Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27223 del 30/11/2020
Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 30/11/2020), n.27223
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 5609/2019 proposto da:
T.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Villanova,
del Foro di Treviso, giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di VENEZIA n. cronol. 24/2019 del 6
dicembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 6 dicembre 2018, ha respinto le domande T.M., cittadino (OMISSIS) richiedente asilo, di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.
Il tribunale, rilevato che T. aveva fornito tre diverse versioni in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese, lo ha ritenuto non credibile; ha poi escluso che il Punjab, regione del Pakistan di provenienza del migrante, sia teatro di conflitto armato generalizzato; ha infine affermato che l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente precludeva il riconoscimento della protezione umanitaria e che, in ogni caso, questi non aveva prospettato profili di vulnerabilità ostativi al suo rientro in patria, tenuto altresì conto che in Italia era privo di legami affettivi e percepiva uno stipendio al di sotto della soglia minima per poter condurre un’esistenza dignitosa, mentre in Pakistan aveva lasciato la moglie e il figlio ed era titolare di un esercizio commerciale.
4. T.M. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a quattro motivi.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con i primi due motivi il ricorrente prospetta questioni di legittimità costituzionale del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e, in particolare, del suo art. 1, per violazione dell’art. 77 Cost., art. 10 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., comma 1.
1.1 Le questioni sono inammissibili, per difetto del requisito della rilevanza, in quanto il giudice del merito non ha fatto applicazione della norme introdotte dal D.L. citato, ma ha esaminato e respinto le domande alla luce della previgente disciplina.
2. Con il terzo motivo T. denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e del principio del contraddittorio; lamenta che il tribunale non abbia svolto alcun approfondimento in sede di audizione, limitandosi a chiedergli conferma delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale, salvo poi respingere le domande in ragione della loro genericità.
2.1 Il motivo va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il ricorrente non solo non ha allegato i fatti, idonei a chiarire la vicenda narrata, sui quali il tribunale avrebbe dovuto sentirlo a chiarimenti (Cass. nn. 3010/2012, 16038/013), ma neppure ha specificamente contestato il giudizio di inattendibilità delle sue dichiarazioni sul quale il giudice ha fondato il rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiarla ai sensi delle lett. a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, omettendo persino di indicare quali siano i capi della decisione impugnati con la censura in esame.
3. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) del D.Lgs. cit. solo perchè egli non aveva prospettato, in fase di audizione, di essere esposto a concrete minacce a causa della situazione in cui versa il Punjab.
3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto non investe la ratio decidendi sulla quale si fonda il capo della pronuncia impugnato.
3.2 Il Tribunale ha infatti ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione accertando, sulla scorta di fonti di informazione internazionale puntualmente citate, il cui contenuto è stato riportato nel decreto, che la regione del Pakistan da cui il ricorrente proviene non versa in una situazione di conflitto armato interno o internazionale generalizzato, tale da concretizzare una minaccia grave e indiscriminata alla vita dei suoi cittadini.
4. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020