Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27221 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27221
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIGRE’
37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato OLIVARES ANDREA giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS), quale impresa designata in
Campania per il Fondo Gestione Vittime della Strada, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVINE ENRICO giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 269/2009 del TRIBUNALE di SALERNO SEZIONE
DISTACCATA di EBOLI del 30/07/09, depositata il 31/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola, esaminati gli atti, osserva:
1. Con citazione notificata il 29 dicembre 2010 Assicurazioni Generali s.p.a. propose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Eboli che l’aveva condannata a pagare a T.G. la somma di L. 22.300.000.
Il Tribunale di Salerno, in data 31 luglio 2009, ha accolto il gravame, rigettando, per l’effetto, la domanda del T..
Secondo il giudice di merito l’attore non aveva dimostrato che il sinistro, e i conseguenti danni, erano imputabili a un veicolo non identificato, laddove tale prova era assolutamente necessaria, trattandosi di azione risarcitoria proposta ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Nello specifico, senza attribuire carattere dirimente alla sola mancanza di denuncia o querela in conformità ai consolidati orientamenti della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità – ha evidenziato il decidente le discrasie esistenti tra l’identificazione del luogo dell’incidente e la ricostruzione della dinamica dello stesso rappresentati nella lettera di messa in mora, rispetto alla versione dei fatti fornita poi in citazione e dall’attore in sede di libero interrogatorio, precisando altresì che il T. aveva ulteriormente modificato i particolari dell’accaduto nel colloquio con il consulente tecnico.
Ha aggiunto che i testi escussi nulla di preciso avevano riferito nè sul tipo di autovettura che avrebbe tamponato l’istante mentre viaggiava a bordo del suo ciclomotore, nè sul luogo ove ciò sarebbe avvenuto.
2. Avverso detta pronuncia T.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, articolati in vari profili.
Ha resistito con controricorso B.R..
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis c.p.c., inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.
4.1 I due motivi di ricorso, con i quali l’impugnante denuncia nullità della sentenza per omesso esame di documenti essenziali acquisiti al processo e vizi motivazionali circa punti decisivi del giudizio (primo motivo), nonchè violazione degli artt. 112, 115, 116 e di altre numerose norme del codice civile e del codice di procedura civile, attraverso la surrettizia evocazione dell’erronea interpretazione e applicazione di disposizioni di legge o di incongruità e deficienze argomentative, in realtà inesistenti, mirano esclusivamente a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. E invero, a fronte delle articolate argomentazioni con le quali il Tribunale ha giustificato il suo convincimento, il ricorrente svolge critiche in chiave di malgoverno del materiale istruttorio, senza tuttavia riuscire a individuare nessuna caduta dell’impianto motivazionale, nè alcun contrasto disarticolante tra contesto fattuale di riferimento e soluzione giuridica adottata.
4.2 Non è superfluo aggiungere, con specifico riguardo alle doglianze concernenti la pretesa, mancata considerazione degli elementi probatori desumibili dalla documentazione versata in atti, soprattutto di quella sanitaria, che, a ben vedere, questa nulla dice, nè potrebbe dire, nè in ordine alla ricostruzione delle modalità dell’incidente nè al luogo ove questo ebbe a verificarsi nè, soprattutto, all’impossibilità di identificare il veicolo che ne era stato responsabile, impossibilità che costituisce la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
4.3 Infine affatto oscuro è il senso delle doglianze relative alla disposta sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado, trattandosi, a tacer d’altro, di statuizione assorbita dalla pronuncia di rigetto della domanda”.
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato, posto che solo Assicurazioni Generali s.p.a. ha depositato memoria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.800,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011