Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27222 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 30/11/2020), n.27222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23694/2019 proposto da:

T.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO, 9,

presso lo studio dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVANA GUGLIELMO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositato il

26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con provvedimento del 24.4.2018, la Commissione Territoriale di Crotone, Sezione di Reggio Calabria, dichiarò inammissibile la domanda di protezione internazionale proposta da T.Y. presso la Questura di Cosenza, ritenendo che si trattasse di reiterazione della domanda già proposta e rigettata con provvedimento del 15.10.2015 e che il ricorrente non avesse allegato circostanza sopravvenute.

1.1. T.Y. propose opposizione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, che venne rigettata con decreto del 26.2.2019.

2. Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso T.Y. sulla base di cinque motivi.

2.1. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il ricorrente, cittadino ucraino aveva già proposto domanda di protezione internazionale, fondando la sua richiesta sulla volontà di non prestare il servizio militare per non prendere parte al conflitto in corso nella regione di (OMISSIS), al confine con l’Unione Sovietica.

1.2. Detta richiesta, già rigettata con provvedimento del 15.10.2015, veniva riproposta, innanzi alla Commissione Territoriale di Crotone, in data 26.7.2017.

1.3. Trattandosi di domanda reiterata, trova applicazione la procedura accelerata di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, ratione temporis applicabile.

1.4. Ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in caso di procedura accelerata, i termini per proporre impugnazione, sono dimezzati.

1.5. Dispone, infatti, testualmente l’art. 35-bis, comma 2: Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare.

1.6. Quanto ai termini per impugnare, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, precisa che “Nei casi di cui all’art. 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta 1”.

1.7. Ha già affermato da questa Corte, con orientamento al quale il collegio intende dare continuità, che in tema di reiterazione della domanda protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, comma 2, lett. b), (previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), il termine per impugnare il provvedimento della Commissione Territoriale è ridotto della metà senza che rilevi l’omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata, atteso che la riduzione del termine discende direttamente dalla legge ed è pertanto rilevabile da chi impugna il tenore del provvedimento (Cassazione civile sez. I, 16/04/2020, n. 7880; Cass. Civ., n. 7520 del 2020).

1.8. Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato comunicato il 18.6.2019 ed il ricorso risulta tardivamente notificato il 18.7.2019.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

2.1. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

 

 

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