Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27227 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27227 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 25786-2007 proposto da:
ZAMPIERI GIAMPIETRO ZMPGPT35R25E349H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA QUIRINO ROSCIONI 63 SC E INT
16, presso lo studio dell’avvocato MORBIDELLI
STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato BOSIO
ALESSANDRO;
– ricorrente –

2013

contro

2068

BENINI ARTURO BNNRTR24B02L567M, AL MIRACOLO DI BENINI
FAUSTO & C SAS 01412560201, SIMON SPORT DI BENINI
ANNALISA

&

C

SAS

01456080207,

elettivamente

Data pubblicazione: 04/12/2013

’■
domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo
studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentati
e difesi dall’avvocato BINELLI CARLO VITO;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 214/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di BRESCIA, depositata il 28/03/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21.10.2003 il GOA del Tribunale di Mantova, giudicando sulle
domande svolte da sas Al Miracolo di Benini Fausto & C e da sas Simon Sport di
Benini Annalisa & C in due cause riunite aventi ad oggetto l’accertamento negativo
dell’obbligo di pagare a Giampietro Zampieri somme a titolo di corrispettivo per

accoglimento delle domande dello Zampieri in via riconvenzionale, rigettate le
domande attrici, determinava l’importo dovuto al professionista in misura ridotta
rispetto alla richiesta.
La decisione, appellata dalle società e da Arturo Benini quale già socio
accomandatario della sas Al Miracolo (•ggi sas Al Miracolo di Benini Fausto & C) i
veniva riformata dalla Corte di appello di Brescia, con sentenza 28.3.2007, che
respingeva ogni domanda dello Zampieri dichiarando nulla essergli dovuto per
qualsiasi titolo, essendo onerato della prova di aver fornito tutte le prestazioni
esposte nelle notule dell’applicabilità della tariffa professionale e della
sopravvenienza di somme a credito nonostante le numerosissime fatture periodiche
emesse e saldate.
Non appariva pertinente il riferimento all’art. 49 dpr 567/74, le fatture quietanzate
valevano per il contenuto dichiarato e lo Zampieri non aveva accennato a somme in
acconto.
Ricorre Zampieri con quattro motivi, resistono le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 49 dpr 567/1974, 2233, 1350 e
2725 cc i col quesito se l’art. 49 dpr citato nel disporre che l’incarico in via
continuativa, da cui scaturisce una riduzione degli onorari dal 25% al 50%, deve
risultare da atto scritto, prescriveuuna forma scritta ad substantiam a pena di nullità.

prestazioni professionali svolte per un certo periodo a favore delle attrici, in parziale

Col secondo motivo si denunzia insufficiente motivazione circa la pretesa prova di
un accordo sul conferimento di incarico in via continuativa e sulla determinazione
del compenso con la conclusione che le motivazioni sono insufficienti ed illogiche.
Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2697 e dell’art. 2233 cc col quesito
se spettí al professionista la prova delle prestazioni ed al cliente dell’esistenza di un

Col quarto motivo si lamenta insufficiente motivazione sulla pretesa inattendibilità
della ctu con la conclusione che la motivazione è insufficiente nel raffronto tra
prestazioni indicate nelle fatture saldate e quelle indicate nelle tre notule contestate.
Le censura sono infondate.
Trattandosi di sentenza depositata il 28.3. 2007, ciascun motivo doveva
concludersi con un quesito di diritto o momento di sintesi tendente ad una risposta,
positiva o negativa, in concreto funzionale all’accoglimento della censura proposta
(S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008,
24255/2011, 4566/2009), mentre, nella specie, il primo quesito è del tutto generico
ed astratto e tenta una diversa lettura rispetto alle argomentazioni di pagina dodici
della sentenza, che ha dedotto non apparire pertinente né decisivo il riferimento
all’art. 49 del dpr 567/74, aggiungendo che, anche ammettendo che incombesse alle
società attrici superare una inesistente presunzione di applicabilità della liquidazione
a tariffa invocata da Zampieri, di certo la prova dell’accordo intervenuto tra le parti
sulla determinazione del compenso non incontrava limiti di sorta.
Nella specie il ricorrente non ha provato la natura aggiuntiva o eccezionale
delle prestazioni di cui alle tre notule contestate.
Il secondo motivo manca del momento si sintesi ed omette di considerare
che il vizio di motivazione devesi considerare come la censura con la quale alla
sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 n. 5 CPC debba essere intesa

accordo sul compenso, in difetto del quale si applicano le tariffe, e del pagamento.

a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 n. 4 CPC in difetto di
loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità
nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od
ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità
razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro,

giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della
parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più
appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio,
interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai
possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma
stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe — com’è,
appunto, per quello in esame — in un’inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul
fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Né può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione
delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non
ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa
all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti — come è
dato, appunto, rilevare nel caso di specie — da un esame logico e coerente di quelle,
tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di
per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perché sia rispettata la
prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e
116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto
esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli,

essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di

ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione
evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di
esse.
Il terzo motivo non tiene conto che la sentenza ha onerato lo Zampieri della
prova dei compensi richiesti ed ha dato atto che le società avevano riconosciuto una

indicizzato, da un certo tempo in poi diminuito in concomitanza con l’assunzione di
una impiegata amministrativa alla quale era devoluta parte dell’attività
precedentemente svolta da Zampieri.
Il quarto motivo manca del momento di sintesi e comunque la sentenza ha
spiegato il dissenso rispetto alla ctu.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 4200
di cui 4000 per compensi, oltre accessori.
Roma 9 ottobre 2013.

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