Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27227 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26207/2014 proposto da:

DATA CENTER S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1662/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 24/02/2014 e depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Stefania Falvo D’Urso (delega Avvocato Francesco

Falvo D’Urso) che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Irap-Iva anni 2006-2007, con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la “violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione alla L. n. 546 del 1992”, per avere la C.T.R. rigettato il proprio appello senza di darle l’apposito avviso dell’udienza di trattazione, nonostante essa avesse depositato in data 19/11/2013 la richiesta di fissazione dell’udienza pubblica, con conseguente nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.

2. La censura è fondata, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “la comunicazione della data dell’udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa, ai sensi dell’art. 24 Cost., cosicchè la violazione, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione della commissione tributaria” (Cass. 12515/16, 24030/15, 11487/13, 23607/12, 11014/03, 3936/02, 11229/00).

3. Resta assorbito il secondo motivo, peraltro inammissibile per mancata indicazione del fatto specifico di cui sarebbe stato omesso l’esame, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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