Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27220 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27220
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.F.B. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio
dell’avvocato CASTALDO CIRO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CATAPANO COSTANTINO FILIPPO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VISCIANO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dei dott.ri PALCIDI ALFREDO e PLACIDI GIUSEPPE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANGELONE ENRICO, giusta Delib. di incarico
professionale n. 103 della Giunta Comunale di Visciano e Determina n.
172 e giusta mandato di incarico legale che viene allegato in atti;
– controricorrente –
e contro
ALLEANZA TORO SPA (già Toro Assicurazioni SpA), V.S.
titolare dell’omonima ditta;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2638/2009 del TRIBUNALE di NOLA del 27.10.09,
depositata il 03/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA
Antonietta.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola:
esaminati gli atti, osserva:
1. D.F.B., premesso che era affittuario di un fondo agricolo ubicato in (OMISSIS); che, a seguito delle forti piogge verificatesi nei giorni 8 e 9 novembre 2003 e della tracimazione di acqua e detriti provenienti da un’area sovrastante, il terreno si era allagato, con conseguenti, notevoli perdite del prodotto, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola il Comune di Visciano, proprietario della predetta superficie, nonchè V.S., titolare del cantiere sulla stessa ubicato, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono la domanda, il V. chiedendo e ottenendo altresì di chiamare in causa Toro Assicurazioni s.p.a., per esserne manlevato in caso di soccombenza.
Con sentenza del 25 ottobre 2005 il giudice adito rigettò la domanda.
Il gravame proposto dal soccombente è stato respinto dal Tribunale di Nola in data 27 ottobre 2009.
Secondo il decidente, correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto indimostrati i fatti costitutivi della pretesa azionata, atteso che la versione della vicenda fornita dalla moglie e dal figlio dell’attore era stata smentita dalla precisa e circostanziata deposizione di altro testimone.
2. D.F.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, notificando l’atto al Comune di Visciano, a V.S. e ad Alleanza Toro s.p.a. (già Toro Assicurazioni s.p.a.).
Solo il primo ha resistito con controricorso.
3. Il ricorso, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.
4. L’unico motivo di ricorso, col quale l’impugnante denuncia vizi motivazionali su un punto decisivo della controversia, per avere il decidente fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, è, per certi aspetti inammissibile, per altri infondato.
4.1 Anzitutto il richiamo alla documentazione fotografica versata in atti e alla valutazione espressa dal perito di parte è carente sotto il profilo dell’autosufficienza. E invero il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere, riguardante il ed. contenente, va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303).
Nella fattispecie entrambi sono rimasti inadempiuti.
4.2 Sotto altro, concorrente profilo, la contestazione del giudizio di infondatezza della pretesa azionata, per essere rimasta indimostrata la versione dei fatti posta a base della stessa, attiene a questione di stretto merito. E’ invero assolutamente pacifico che non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal giudice alle circostanze emerse nel corso del processo o una esposizione dei dati che non instauri tra gli stessi il collegamento ritenuto più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di apprezzamento del contesto fattuale di riferimento e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del decidente, senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 26 febbraio 2003, n. 2869).
Ora, proprio di questo si duole, a ben vedere, il ricorrente, posto che lo stesso, attraverso la surrettizia evocazione di carenze e contraddittorietà motivazionali, in realtà inesistenti, contesta l’apprezzamento del contenuto delle deposizioni rese dai testi escussi, svolgendo critiche volte esclusivamente a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità (confr. Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10232; Cass. civ. 19 marzo 2009, n. 6669)”.
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 700,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011