senza limitarsi a dare atto che della prova doveva considerarsi raggiunta in considerazione del solo presupposto della peculiare destinazione funzionale dell’immobile (ad autorimessa), peraltro in fora del fallace assunto per cui un locale adibito a garage non potrebbe che ritenersi, di per sè, improduttivo di rifiuti solidi urbani, assunto contrastante invero con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei locali e delle aree di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato” (in termini, da ultimo, Cass. n. 17623/16 cit.).

5. Resta assorbito l’esame del secondo motivo, peraltro inammissibilmente formulato come “violazione di legge per eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e contrasto con altre decisioni dello stesso Organo Giudicante. Contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione”.

6. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la causa va quindi rinviata ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia – sez. Distaccata Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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