Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27228 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 07/10/2021), n.27228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12419/2017 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Falcognana n. 61, presso lo studio dell’avvocato Marullo Egidio, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, Largo

Trionfale n. 7, presso lo studio dell’avvocato Greco Marcello,

rappresentato e difeso dall’avvocato Briganti Sebastiano, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca di Credito Cooperativo di Tivoli e Valle dell’Aniene S.c.r.l.

in L.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Antonelli n. 50,

presso lo studio dell’avvocato Leproux Alessandro, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Testa Corrado, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Federlus – Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Lazio,

Umbria, Sardegna – Società Cooperativa a r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 173, presso lo studio

dell’avvocato Maccarone Salvatore, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Allegrucci Roberto, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

contro

Italiana Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Asolone n.

8, presso lo studio dell’avvocato Liuzzi Milena, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Del Borrello Gaetano, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

P.B., Assicuratori dei Lloyd’s of London, Aurora

Assicurazioni S.p.a., B.P., Bo.Ar.,

C.M.R., Carige Assicurazioni S.p.a., D.D.G.,

L.I.L., Li.Al.Ju., Lo.Eu.,

M.A., Pa.An., Pe.Li., Pe.Pa.,

Pi.Gi., p.d., S.F., Sc.Mi.,

T.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6638/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2021 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nel giugno 2004, il commissario liquidatore della Banca di credito cooperativo di Tivoli e Valle dell’Aniene soc. coop. a r.l. in l.c.a. esercitò l’azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 84 t.u.b., contro gli ex amministratori e sindaci della società, in relazione ai fatti di mala gestio ed omesso controllo sulla condotta gestoria, dopo che la Banca d’Italia aveva comminato le sanzioni previste per gli esponenti aziendali ex artt. 144 e segg. del medesimo Testo Unico.

La sentenza del Tribunale di Tivoli del 23 settembre 2008 – per quanto ancora rileva – dispose: a) l’estromissione dal giudizio dell’originaria attrice, essendo intervenuto in giudizio il successore a titolo particolare Banca di credito cooperativo di Palestrina soc. coop. a r.l.; b) la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, nella misura di Euro 2.619.342,62; c) l’accertamento delle quote, ai fini del regresso interno tra i condebitori solidali, di Euro 154.078,98 ciascuno, oltre accessori, reputate le responsabilità di pari misura; d) l’accoglimento della domanda di garanzia proposta dal sindaco I.S. verso l’assicuratore Italiana Assicurazioni s.p.a., con condanna della medesima a tenerlo indenne entro il massimale di Euro 51.645,69, oltre interessi.

La Corte d’appello di Roma con la sentenza del 7 novembre 2016 ha confermato la decisione di primo grado, salve le declaratorie di cessata materia del contendere ed estinzione parziale del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso il Dott. I.S., sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi R.M., la Banca di credito cooperativo di Tivoli e Valle dell’Aniene soc. coop. a r.l. in l.c.a., la Italiana Assicurazioni s.p.a. e la Federlus.

Le parti costituite, salvo la Federlus, hanno depositato le memorie di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente articola, avverso la sentenza impugnata tre motivi di ricorso, che possono essere come di seguito riassunti.

1.1. – Col primo motivo, deduce l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la corte territoriale ha omesso di esaminare: il bilancio della l.c.a., i documenti prodotti in data 10 novembre 2015, gli atti di transazione tra le parti; inoltre, con tale motivo il ricorrente dichiara che intende impugnare il “rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dal Dott. I. e rinnovata in sede di appello”.

Da tale bilancio risultava un saldo finale attivo, e dai documenti predetti il recupero di numerose somme da parte della procedura, onde è erronea la c.t.u., laddove ha quantificato la perdita in Euro 2.704.558,89, dovendosi dunque dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta contro il ricorrente. Le transazioni in atti, depositate dalla banca cessionaria, indicano la somma incassata dalla medesima: onde il giudice del merito avrebbe dovuto esaminarle, anche ai sensi dell’art. 1304 c.c., secondo cui gli altri debitori possono dichiarare di volerne profittare. Dunque, occorre disporre una nuova c.t.u. per quantificare il danno.

Nel corpo dello stesso motivo, il ricorrente lamenta altresì che, sebbene egli avesse nell’atto di appello incidentale impugnato la pronuncia di primo grado circa la inoperatività della polizza assicurativa emessa dalla Italiana Assicurazioni s.p.a., la corte d’appello ne ha omesso l’esame.

1.2. – Con il secondo motivo, lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111,163 c.p.c. e art. 92 t.u.b., perché la Banca di credito cooperativo di Tivoli e Valle dell’Aniene soc. coop. a r.l. in l.c.a. non avrebbe potuto essere estromessa, come accade ogni volta vi sia un interesse a mantenere in causa l’alienante, e l’art. 92 t.u.b. è stato erroneamente applicato, in quanto il solo interlocutore possibile era la dante causa, attenendo la controversia alla gestione e controllo societario; inoltre, rilevata la irregolare notifica dell’atto di appello alla Banca di credito cooperativo di Palestrina soc. coop. a r.l., per mancato rispetto dei termini a comparire, come riconosciuto dalla stessa corte del merito, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione e non proseguire il giudizio.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2055 e 2697 c.c., potendo le responsabilità presumersi uguali solo in mancanza della possibilità di una diversa ripartizione, mentre nella specie era possibile la graduazione delle singole responsabilità, anche tenuto conto che, nell’ambito della cessione del credito risarcitorio, le stesse parti avevano valutato assai più rilevante il presumibile credito vantato rispettivamente verso gli amministratori o che quello verso i sindaci.

2. – Per quanto ancora qui rileva, la corte territoriale ha ritenuto che:

a) è nuova l’eccezione proposta dagli appellati al riguardo, e, comunque, è legittima l’estromissione pronunciata dal Tribunale di Tivoli, nella sentenza del 23 settembre 2008, della Banca di credito cooperativo di Tivoli e Valle dell’Aniene soc. coop. a r.l. in l.c.a., essendo intervenuto in giudizio il successore a titolo particolare, la Banca di credito cooperativo di Palestrina soc. coop. a r.l.: ciò e’, infatti, correttamente avvenuto ex art. 92, u.c., t.u.b., a norma del quale – nell’ipotesi di cessione di attività, passività, azienda o beni e rapporti in blocco, avvenuto in qualsiasi stadio della procedura, come recita l’art. 90 del medesimo testo unico – il commissario liquidatore è estromesso, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione, nei quali sia subentrato il cessionario, presupponendo ciò, contrariamente a quanto infondatamente sostenuto dagli appellati, che non occorra a tal fine l’avvenuta chiusura della procedura, al contrario mirando la norma proprio a favorire la chiusura stessa;

b) avendo il Tribunale disposto correttamente l’estromissione della dante causa, né avendo nessuna delle parti validamente proposto appello contro la Banca di credito cooperativo di Palestrina soc. coop. a r.l., quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. – in quanto, con atto del 24 aprile 2009, “gli appellanti” (vale a dire, T.N. ed altri) hanno, per la prima volta, citato tale cessionaria, ma in violazione dei termini a comparire (p. 24 della decisione impugnata) -, è avvenuto il passaggio in giudicato di tutte le statuizioni che la riguardano ed inammissibili erano tutti i motivi di appello, principale ed incidentale, relativi alla condanna al risarcimento del danno in favore della predetta: in particolare (per quanto qui rileva) “la quantificazione del danno” operata dal Tribunale di Tivoli;

c) circa le reciprocamente invocate graduazioni di responsabilità tra i danneggianti, ha condiviso il convincimento del Tribunale, secondo cui il concorso causale dei diversi soggetti – sindaci, amministratori, direttori generali, dipendenti – alla produzione del danno fu del tutto analogo, in quanto proprio “la concatenazione di azioni commissive, e correlative omissioni di controllo ed organizzazione” permise il prodursi dell’ingente danno. Ha peraltro precisato, quanto alla specifica posizione dell’odierno ricorrente I., che questi, con l’atto di appello, ha allegato l’assenza di ogni responsabilità negli accadimenti occorsi, ma la sua “impugnazione incidentale… pur contenendo nelle conclusioni la domanda di manleva… non contiene uno specifico motivo di impugnazione riguardante il pari concorso causale nel danno cagionato alla banca ritenuto dal Tribunale” (p. 40) ed, ancora, che “per quanto riguarda l’azione di regresso, non risulta espressamente impugnata la statuizione e la relativa motivazione del Tribunale…. secondo la quale i diversi soggetti avevano concorso in eguale misura nella causazione del danno”, precisando che tale statuizione dunque “non risulta espressamente impugnata da parte degli appellanti principali… né da I.” (p. 44).

3. – Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.

Esso, invero, non si confronta con il decisum della sentenza impugnata, la quale – al punto b) sopra riassunto – ha ritenuto coperta da giudicato interno ogni questione relativa alla disposta condanna al risarcimento del danno in favore della Banca di credito cooperativo di Palestrina soc. coop. a r.l., successore a titolo particolare della originaria procedura di l.c.a., specificando di reputare il giudicato efficace con riguardo alla “quantificazione del danno” operata dal Tribunale di Tivoli.

Non ha pregio, allora, in questa sede dolersi di un preteso omesso esame di fatti “decisivi”, ossia i documenti in atti relativi al quantum del risarcimento, in mancanza della impugnazione col ricorso per cassazione della menzionata statuizione.

Il motivo, laddove si duole del “rigetto della domanda di manleva e garanzia formulata dal Dott. I. e rinnovata in sede di appello”, non è conferente con il vizio denunziato, onde per tale parte palesemente inammissibile.

Lo stesso deve dirsi con riguardo all’accenno, pure contenuto nel motivo, alla pretesa inoperatività della polizza assicurativa emessa dalla Italiana Assicurazioni s.p.a., che sarebbe stata ritenuta dal primo giudice: al contrario, dagli atti risultando che la domanda proposta dal Dott. I. contro la Italiana Assicurazioni è stata accolta, sia pure nei limiti del massimale (cfr. p. 11 della sentenza impugnata).

4. – Il secondo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, nell’argomento sopra ricordato sub a), ha ritenuto nuova l’eccezione proposta dagli appellati con riguardo alla estromissione, pronunciata dal Tribunale di Tivoli con la sentenza del 23 settembre 2008, della Banca di credito cooperativo di Tivoli e Valle dell’Aniene soc. coop. a r.l. in l.c.a., essendo intervenuta in giudizio, quale successore a titolo particolare, la Banca di credito cooperativo di Palestrina soc. coop. a r.l..

Ha aggiunto, altresì, di reputare anche fondato tale provvedimento.

Peraltro, non avendo il ricorrente qui impugnato la prima ratio decidendi, essa resta idonea a sorreggere la decisione, senza necessità di esaminare la questione nel merito: noto essendo che, in presenza di una duplice ratio, di cui anche una sola inadeguatamente attaccata, questa resta idonea a sorreggere la decisione, dal momento che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (e multis, Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

Anzi, a ben vedere, avendo ritenuto inammissibile l’eccezione, in quanto nuova, la corte d’appello ha argomentato su punto che avrebbe dovuto essere considerato assorbito.

Quanto all’argomento, pure contenuto nel motivo, secondo cui, rilevata la irregolare notifica dell’atto di appello alla Banca di credito cooperativo di Palestrina soc. coop. a r.l. per mancato rispetto dei termini a comparire, la corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione, esso proviene dalla parte non legittimata, avendo sul punto la corte d’appello rilevato che “gli appellanti” (vale a dire, T.N. ed altri) erano incorsi in tale irregolarità, onde solo i medesimi avrebbero potuto interloquire al riguardo. Ne’ l’art. 164 c.p.c., è stato violato, in quanto era stata disposta la rinnovazione della notificazione, ma non è stata eseguita come disposto dal giudice nel termine perentorio della rinnovazione stessa.

5. – Il terzo motivo è inammissibile.

La corte territoriale, nella sua motivazione sul punto, sopra riportata sub c), ha esposto una duplice ratio decidendi: ha ritenuto, quanto al rito, che il Dott. I. non abbia affatto proposto una impugnazione incidentale con riguardo al concorso in eguale misura nella causazione del danno ad opera di tutti i convenuti, precisando che tale statuizione “non risulta espressamente impugnata da parte degli appellanti principali… né da I.”; quanto al merito, ha comunque condiviso il convincimento del Tribunale, secondo cui si ravvisa nella specie un identico concorso causale dei diversi soggetti alla produzione del danno.

La prima ratio decidendi non viene affatto impugnata nel motivo: onde essa, come esposto al punto che precede e secondo detto principio, resta in tutto idonea a sorreggere la decisione, senza che occorra esaminare la seconda, peraltro costituente tipico accertamento in fatto, onde tale ragione concorre alla qui reputata inammissibilità del motivo.

6. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei contro ricorrenti, liquidate: a) in favore della Banca di credito cooperativo di Tivoli e Valle dell’Aniene soc. coop. a r.l. in l.c.a., in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; b) in favore della Italiana Assicurazioni s.p.a., in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie sui compensi al 15% ed agli accessori, come per legge; c) in favore di Federlus, in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; d) in favore di R.M., in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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