Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27224 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27224
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21970/2014 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore,
Responsabile del contenzioso esattoriale Regione Campania,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 408, presso lo
studio dell’avvocato OTTAVIO FORNINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BIAGIO ROMANO giusta procura per atto Notaio
D.L.M. di Roma, del (OMISSIS), allegata in atti;
– ricorrente –
contro
R.G., COMUNE DI CASORIA, COMUNE DI CASAVATORE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 353/23/2013 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 17/09/2013, depositata il 02/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa a fermo amministrativo per Tarsu-Tia 2005-2006, con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud s.p.a. deduce la “violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, comma 1 e art. 33, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, per avere la C.T.R. omesso di darle l’apposito “avviso dell’udienza di trattazione dell’appello”, con conseguente “nullità dei successivi atti processuali e della sentenza”.
2. Il motivo è fondato (con assorbimento del secondo), in quanto “la comunicazione della data dell’udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto alla difesa, ai sensi dell’art. 24 Cost., cosicchè la violazione, derivante dall’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione della commissione tributaria” (Cass. 12515/16, 24030/15, 11487/13, 23607/12, 11014/03, 3936/02, 11229/00). La denunziata omissione trova riscontro nella mancata partecipazione all’udienza di trattazione dell’appellante Equitalia Sud s.p.a., attestata dalla C.T.R. (“all’odierna udienza nessuno era presente”).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016