Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27222 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27222
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AURELIA 641, presso lo studio dell’avvocato SAMBATARO DELFO
MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI PIERRO
NICOLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA GERIT SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 21805/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 22.10.09,
depositata il 27/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Con citazione notificata il 10 ottobre 2007 C.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Equitalia Gerit s.p.a., proponendo opposizione al preavviso di fermo veicoli comunicatogli, a iniziativa della controparte, il giorno 11 giugno 2007. Equitalia Gerit s.p.a., costituitasi in giudizio, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alle pretese relative a crediti di natura tributarie, e, sotto vari profili, l’inammissibilità del mezzo azionato.
Con sentenza del 27 ottobre 2009 il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, con riferimento alle pretese relative ai crediti di natura tributaria, specificamente indicando le cartelle con le quali ne era stato richiesto il pagamento; ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, con la quale era stata eccepita l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento, degli avvisi di mora e dei verbali di accertamento; ha rigettato gli altri motivi di opposizione, perchè infondati nonchè la domanda di risarcimento danni.
2. C.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, con atto notificato a Equitalia Gerit s.p.a. il 12 novembre 2010.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.
3. Il ricorso, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi dichiarato inammissibile.
Valga al riguardo considerare che l’impugnazione, la quale specificamente si appunta contro la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, è stata presentata per la notifica all’ufficiale giudiziario il 10 novembre 2010, ben oltre, dunque, il termine lungo di un anno (applicabile ratione temporis, al presente giudizio), a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. E invero, anche a seguito dell’intervento riformatore di cui alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, il procedimento di opposizione agli atti esecutivi (come, del resto, quelli relativi alle altre opposizioni in materia esecutiva) continua a essere sottratto all’operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969 (confr.
Cass. civ. 7 aprile 2011, n. 7982; Cass. civ. 9 giugno 2010, n. 13928; Cass. civ. 27 aprile 2010, n. 9998): tanto in base al disposto del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (richiamato dal predetto art. 3), al quale, nella parte in cui dispone che detta sospensione non riguarda i procedimenti di opposizione all’esecuzione, deve essere attribuita portata omnicomprensiva, estesa, dunque, anche all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.” Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011