Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27226 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8698/2019 proposto da:

L.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Villanova, del

Foro di Treviso, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato in

Roma, alla via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di VENEZIA n. cronol. 988/2019 del

31 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 29 gennaio 2019, ha respinto le domande di L.J., cittadino (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Il tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del migrante, che aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per paura di essere incarcerato, per aver provocato un incendio nel magazzino in cui lavorava; ha poi escluso che il Gambia versi in una situazione di conflitto armato generalizzato; ha infine affermato che non ricorrevano profili di vulnerabilità del richiedente ostativi al suo rientro in patria.

4. L. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con i primi due motivi il ricorrente prospetta questioni di legittimità costituzionale del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e, in particolare, del suo art. 1, per violazione dell’art. 77 Cost., art. 10 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1.

1.1 Le questioni sono inammissibili, per difetto del requisito della rilevanza, in quanto il giudice del merito non ha fatto applicazione della norme introdotte dal D.L. citato, ma ha esaminato e respinto le domande alla luce della previgente disciplina.

2. Con il terzo motivo L. denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e del principio del contraddittorio; lamenta che il tribunale non abbia svolto alcun approfondimento in sede di audizione, limitandosi a chiedergli conferma delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale, salvo poi respingere le domande in ragione della loro genericità.

2.1 Il motivo va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il ricorrente non solo non ha allegato i fatti, idonei a chiarire la vicenda narrata, sui quali il tribunale avrebbe dovuto sentirlo a chiarimenti (Cass. nn. 3010/2012, 16038/013), ma neppure ha specificamente contestato il giudizio di inattendibilità delle sue dichiarazioni sul quale il giudice ha fondato il rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), omettendo persino di indicare quali siano i capi della decisione impugnati con la censura in esame.

3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il tribunale respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) del D.Lgs. cit. solo perchè egli non aveva prospettato, in fase di audizione, di essere esposto a concrete minacce a causa della situazione in cui versa il suo Paese.

3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto non investe la ratio decidendi sulla quale si fonda il capo della pronuncia impugnato.

3.2 Il tribunale ha infatti ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione accertando, sulla scorta di fonti di informazione internazionale puntualmente citate, il cui contenuto è stato riportato nel decreto, che il Gambia non versa in una situazione di conflitto armato interno o internazionale generalizzato, tale da concretizzare una minaccia grave e indiscriminata alla vita dei suoi cittadini.

4. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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