Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27220 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9119/2015 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 9, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALESSANDRA
MILITERNO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZLA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1679/15/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI VENEZIA – SEZIONE DISTACCATA di VERONA, emessa il
20/10/2014 e depositata il 03/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., esaminata la memoria difensiva di parte ricorrente, a seguito di riconvocazione del Collegio in data 15/12/2016, osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa ad accertamento con metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, dei redditi degli anni 2004 e 2005 – sulla base del possesso e sostenimento dei costi di noleggio di un’autovettura, del possesso di un’abitazione principale e di una polizza assicurativa sulla vita – il ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e del D.M. 10 settembre 1992”, in quanto la C.T.R., pur accogliendo parzialmente l’appello del contribuente, avrebbe erroneamente ritenuto che dette disposizioni “portino in via automatica, senza necessità di alcuna prova a carico dell’Agenzia delle Entrate, alla determinazione di un reddito” presunto, la cui illogicità ed irragionevolezza nel caso concreto sarebbe invece “comprovata anche dalla applicazione… del c.d. nuovo redditometro ex D.M. 24 dicembre 2012”, di cui “il ricorrente aveva già richiesto l’applicabilità nell’iniziale giudizio”.
2. La censura è infondata, avendo questa Corte più volte ribadito la piena legittimità dell’accertamento del reddito con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, precisando – con riguardo al perimetro della prova contraria gravante sul contribuente – che questi è tenuto a dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; in altri termini, “qualcosa in più della mera disponibilità di ulteriori redditi”, con specifico riferimento anche alla idonea prova documentale “dell’entità di tali ulteriori redditi e della durata del loro possesso, prova che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi” (Cass. un. 13707/16, 14855/15, 25104/14). Altrettanto pacifica è la non retroattività del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, in vigore dal 31 maggio 2010 (Cass. nn. 13707/16, 21041/14).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.190,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016