Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27225 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27225 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 12862-2009 proposto da:
CICCOPIEDI DOMENICO CCCDNC73D29D086K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 118, presso lo
studio dell’avvocato MUNARI ALESSANDRO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PENSA
JACOPO;
– ricorrente –

2013

contro

1987

CONSOB

COMMISSIONE

NAZIONALE

SOCIETA’

BORSA

80204250585, IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE E LEGALE

RAPP.TE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 04/12/2013

G.B.MARTINI

3,

presso

lo

studio

dell’avvocato

BIAGIANTI FABIO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PALMISANO PAOLO, ERMETES
MARIA LETIZIA;
– controricorrente

di CATANZARO, depositata il 06/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Boccardi Paola con delega depositata
in udienza dell’Avv. Pensa Jacopo difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito

l’Avv.

Biagianti

Fabio

difensore

della

controricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS CHE HA CONCLUSO PER
IL RIGETTO DEL RICORSO.

avverso la sentenza n. 12/2009 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con delibera n. 16360 del 28.2.2008 la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(Consob) applicava a

niaria di € 150.000,00 per violazione dell’art. 187 bis,
co. 4 del TUF( D. Lgs. n. 58/98), (per aver disposto, tra
il 14 ed il 29 maggio 2003, l’acquisto di 35.752 azioni
privilegiate Dyckerhoff, avvalendosi dell’informazione
privilegiata relativa all’allora imminente lancio dell’OPS
sulle medesime azioni da parte di Buzzi Unicum s.p.a.,
acquisita nell’ambito di conttatti intercorsi con Paolo
Burlando, sindaco effettivo e consulente di Buzzi Unicum
s.p.a.) nonché la sanzione amministrativa accessoria di
cui all’art.187 quater, comma 1 del medesimo decreto legislativo(perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e
incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società
quotate, per il periodo di mesi quattro). Con la medesima
delibera era disposta la confisca, ai sensi dell’art. 187
sexies del TUF, dei beni costituenti il prodotto
dell’illecito accertato per € 381.508,70.
Avverso tale delibera il Ciccqpiendi proponeva opposizione, ex art. 187 septies D.Igs. n. 58/98 ed ex art. 23 L.
689/81. Con comparsa depositata il 31.12.2008 si costitutiva la Consob chiedendo il rigetto dell’opposizione Con

1

Ciccopiedi Domenico la sanzione amministrativa pecu-

decreto depositato il 6.3.2009 la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l’opposizione condannando l’opponente
alla rifusione delle spese di lite.

previsto dall’art. 14 della L. 689/1981, era stato rispettato, avuto riguardo ai principi formulati dalle S.U. della
S.C. con sentenza n. 5395/2007,1addove era precisato che
la decorrenza di detto termine “deve essere individuata
nel giorno in cui la Commissione in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di
quella istruttoria eventualmente necessaria, è in grado di
adottare le decisioni di sua competenza, senza che si
possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da
disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni…”; nella specie, la pura raccolta dati in sede ispettiva, riassunti
nella lettera di contestazione, non era decisiva ai fin si
dell’accertamento dell’illecito amministrativo segnalato
41a

Consob da Bafin, poiché “si era resa necessaria

un’istruttoria sul profilo professionale di investitore del
Ciccopiedi, con analisi della movimentazione portafogli
e con raffronto tra le modalità operative ordinarie e
l’operazione in verifica per controllare i denunciati indici di “anormalità della seconda rispetto alle prime”.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Domenico Ciccopiedi formulando undici motivi di ricorsoiam-(n 19-11 ‘
(S.Qi NUM ,’

2

Osservava la Corte di merito che il termine di 90 giorni,

to../
Resiste con controricorsoa Consob.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:

della L. n. 689/81, posto che la contestazione e, quindi,
la delibera sanzionatoria, era stata emessa il 28.2.2008,
ben oltre detto termine di legge, da farsi decorrere dal
5.11.2007, scadenza del termine concesso al Ciccopiedi
per presentare memorie; la Corte di appello, aveva erroneamente interpretato la sentenza delle S.U. n. 535/2007,
senza tener conto del principio fondamentale affermato
secondo cui, anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria “occorre individuare,
secondo le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalle date di deposito della relazione ispettiva e di
riunione della Commissione, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta
in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere
il termine per la contestazione”; il provvedimento impugnato aveva omesso di tener conto del momento in cui la
constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento. A conclusione del motivo viene sottoposto
all’esame di questa Corte il seguente quesito:
“dica la S.C. se anche per le violazioni delle norme in
materia di intermediazione finanziaria, come per quelle

3

1)violazione del termine di 90 giorni previsto dall’art. 14

commesse in altre materie, occorre individuare, secondo
le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalle
date di deposito della relazione ispettiva e di riunione

constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento : momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione e procedere quindi a una effettiva
valutazione in concreto del “momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in
accertamento”;
2)omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo del giudizio; posto
che il Ciccopiedi, con lettera del 5.10.2007, veniva informato dalla Consob dell’avvio dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio e della possibilità di presentare
memorie scritte e produrre documenti entro trenta giorni
dalla comunicazione di detta lettera, non era dato comprendere il percorso logico-giuridico in forza del quale
la Corte di merito aveva ritenuto concluso ogni attività
istruttoria della Consob allo spirare del termine concesso
al Ciccopiedi per dedurre in ordine alla Relazione Istruttoria della Divisione Mercati, determinando il “dies a
quo” del termine , ex art. 14 L. 689/81, al 18.2.2008 anziché al 5.11.2007;
3)violazione del principio del contraddittorio ed, in par-

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della Commissione, il momento in cui ragionevolmente la

ticolare, dell’art. 187 septies D. Lvo 58/98 in quanto non
era stata portata a conoscenza del Ciccopiedi l’ultimo atto della “funzione istruttoria” e cioè la relazione

18.2.2008, con cui venivano inoltrate alla Commissione
le considerazioni finali dell’istruttoria e, soprattutto, la
proposta sanzionatoria con l’indicazione della pena da irrogare. In relazione a tale motivo viene formulato, ex
art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito:
se nel corso della procedura sanzionatoria non sia stata
portata a conoscenza del ricorrente la relazione conclusiva USA(Ufficio Sanzioni Amministrative della Consob),
trasmessa dalla Commissione interna dell’Autorità, quale
organo decisorio, né gli è stato possibile visionarla e/o
interloquire e controdedurre in ordine alla medesima, vi
sia stata palese violazione del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie”;
4)violazione dell’art. 1 della L. 689/81 essendo stata
contestata al Ciccopiedi la violazione dall’art. 187 bis,
co.4 del TUF ,riguardante una condotta diversa da quella
prevista dalla legge precedente,ex art. 180 D. Lgs.
58/1998i che prevedeva la punizione di colui che riceveva
la notizia privilegiata dall’insider primario; la nuova
norma che aveva sostituito la sanzione penale con quella

5

dell’Ufficio Sanzioni Amministrative(USA),datata

amministrativa, si applicava, invece, a “chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo
conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere pri-

ti”;la Consob, in relazione all’illecito realizzato nel
2003, avrebbe dovuto, quindi, contestare e provare la ricezione, da parte del Ciccopiedi, della notizia privilegiata, mentre aveva omesso ogni indagine al riguardo affermando che non risultava contestato in delibera che il
Burlando avesse comunque comunicato al Ciccopiedi
l’informazione. A conclusione del motivo si chiede ex
art. 366 bis c.p.c.:
“se l’autorità di vigilanza, al momento della contestazione di una violazione ex art. 187 bis 4° comma del
TUF, per un fatto precedente alla sua introduzione, dovrà
procedere ad una verifica più rigorosa in ordine alla punibilità: non solo enunciare l’applicabilità del nuovo art.
187 bis IV comma del TUF, ma anche provare la sussistenza di una diversa condotta che abbia comunque violato la norma precedentemente in vigore ( art. 180 TUF)
che prevedeva una sanzione penale”;
5)violazione, errata applicazione ed interpretazione degli
artt. 187 octies comma 3 lett. D) e comma II del D. lgs.
58/1998; i giudici di appello avevano ritenuto che “il
provvedimento di sequestro risulta comminato con la de-

6

vilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi decrit-

libera Consob n. 16338 del 7.2.2008 che é autonoma e distinta rispetto alla delibera qui opposta nella quale risulta applicata la diversa sanzione della confisca”e che non

dimento,non

considerando

che

non

era

prevista

l’impugnazione della delibera che dispone il sequestro
sicché la Corte avrebbe dovuto analizzare le doglianze in
tema di sequestro dichiarate, invece, inammissibili.
Al riguardo si chiede l’affermazione il principio di diritto secondo cui “eventuali doglianze in sede giurisdizionale in ordine al sequestro, ex art. 187 octies III
comma lett. d) del TUF, possono essere proposte
nell’atto di opposizione proposto, ai sensi dell’art. 187
septies, comma IV del TUF, avverso la delibera sanzionatoria”; in caso contrario l’art. 187 octies TUF, in tema di
sequestro, sarebbe in palese contrasto con l’art. 113 della
Costituzione, laddove è previsto che contro tutti gli atti
della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale;
6)violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729
c.c.; la prova della responsabilità del Ciccopiedi era stata fondata su elementi presuntivi privi del carattere di
gravità, precisione e concordanza; dal fatto noto
dell’investimento effettato dal 14.5.2003 al 28.5.2003 e
dalla comunicazione di una OPS avente ad oggetto il titolo di acquisto, il giudice a quo aveva desunto l’utilizzo

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erano state mosse censure avverso quest’ultimo provve-

di un’informazione privilegiata, ritenendo condivisibile
l’argomentazione della Consob per cui “se la notizia
dell’OPS fosse stata di dominio pubblico (ritenendosi per

al pari del Ciccopiedi) il numero di soggetti che avrebbe
concentrato i propri interessi sull’operazione sarebbe
stato ( altrettanto) cospicuo”;
7)omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
la Corte d’Appello era incorsa in un evidente vizio di
motivazione nella parte in cui aveva sostenuto che il
Ciccopiedi non aveva contestato l’analisi dei dati offerti
da Consob, essendo stati, invece, espressamente contestati, tutti gli elementi presuntivi; in particolare, la motivazione circa l’esistenza di una anomalia per tipologia e
modalità operativa dell’investimento era insufficiente, né
tale vizio poteva ritenersi sanato dal richiamo acritico
alle argomentazioni della Consob;
8)violazione e falsa applicazione degli artt. 23 L. 689/81
e 112 c.p.c.; l’opposizione a sanzione amministrativa
comporta l’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione nell’ambito del quale il Giudice
dell’opposizione è tenuto a pronunciarsi su tutta la domanda proposta dal ricorrente e, pertanto, l’omessa pronuncia della Corte di Appello sui profili di illegittimità

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tale quello ristretto degli operatori finanziari qualificati

del provvedimento e sulla assenza di anomaliadell’investimento(come rilevati nel motivo di opposizione III 5.B ) integravano un vizio di omessa pronuncia su

9)insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, riguardante
la rilevanza dei rapporti tra il Ciccopiedi e Paolo Burlando; la Corte d’Appello aveva ritento irrilevante accertare l’eventuale comunicazione dell’informazione privilegiata da parte del Burlando al Ciccopiedi, così violando
l’art. 9, L. 18.4.2005,n. 62 e l’art. 40 L. 24.11.1981 n.
689, nella parte in cui subordinano la sanzionabilità
dell’illecito amministrativo alla sua rilevanza penale al
momento della commissione dello stesso;
10)violazione dell’art. 187 bis T.U.F.; la Corte di merito
aveva ritenuto irrilevanti le prove richieste affermando
erroneamente che la fattispecie di cui all’art. 187 bis,
comma 4, D. Lgd. 24.2.1998, si fondava esclusivamente
sul possesso dell’informazione privilegiata e non sulla
comunicazione della stessa ad opera dell’insider primario; a fronte delle espresse censure svolte in sede di opposizione sulla insussistenza di qualsiasi comunicazione
avente ad oggetto il lancio dell’offerta pubblica di scambio da parte di Buzzi Unicum, il giudice di appello avrebbe dovuto ammettere le istanze istruttorie;

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tutta la domanda;

11) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con
riferimento alle prove richieste e non ammesse, tendenti

te per investimenti inferiori ad e 250.00,00, la correttezza del comportamento del ricorrente e l’assenza di anomalie in ordine alla tempistica e operatività
dell’investimento Dyckeroff; peraltro, la Corte di Appello aveva ravvisato la genericità della richiesta di audizione del Burlando e del Ciccopiedi, benché l’art. 23
comma 6 m L. 689/81 non richiedesse la capitolazione
della prova in specifiche circostanze.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo si osserva che la Corte territoriale ha dato conto,con adeguata motivazione, della necessità di ulteriori indagini istruttorie( come sopra specificate nello “svolgimento del processo”), posto che la
raccolta dei dati riassunti nella lettera di contestazione,
non si era rivelata decisiva ai fini dell’accertamento
dell’illecito amministrativo ascritto al Ciccopiedi che,
peraltro, non aveva nemmeno dedotto un irragionevole
ritardo nella definizione del procedimento conclusosi con
l’applicazione della sanzione amministrativa.
Trattasi di motivazione in linea con la giurisprudenza di
questa Corte secondo cui, in tema di l’attività di inter-

10

a provare la movimentazione del portafoglio del ricorren-

mediazione finanziaria,i1 momento dell’accertamento da
cui decorre il termine di decadenza per la contestazione
degli illeciti da parte della Consob, non deve necessa-

ispettiva è terminata, né con quello in cui è stata depositata la relazione dell’indagine, poiché la “constatazione” dei fatti non implica, di per sé, il loro “accertamento”, occorrendo, invece, individuare, secondo la particolarità dei singoli casi, il momento in cui ragionevolmente
la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento da cui far decorrere il termine per la contestazione stessa( S.U. n. 5395/07).
Quanto al secondo e terzo motivo di doglianza, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, è sufficiente ribadire che il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, in tema di intermediazione finanziaria, previsto dall’art. 187 septies del d. lgs. 24 febbraio 1998,n.58, postula solo che,prima dell’applicazione
della sanzione,sia contestato l’addebito e siano valutate
le eventuali controdeduzioni dell’interessato e, pertanto, non viola il principio del contraddittorio l’omessa
trasmissione all’interessato della relazione conclusiva
dell’Ufficio sanzioni amministrative della Consob, non
trovando, peraltro, applicazione nella fase amministrativa, i principi del diritto di difesa e del giusto processo,

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riamente farsi coincidere né con il giorno in cui l’attività

riferibili solo al procedimento giurisdizionale (S.U.n.
20939/2009; 20935/2009).
In aderenza a tali principi giurisprudenziali la Corte di

istruttorio,in quanto basata

sull’esame

degli atti

dell’istruttoria pregressa, ha affermato che il contraddittorio è circoscritto dall’art. 187 s4lIpties cit. alla “conoscenza degli atti istruttori “cui è estraneo l’argomento
sanzioni applicandosi le stesse dopo una valutazione del
giudice degli atti acquisiti nel processo dalla Commissione, valutato il fascicolo dell’istruttoria”.
Con riferimento alla quarta doglianza ed al relativo quesito, va evidenziato che in tema di abuso di informazioni
privilegiate,sussiste continuità normativa tra la fattispecie prevista dal previgente art. 180 D.Lgs. n. 58 del 1998
e quella prevista dall’art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998, novellato dalla L. n. 62 del 2005, in quanto il nucleo di disvalore del fatto- reato è rimasto immutato (Cass. pen.
n. 8588/2010). Correttamente, quindi,la Corte territoriale
ha affermato che risponde del reato depenalizzato anche chi ha commesso la violazione di cui all’art. 187
bis co.4, del D.lgs. n. 58/98,prima dell’entrata in vigore
della L. n. 62/05, allorché il relativo procedimento penale non sia stato definito e che, ai fini della sanzionabilità
della violazione addebitata, rileva non l’acquisizione

12

appello,escluso che detta relazione avesse carattere

dolosa

della

notizia

privilegiata,come

indicato

dall’opponente, bensì il possesso e l’utilizzazione di
un’informazione privilegiata in chi- conoscendo o po-

tere privilegiato delle stesse- compie taluno dei fatti
descritti nella norma la cui sussistenza è stata regolarmente verificata v. pag. 25 decreto imp.).
Va, del resto, rammentato che, secondo le S.U. di questa
Corte, l’art. 190 del d.lgs. n. 58/98 ancora il giudizio di
colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l’indagine sull’elemento
oggettivo dell’illecito all’accertamento della “suità” della condotta, con la conseguenza che, una volta accertata
dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica
dell’illecito,grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della L. n. 689/81,
l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza( S.U. n.. 20930/2009 ; S.U. n. 20939/2009).
Il quinto motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte
di merito correttamente affermato che le questioni attinenti al sequestro non potevano essere esaminate, riguardando tale misura non la delibera impugnata ma
quella del 7.2.2008, autonoma e distinta rispetto a quella opposta nella quale risulta applicata la confisca “in
forza della quale i beni, gia oggetto di sequestro, risul-

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tendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carat-

tano appresi”.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte
non ha negato la tutela giurisdizionale avverso l’atto di

sione del sequestro in confisca, la tutela giurisdizionale
doveva investire quest’ultimo provvedimento. Per costante giurisprudenza, infatti, una volta intervenuto
l’atto sanzionatorio della confisca, il destinatario di esso
può agire solo contro il provvedimento medesimo e non
contro quello di sequestro, posto che le vicende di
quest’ultimo sono inidonee ad incidere sul provvedimento di confisca(V. Cass. n. 6708/91; n. 11293/94; n.
10143/2006).
I motivi sub 6),7),8), 9) e 10) possono essere esaminatisi congiuntamente in quanto investono, sostanzialmente, la valutazione di merito della Corte di appello sulla
idoneità degli elementi presuntivi per il perfezionamento
dell’illecito contestato,nonché l’interpretazione della relativa norma sanzionatoria .
La motivazione al riguardo è del tutto adeguata e condivisibile per avere il giudice di appello ben individuato
gli elementi costitutivi dell’addebito,laddove ha afferma-

14

sequestro, ma ha evidenziato che, a seguito della conver-

to che l’art. 187 bis del D. lgs. n. 58 /98, secondo il tenore letterale della norma stessa,punisce chi abusa
dell’informazione privilegiata essendone in possesso con

Consegue che non rilevano le modalità attraverso cui
l’informazione medesima è acquisita dall’accipiens, ai
fini della configurabilità dell’illecito di “insider trading
secondario” e che non occorre provare la consapevole
comunicazione dell’informazione da chi originariamente
la detiene, considerato che il possesso dell’informazione
costituisce un presupposto della condotta con riferimento
al quale l’agente deve solo essere consapevole della sua
connotazione

privilegiata(Cass. pen. n. 8588/2010; n.

48005/2008).
Risulta logicamente motivato che il Ciccopiendi avesse il possesso dell’informazione nella consapevolezza del
carattere privilegiato di essa, avuto riguardo, essenzialmente, al “collegamento” tra lo stesso Ciccopiedi e la
società Buzzi,tramite Paolo Burlando, “uomo di fiducia
e consulente economico di Buzzi ed, in quanto tale, in
possesso “sin dai primi giorni del maggio 2003 della informazione de qua”, avente già i connotati della natu-

15

la consapevolezza di tale carattere privilegiato”.

ra privilegiata ed essendosi il Ciccopiendi avvalso di tale
notizia per compiere “un’operazione di speculazione e-

ve”( V. pagg. 29 -30 provvedimento imp.).
t o t, ‘1,)
L’undicesimo ítjaffilt, è inammissibile, stante la genericità con cui il ricorrente lamenta la omessa valutazione
di elementi probatori di parte della Corte di Appello, a
fronte della statuizione sul punto circa la inutilità di
mezzi istruttori diretti dimostrare il passaggio
dell’informazione privilegiata dal Burlando al Ciccopiedi, una volta ritenuta sufficiente la dimostrazione
del possesso di detta informazione da parte dello”insider
secondario”( V. pag. 21 decreto imp.).
Deve aggiungersi che il controllo di legittimità da parte
della S.C. non può investire il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza degli elementi probatori considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista
dei principi di diritto che regolano la prova( Cass. n.
2404/2000; n. 2363/2005).
Va, infine, respinta l’eccezione (sollevata dal ricorrente
nella relativa memoria) di inammissibilità del controricorso perché sarebbe stato notificato tardivamente dalla

16

stranea al suo profilo per tipologia e modalità operati-

Consob il 15.7.2009 anziché entro il 1° luglio 2009, ultimo termine utile.
Si assume, a fondamento di tale rilievo, che la Consob

cazione del controricorso (non notificato poiché il domiciliatario, avv. A. Munari, era risultato sconosciuto al
domicilio eletto,in via di porta Pinciana n. 4), ma aveva
notificato un nuovo controricorso, presso lo studio
dell’avvocato Alessandro Munari , in via di Porta Pinciana n. 6, ricevuto dal Ciccopiedi il 15.7.2009 e recante la
diversa data del 10.7.2009; tanto comporterebbe la violazione dell’art. 366, co. 2° c.p.c., stante l’omessa reiterazione della notifica dell’originario controricorso, da
effettuarsi presso la cancelleria della Corte di cassazione. Orbene, rileva il Collegio che il controricorso non è
tardivo, essendosi il controricorrente limitato a riattivare il procedimento notificatorio, non andato a buon fine per fatto non imputabile al notificante, posto che
nell’epigrafe del ricorso era stato eletto il domicilio
suddetto presso l’Avv. Munari con l’indicazione di un
numero civico errato ( n. 4), ove il domiciliatario stesso
era risultato sconosciuto,come da relata di notifica in

non aveva provveduto alla “rinnovazione” della notifi-

data 26.6.2009. Al riguardo questa Corte ha affermato
che non possono ricadere sul richiedente la notifica le
conseguenze di un errore che non sia al medesimo impu-

la notificazione dipenda dallo stesso destinatario( Cass.
n. 2248072006), come avvenuto nella specie, per effetto
dell’erronea indicazione del numero civico del domicilio
eletto. Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è ravvisabile la diversità del secondo controricorso perchè recante la data del 10.7.2009, non coincidente
con quella del 25.6.2009 del primo controricorso; stante
l’identico contenuto dei due atti difensivi, infatti, tale
diversità di data è espressione solo della successiva,
rinnovata notifica del controricorso, eseguita presso il
domiciliatario, mediante consegna “a mani di incaricato
addetto ricezione”, in data 15.7.2009, al numero civico,
in via di Porta Pinciana n. 6.
Non vale, peraltro, obiettare che la seconda notifica non
sia stata eseguita presso la Cancelleria ex art. 366 co. 2
c.p.c., per l’inefficacia dell’elezione di domicilio, avendo comunque la seconda notifica raggiunto il suo scopo,
che è quello di portare l’atto a conoscenza del ricorrente

18

tabile, ovvero che si verifichi quando il buon esito del-

( Cass. n. 617/2003).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in E
7200,00 di cui E 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 27.9.2013

da dispositivo.

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