Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27221 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14730/2014 proposto da:

INTERNATIONAL NLASTERS PUBLISHERS SARL, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo STUDIO LEGALE SALVI & SAPONARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSTINO VERI’ giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576/10/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, emessa il

07/10/2013 e depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato L’Avv. D’Urso Stefania (delega Avvocato Giustino

Veri) che si rimette agli scritti, in subordine rigetto con

compensazione di spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa a diniego di rimborso Iva (anni 2004 e 2005), con un unico motivo di ricorso la società contribuente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 (comma 3), e D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. “confuso i termini di presentazione delle dichiara ioni con i termini fissati dalla legge per la detrazione d’imposta”, ai fini della valutazione di intervenuta decadenza della propria istanza di “rimborso anomalo” presentata il 12/5/2010 con riguardo ad “operazioni di importazione” assoggettate ad imposta Iva di Euro, 125.572,53 ma “per errore” non inserite nel quadro VF della dichiarazione IVA per l’anno 2005.

2. Al riguardo il giudice d’appello ha ritenuto corretto il diniego di rimborso “giaccbè l’IVA pagata dalla ricorrente nel… 2003 poteva essere detratta con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2006, da presentarsi entro il 31.10.2007” e, di conseguenza, la “domanda di rimborso IVA cd. anomalo” doveva essere avanzata “entro la data del 31.10.2009”.

3. La censura è infondata, essendo la decisione della C.T.R. corretta, sebbene resa sulla base di una motivazione da correggere.

4. Occorre premettere che, in tema di imposta sul valore aggiunto, la domanda di rimborso non rientrante tra le ipotesi disciplinate dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, nè contemplata da disposizioni specifiche, va proposta a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo il quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione”.

5. Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5^, n. 3593/16) che, “nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’imposta non dovuta”, “il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna” (Cass. n. 12447/11); con la precisazione che il termine suddetto non potrebbe decorrere “dalla data del termine ultimo previsto per la dichiarazione ai fini della detrazione, poichè detrazione e rimborso d’imposta sono manifestazioni alternative del medesimo diritto, ancorchè non subordinate ai medesimi presupposti, sicchè il decorso del termine previsto per avvalersi della facoltà di rimborso non potrebbe essere di certo collegato con una modalità alternativa di esercizio del medesimo interesse, modalità che opera separatamente ed in ragione di d ferenti presupposti” (Cass. sez. 5^, n. 16726/16; conf. Cass. ord. nn. 5224/12 e 9818/12).

6. Del resto, è significativo che il termine biennale di decadenza dal diritto al rimborso viene fatto decorrere dalla data del pagamento anche “nei casi di imposta (nella specie Iva) indebitamente pagata in forza di una norma poi dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, ad opera di una sentenza della Corte di Giustizia UE immediatamente applicabile” (v. da ultimo, Cass. sez. 5^, n. 16726/16), essendo stati ritenuti non invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in terna di overruling, per giustificare la sua decorrenza dalla data della pronuncia della Corte di giustizia – ovvero di emanazione del provvedimento normativo che ad essa abbia dato attuazione – piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento, stante la ritenuta prevalenza della “esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostane protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti” (Cass., sez. un., 16 giugno 2014, n. 13676).

7. D’altro canto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente sottolineato la specificità ed il distinto campo di applicazione delle norme dettate in materia di accertamento (D.P.R. n. 600 del 1973, D.P.R. n. 322 del 1998), di riscossione delle imposte (D.P.R. n. 602 del 1973) e di contenzioso tributario, sicchè la possibilità per il contribuente di correggere errori od omissioni nella dichiarazione che si risolvano in suo danno (cd. in bonam pariem) integra una tutela distinta dalla domanda di rimborso e dal rimedi esperibili in sede giurisdizionale, così come “il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze (Cass. S.U. 30 giugno 2016, n. 13378).

8. Alla luce di tutto quanto precede deve ritenersi che il termine biennale di decadenza per il rimborso dell’Iva assolta sulle operazioni di importazione poste in essere nel 2005 (verosimilmente secondo il meccanismo dell’inversione contabile, cd. reverse charge) decorresse dalla data del pagamento, con conseguente decadenza al merito di presentazione dell’istanza di rimborso (solo) nel 2010.

9. Al rigetto del ricorso – previa correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., – segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800,00 oltre spese prentate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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