Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27223 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21611/2014 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 1, presso

lo studio dell’avvocato W. CONDOLEO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE MONGELLI, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ETR S.P.A;

– intimata –

avverso la sentenza n. 888/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, emessa il 14/04/2014 e depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo il contribuente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60; della L. n. 890 del 1992, nonchè degli artt. 139 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica postale effettuata a mani della madre convivente in assenza di preventive ricerche anagrafiche.

2. Con il secondo mezzo lamenta altresì la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.” per avere la C.T.R. “erroneamente attribuito fede privilegiata alla ricevuta di ritorno della raccomandata redatta dall’impiegato postale”, nonchè trascurato che la sussistenza di un rapporto di parentela tra il destinatario dell’atto ed il consegnatario, non essendo frutto della diretta percezione dell’ufficiale giudiziario, non è assistita da fede privilegiata.

3. Il terzo motivo assume la “nullità della senten.za o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per avere la CTR basato il proprio convincimento su un presupposto errato, non menzionando minimamente il certificato storico di residenza depositato… all’udienza del 9/10/2009… dal quale emerge chiaramente che la residenza del sig. M. è cambiata a decorrere dal 24/02/2004”.

4. Con la quarta censura si deduce infine “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR preso in considerazione il primo motivo di doglianza dell’appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione”.

5. I motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, potendo la sentenza impugnata essere confermata, sia pure corretta nella motivazione.

6. Secondo consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari è basata sul criterio del “domicilio fiscale” e sull’onere del contribuente di indicarlo all’Ufficio tributario e di comunicare ogni eventuale variazione, in difetto restando l’Amministrazione legittimata ad effettuare la notifica nell’ultimo domicilio noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, definita “norma di favore per l’Amministrazione proprio in ragione delle difficoltà che altrimenti incontrerebbe, in difetto di comunicazioni da parte del contribuente, nell’identificare il domicilio fiscale del destinatario” (Cass. 11720/16 e 25272/14). Anche con riguardo al principio enunciato dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, si è ritenuto che “il diritto del contribuente di avere conoscenza effettiva degli atti a lui destinati trova un limite, in materia di notifica,,ione degli atti tributari, nel criterio del domicilio fiscale e nell’onere preventivo di indicarlo, unitamente all’Ufficio tributario e di tenere l’Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, con la conseguenza che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione, legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto” (Cass. 950/16, 25752/14, 1206/11).

7. Di conseguenza, “nell’ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell’atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall’art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest’ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza, fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l’onere di fornirne la prova (Cass. 10107114). In caso di contestazione, compete al giudice del merito accertare, in base all’esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, la validità ed efficacia della notificazione (Cass. 24416106), mentre, al fine di dimostrare la nullità della notifica, non costituisce prova sufficiente la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui la stessa è stata effettuata” (Cass. 950/16).

8. In ordine poi al rapporto esistente tra il destinatario ed il consegnatario dell’atto, questa Corte ha chiarito che, “in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio i all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate, oppure la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario” (v. Cass. nn. 12315/16, ove si è ritenuto che “le circostanze dedotte dal ricorrente nel corso del giudizio… non toccano la circostanza del rinvenimento nell’abitazione del notificando del soggetto che ha ricevuto la notifica, nè hanno consentito di escludere, in base alla ricostruzione offerta in sententi, in cui si legge di certificazioni anagrafiche e di atto notorio dai quali risulta che D.R.A. non fa parte del nucleo familiare del ricorrente, che costui sia comunque un parente, benchè non convivente, del contribuente”; conf. Cass. nn. 26501/14, 12181/13).

9. Nel caso di specie, il contribuente non ha negato di aver omesso la comunicazione della variazione del domicilio fiscale, ma si è limitato a dedurre di aver prodotto un “certificato storico di residenza” attestante che la propria residenza era cambiata a decorrere dal (OMISSIS), che il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare. Al riguardo, nella sentenza impugnata si dà atto di un “certificato di stato di famiglia, prodotto dall’appellante, che attesta la residenza dello stesso” presso altro indirizzo, però “datato 1 marzo 2010, e, quindi, non in grado di provare quale fosse residenza del M. due anni prima”; in ogni caso, “anche al di là di tale rilievo”, i giudici regionali hanno escluso che le allegate “risultane anagrafiche” fossero idonee a superare la presunzione di convivenza del destinatario con la madre consegnataria, espressamente attestata dall’agente postale (sia pure senza quell’efficacia probatoria fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., affermata dalla C.T.R.).

10. Alla luce di quanto precede, può concludersi: 1) che il primo motivo è infondato in astratto ed inammissibile in concreto, a fronte di un accertamento di fatto che, in quanto sufficientemente motivato, non è censurabile nel presente giudizio; 2) che il secondo motivo è inammissibile perchè non decisivo, l’affermata valenza probatoria ex art. 2700 c.c., essendo solo una delle rationes decidendi; 3) che il terzo motivo è infondato in relazione ai parametri proposti (dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5), integrando semmai un’ipotesi di vizio revocatorio; 4) che il quarto motivo è inammissibile in relazione al parametro motivazionale proposto, fermo restando che anche la (corretta) denunzia di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia viene esclusa da questa Corte “quando, nonostante la mancanza di una specifica, espressa statuizione su una tesi difensiva o un’eccezione, la decisione adottata dal giudice risulti in contrasto con l’eccezione fatta valere dalla parte e ne abbia comportato il suo rigetto o assorbimento” (Cass. 950/16, 15882/07).

11. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.415,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA