Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2722 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11210/2018 proposto da:

O.F.Y., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Benzoni Martino, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, del 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2018 dal Cons. Dott. SCHIRO’ STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.F.Y. ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Venezia avverso il provvedimento in data 9 giugno 2017, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Unità di Dublino aveva disposto il suo trasferimento verso lo stato UE della Finlandia.

Il Tribunale adito, dopo avere in data 23 novembre 2017 rigettato la richiesta di sospensiva formulata dalla ricorrente, con decreto del 25 gennaio 2018 ha confermato il rigetto dell’istanza di sospensione e ha respinto il ricorso, affermando che, allo stato, non emergeva alcun rischio di violazione in Finlandia dei diritti fondamentali della ricorrente, nè delle esigenze dei familiari, che comunque avrebbero potuto trovare tutela adeguata anche nello Stato competente secondo il Regolamento UE n. 604/2013, e che pertanto non sussistevano ragioni per derogare alla competenza dello Stato membro di primo ingresso, nel caso di specie la Finlandia, ai sensi dell’art. 18.1, lett. d), del Regolamento.

Avverso detto decreto O.F.Y. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 e dell’art. 29 Regolamento UE 604/13, perchè il Tribunale, dopo aver respinto in via interinale, in data 23 novembre 2017, la domanda di sospensiva, ometteva di provvedere sulla stessa con provvedimento non impugnabile entro il termine di cinque giorni dal deposito delle note difensive delle parti, con la conseguenza che la successiva decisione del Tribunale, adottata con decreto del 25 gennaio 2018, doveva considerarsi tardiva, in quanto successiva al termine semestrale, scaduto il 22 novembre 2017, decorrente dalla data di dichiarazione di presa in carico della straniera da parte dello Stato finlandese, avvenuta il 26 maggio 2017, termine che non può ritenersi interrotto o sospeso a causa del difetto di procedura sopra indicato.

La censura è priva di fondamento. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, stabilisce che, dopo la pronuncia del provvedimento interinale sull’istanza di sospensione e all’esito del deposito di note difensive delle parti, il Tribunale, con decreto emesso nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per dette note, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati, ma non sanziona con la nullità della procedura l’inosservanza da parte del Tribunale di tale termine. Inoltre l’art. 29 del Regolamento UE 604/13 stabilisce che “Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene…comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso…”.

Nel caso di specie, mentre non risulta documentalmente che la richiesta di presa in carico della straniera da parte dello Stato finlandese sia avvenuta il 26 maggio 2017, come sostenuto inammissibilmente in questa sede dalla ricorrente, che ha omesso di indicare il documento rilevante e la sua collocazione negli atti del giudizio di merito in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è certo che la decisione definitiva da parte del Tribunale di Venezia, sia sull’istanza di sospensione che sul merito del ricorso della straniera, è intervenuta tempestivamente il 25 gennaio 2018, dovendosi da tale data ritenere decorrente il termine semestrale per il trasferimento della richiedente protezione verso lo Stato membro competente, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 604/13.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 135 c.p.c. e dell’art. 27 del regolamento UE 604/13, si duole che sia il provvedimento interinale del 23 novembre 2017, che quello definitivo del 25 gennaio 2018, siano stati assunti sulla base di una motivazione meramente formale e tautologica, che, in particolare, non ha tenuto conto del pericolo per la ricorrente, qualora trasferita in Finlandia, di essere rimpatriata nel paese di origine atteso il possibile esaurimento della procedura di valutazione della domanda di protezione internazionale.

La doglianza è complessivamente infondata. In particolare, il provvedimento interinale del 23 novembre 2017 non è ricorribile per cassazione, in quanto privo del carattere della definitività, essendo suscettibile di conferma, modifica o revoca da parte del tribunale (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3-quater).

La censura di motivazione formale e tautologica, e quindi di natura meramente apparente, riguardante il decreto del 25 gennaio 2018 va disattesa, in quanto il Tribunale ha compiutamente ed esaurientemente motivato il suo provvedimento, affermando, da un lato, che, allo stato, non emergeva alcun rischio di violazione in Finlandia dei diritti fondamentali della ricorrente, nè delle esigenze dei familiari, che comunque avrebbero potuto trovare tutela adeguata anche nello Stato competente secondo il Regolamento UE n. 604/2013, dall’altro che la ricorrente nulla aveva allegato di specifico in ordine all’esito del procedimento instaurato a seguito della richiesta di protezione internazionale, tenuto anche conto che l’art. 18, comma 2, u.p., del Regolamento UE 604/2013 stabilisce che, qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE.

Deve pertanto ritenersi che la motivazione del decreto impugnato renda perfettamente percepibile la ragione della decisione, così pienamente integrando il requisito del minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014).

3. Con il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3-quinquies e dell’art. 18, lett. D), artt. 20,21,22,23 e 27 Regolamento UE 604/2013, per avere il Ministero dell’interno omesso di depositare la documentazione relativa alla procedura amministrativa che ha portato alla decisione oggetto dell’impugnazione e che ne costituisce il fondamento, con violazione dell’onere del Ministero stesso di dimostrare che, nell’ipotesi di rigetto della domanda, fosse stato garantito o ancora vi fosse garanzia di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE, essendo di conseguenza il Tribunale di Venezia rimasto privato degli elementi di valutazione necessari ai fini della decisione, anche per aver omesso di ordinare, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., tutta la documentazione relativa alla procedura amministrativa svolta.

La complessiva censura è infondata.

L’obbligo a carico del Ministero dell’interno di depositare la documentazione relativa alla procedura amministrativa che ha dato luogo alla decisione del tribunale impugnata non è previsto a pena di nullità della procedura. Inoltre l’ordine di esibizione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di avvalersene, con la conseguenza che il mancato esercizio di detta facoltà non può essere oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 2005/10357).

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto sufficiente, ai fini della pronuncia della decisione, la documentazione in atti e le ulteriori doglianze di parte ricorrente costituiscono censure di merito all’accertamento compiuto dal Tribunale stesso, inammissibili in questa sede di legittimità.

4. Con il quinto e ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento 604/2013 UE, in ordine all’obbligo di informazione del richiedente la protezione internazionale, da parte dello Stato membro competente, circa l’applicazione del Regolamento medesimo.

Il motivo è infondato. Il Tribunale ha esplicitamente statuito che la ricorrente nulla aveva allegato di specifico in ordine all’esito del procedimento instauratosi a seguito della richiesta di protezione internazionale, così escludendo in punto di fatto la sussistenza di anomalie procedurali riguardanti il procedimento relativo a detta richiesta instaurato dalla straniera in Finlandia. E’ da escludersi pertanto l’omesso esame della questione dedotta dalla ricorrente, la cui doglianza si risolve in una censura all’accertamento compiuto dal giudice del merito.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto difese.

Sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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