Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27222 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16482/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GANNA P.A. & C. S.N.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 187/30/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 12/11/2012 e depositata il

17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., ed esaminata la memoria difensiva di parte ricorrente, osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione finanziaria lamenta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per apparenza della motivazione, limitata alla “riproduzione di alcuni brani di sentenze” disancorati dalla fattispecie concreta.

2. Con il secondo mezzo denunzia la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39”, per avere la C.T.R. affermato la rilevanza del principio del contraddittorio preventivo “anche nei procedimenti non strettamente inerenti gli accertamenti riferiti agli Studi di settore, quali l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d)”.

3. La prima censura è infondata, in quanto, a fronte dell’accoglimento del ricorso da parte della C.T.P. “in quanto l’Ufficio aveva emesso gli avvisi di accertamento in contestazione senza preventivamente convocare il contribuente per il contraddittorio”, e di un appello dell’amministrazione incentrato sulla “non obbligatorietà del contraddittorio” (v. pag. 4 del ricorso), la motivazione con cui la C.T.R. ha ritenuto “che il contraddittorio abbia assunto fondamentale rilevata anche nei procedimenti non strettamente inerenti gli accertamenti riferiti agli Studi di settore, quali l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d)” – aggiungendo (sia pure attraverso il richiamo testuale di un precedente specifico di legittimità) che anche in ipotesi di utilizzo di “questionari, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, una volta che il contribuente abbia ottemperato alla richiesta di chiarimenti, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne in modo specifico” – non risulta affatto nulla perchè meramente apparente.

4. Il secondo motivo può invece trovare accoglimento – per quanto di ragione – alla luce del recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte sul tema del cd. contraddittorio preventivo (sent. n. 24823 del 9/12/2015), con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi cd. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

5. In particolare, con riguardo alle garanzie statutarie previste dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, le Sezioni Unite hanno chiarito che esse operano solo nelle verifiche che si svolgono mediante accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente e si concludono con la sottoscrizione e la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, sia per il dato testuale della norma, sia per la necessità di “bilanciare” l’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente.

6. Nel caso di specie, vertente (dopo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere nei confronti dei soci) sulle imposte Iva e Irap di una s.n.c., è dunque necessaria una valutazione differenziata tra i tributi armonizzati (il primo) e non (il secondo), secondo le riferite indicazioni nomofilattiche.

7. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la causa va quindi rinviata ad altra sezione della C.T.R. della Lombardia per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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