Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27227 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8587/2018 R.G. proposto da:

SICILMOTORSTORE s.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, G.G.F., rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. prof.

Luigi CINQUEMANI, presso il cui studio legale, sito in Palermo, alla

via Terrasanta, n. 106, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 681/12/2017 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa ai fini IVA IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2006, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi di impugnazione;

– avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 342 c.p.c., sostenendosi che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto il ricorso in appello proposto dalla contribuente carente del requisito di specificità dei motivi;

– al riguardo deve ricordarsi che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “In tema di giudizio di appello, la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellato in modo da incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, come nell’ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l’appellante, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l’esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l’appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata” (Cass. n. 15936 del 2003); Cass. n. 9083 del 2017 ha peraltro precisato che “nel processo tributario, è soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso” (v. anche Cass. n. 1200 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 4482 e n. 8248 del 2018);

– così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, deve osservarsi che nel caso di specie i giudici di merito non si sono attenuti ai suddetti principi giurisprudenziali, perchè dal contenuto dell’appello, riprodotto nel ricorso in esame, in ossequio al principio di autosufficienza imposto dall’art. 366 c.p.c., emerge che l’appellante non si è affatto limitato a riproporre pedissequamente le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, prescindendo dal contenuto della sentenza appellata, come erroneamente sostiene la CTR, ma ha mosso alla statuizione di primo grado delle specifiche censure, con riguardo alle varie riprese a tassazione effettuate dall’amministrazione finanziaria con l’avviso di accertamento impugnato, e segnatamente ai “maggiori componenti positivi” relative a vendite di “moto nuove”, “ricavi di magazzino” e “a nota di credito non contabilizzata”, con la ovvia conseguenza che, in tale prospettiva, alla contribuente non era lasciata altra possibilità che quella di riproporre pedissequamente i motivi del ricorso originario; pertanto, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla fondatezza delle censure mosse alla sentenza di primo grado, queste erano chiaramente dirette a minare le fondamenta della stessa e, dunque, avrebbero dovuto indurre la CTR a ritenere sussistente il requisito di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e procedere all’esame nel merito dell’appello;

– va precisato che la ricorrente non ha mosso alcuna censura alla statuizione della CTR di accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate in relazione al “disconoscimento della deducibilità dell’importo di Euro 4.036,00 per spese legali”, che, quindi, deve ritenersi definitivamente passata in cosa giudicata;

– conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà ad emettere nuova pronuncia esaminando nel merito l’appello del contribuente erroneamente dichiarato inammissibile e a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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