Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27222 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 07/10/2021), n.27222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8450/2015 proposto da:

BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Moschiano, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv.

S.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Maurizio Maiello, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2021 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 27.2.2015, ha accolto parzialmente l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito MPS) per ottenere l’ammissione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) del credito derivante dallo scoperto di due contratti di conto corrente, in parte – ovvero per l’importo corrispondente al saldo passivo del c/c n. (OMISSIS) – richiesto con collocazione privilegiata pignoratizia.

Il giudice del merito ha riconosciuto la sussistenza del credito, ma lo ha ammesso interamente al chirografo, osservando che la scrittura di pegno prodotta dall’opponente non conteneva il riferimento al credito garantito “e cioè al saldo del c/c n. (OMISSIS) in relazione al quale era stata chiesta la prelazione”: ha affermato al riguardo che il criterio di collegamento per individuare il credito garantito non può essere esterno a detta scrittura, in quanto l’accessorietà e l’inerenza non possono venire ad esistenza ex post.

MPS ricorre per la cassazione del decreto sulla base di un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria. Il Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo MPS denuncia violazione dell’art. 2787 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale abbia ritenuto insufficiente ai fini del riconoscimento della prelazione l’indicazione, nella scrittura, dell’oggetto della garanzia, cioè della linea di credito utilizzabile sul c/c (OMISSIS) in relazione alla quale era stato concesso il pegno.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Agli effetti dell’art. 2787 c.c., comma 3, in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, i quali siano presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Resta, invece, inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l’ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontana da essa, comporti che il pegno sia stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, ed in mancanza, dunque, dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo “ex post” (Cass. n. 1532/06, 20699/07, v. anche Cass. n. 23839/07, in tema di ammissibilità in via privilegiata di un credito garantito da pegno al passivo fallimentare).

2.2. Nel caso di specie il tribunale ha dato atto che MPS aveva allegato in giudizio la scrittura di pegno (sicché non v’era necessità che la ricorrente precisasse se, e in quale sede processuale, aveva prodotto il documento) ed ha altresì riconosciuto che il pegno era stato concesso a garanzia del c/c (OMISSIS) (o meglio, come emerge dalle clausole del contratto, puntualmente riportate da MPS nel ricorso, a garanzia dell’apertura di credito utilizzabile su tale conto). Risulta dunque in palese contrasto con il principio sopra enunciato (e, per il vero, di difficile comprensione) l’assunto secondo cui, ai fini del riconoscimento della prelazione, era necessario che la scrittura specificasse che la garanzia atteneva all’eventuale saldo passivo di tale conto (atteso che il pegno non può che garantire il pagamento di un debito) o che, addirittura, dovesse indicare l’esatto ammontare di detto saldo, necessariamente destinato a variare nel tempo, non essendo dato conoscere, ab origine, la utilizzazione che il correntista farà, in concreto, della linea di credito messagli a disposizione dalla banca.

3. Il decreto va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che accerterà l’esatto ammontare del credito di MPS da collocare con prelazione pignoratizia allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

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