Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27221 del 04/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27221 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Doppio ratio.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLITO GIUSEPPA residente a Cetraro, rappresentata e
difesa,

giusta

in

procura

calce

al

ricorso,

dall’Avvocato Antonia Lascala, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Bonifacio VIII, presso lo
studio dell’Avv. Maria Teresa Legato, RICORRENTE
CONTRO
COMUNE di PIZZO, in persona del legale rappresentante
INTIMATO

pro tempore,
AVVERSO

la sentenza n.16/08/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di, Catanzaro – Sezione n. 08, in data
30.06.2010, depositata il 31 gennaio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 ottobre 2013, dal Relatore Dott.

830

1

Data pubblicazione: 04/12/2013

I

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.8619/2012 è stata

1 _ E’ chiesta la cassazione della decisione
n.16/08/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Catanzaro, Sezione n. 08, in data 30.06.2010,
depositata il 31.01.2011, con la quale è stato
dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla
contribuente , sia perché tardivamente proposto, sia
pure perché affidato a domande ed eccezioni nuove.
2 – Il ricorso della contribuente, che riguarda
impugnazione degli avvisi di accertamento ICI degli
anni dal 2001 al 2006, censura l’impugnata decisione,
sulla base di un mezzo.
3 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – L’impugnata decisione, motivando nei sensi anzi
riferiti ha dichiarato l’appello “inammissibile per la
violazione degli artt. l comma 1 0 della legge 7.10.69
n.742 e 57 del D.Lgs. n. 546/92”.
5 – Il mezzo investe solo la prima delle due distinte
“rationes

decidendi”,

ciascuna di per se’

sufficiente a sorreggere la soluzione adottata – e

depositata in cancelleria la seguente relazione:

1

non anche la seconda, basata sulla violazione del
citato art.57 per essere state formulate “domande ed
eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio”; ciò stante,
essendo la ricorrente tenuta ad impugnarle entrambe,

declaratoria di inammissibilità, stante la mancata
impugnazione della seconda ratio (Cass. n.21490/2005,
n.24591/2005, n.5553/1981, n.3236/1985).
Infatti, alla eventuale fondatezza (Cass. n.24464/2006,
n.17123/2007, n.9510/2008) del motivo con cui si
impugna solo la prima ratio – secondo cui la notifica
dell’appello sarebbe stata tempestiva -, non potrebbe,
comunque, conseguire l’annullamento dell’impugnata
decisione, che sopravviverebbe sulla base della ratio
non criticata.
6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
declaratoria di inammissibilità.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
3

il ricorso, sembra, non possa sfuggire ad una

Collegio condivide, il ricorso va rigettato, per
inammissibilità delle censure;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio, in assenza dei relativi

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013
Il Pre

ente

presupposti;

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