Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27223 del 04/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27223 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Stella di Levante s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
194/2010/1

depositata il 18/11/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Apice
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Stella di Levante s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è

stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Arezzo n. 67/4/2008 che aveva accolto il
ricorso del contribuente avverso il diniego di condono ex L. 289/2002. 11 ricorso proposto
si articola in unico motivo . Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha
depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presiden-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 1296/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/12/2013

te ha fissato l’udienza del 13/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile. La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la
spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e

provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della
quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del
ricorso per cassazione- come nel caso in esame- la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
te

Così deciso in Roma, 13/11/2013
do

l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a

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