Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2722 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. II, 08/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 813-2005 proposto da:

S.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato

MARETTO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato TAFURI

VINCENZO;

– ricorrente –

contro

P.M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato

MARTELLA DARIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2737/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14.2.2003 S.S. proponeva appello nei confronti di P.M.R. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 17.6.2002, con la quale erano state rigettate le domande per la mancata prova della titolarità del diritto di proprietà relativamente ad un fondo in (OMISSIS) con ingresso da (OMISSIS), confinante con la particella (OMISSIS) della P. che aveva ampliato la volumetria con abusi.

Resisteva controparte con appello incidentale.

La Corte di appello, con sentenza 2737/2004, dichiarava inammissibili le due impugnazioni, rilevando la genericità della principale nei suoi sette motivi, senza specificare i fatti storici dai quali sorgeva il diritto azionato nè il contenuto del provvedimento richiesto e del pari dell’incidentale sulle spese, discrezionalmente compensate, senza addurre argomentazioni contro.

Ricorre S. con due motivi, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono violazione degli artt. 342, 343, 345 e 346 c.p.c. artt. 887 e 889 c.c., artt. 112, 113, 180, 183 e 184 c.p.c., art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 164 c.p.c., art. 2697 c.c. e vizi di motivazione essendo incompatibili le due pronunce di inammissibilità dell’appello e di conferma della sentenza.

Si richiamano si sesto motivo di appello, già riportato, con riferimenti alla citazione ed alla perizia del geom. A. ed il settimo.

Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 112, 345 e 324 c.p.c. vizi di motivazione perchè la P. aveva dedotto l’infondatezza della domanda per l’incertezza nella esposizione dei fatti e delle relative ragioni ma non aveva sollevato eccezione di nullità.

Osserva la Corte che i Giudici di appello, riferito dell’atto di citazione della sentenza di primo grado e dei motivi di appello, nonchè delle deduzioni di controparte, hanno dichiarato l’inammissibilità di entrambi i gravami, rilevando, quanto al principale la palese inammissibilità del sesto e settimo motivo, l’uno riproduttivo dell’atto di citazione, l’altro in relazione al vago richiamo ad alcune risultanze istruttorie.

Non risultavano specificati i fatti storici dai quali sorgeva il diritto azionato nè identificato il concreto contenuto del provvedimento richiesto. Da ciò conseguiva l’inammissibilità dei residui primi cinque motivi tesi all’utilizzazione ed all’acquisizione di documenti ed all’espletamento di attività istruttoria.

La Corte di appello dichiarava di aderire all’orientamento dominante in dottrina e giurisprudenza (v. anche Corte costituzionale ord. 28/2/2000 n. 401) che estende il regime delle preclusioni ex art. 184 c.p.c. anche alle prove documentali, implicitamente esprimendo un giudizio di non essenzialità, ai fini della decisioni, della documentazione sulla legittimazione, a motivo della inammissibilità dei motivi sul merito.

Va osservato, tuttavia, che le conclusioni della citazione in primo grado, riportate in sentenza, riguardavano il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione del solaio con lucernaio, del manufatto in sopraelevazione dei muro di contenimento, l’eliminazione del tubo di sfiato a distanza illegale e di ogni altra opera abusiva, per cui non potevano considerarsi generiche.

Il sesto motivo di appello è cosi formulato, nella narrativa del presente ricorso: “L’appellante ripropone le domande spiegate in primo grado ed a tal fine deduce che nel (OMISSIS) la sig.ra P. ristrutturava l’appartamento di sua proprietà, già descritto nel presente atto, aumentandone la volumetria con violazioni ed abusi in danno del sovrastante terreno di proprietà dell’attore”.

Segue il riferimento a due perizie tecniche del (OMISSIS).

Il settimo motivo ripropone tutte le richieste istruttorie e richiama la ctu.

La riproposizione delle domande, sulle quali si era svolta una ctu, con esito parzialmente positivo, ma rigettate per la mancata prova della titolarità, integrata dal riferimento testuale all’atto di citazione, consentiva l’esame del merito.

La produzione documentale sulla prova della proprietà, peraltro attenuata dalla natura dell’azione, doveva ritenersi indispensabile e, comunque, ammissibile, trattandosi di prova precostituita (Cass. 16 aprile 2002 n. 5463).

La Corte di appello si è incentrata sulla genericità dei mezzi di gravame, invertendo la priorità logica dell’esame dei titoli, che aveva provocato il rigetto della domanda in primo grado.

Il divieto di proporre domande nuove in appello fa propendere per la tesi che siano riproponibili quelle di primo grado ed, in tal caso, non essendo necessarie formule sacramentali, è sufficiente il riferimento all’atto introduttivo, peraltro richiamato in sentenza.

Su tali premesse, il ricorso va accolto con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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