Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2722 del 05/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15388-2018 proposto da:
E.O.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIELLA CONSOLE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTIRNO 80185690585, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 28774/2017 del TRIBUNALE di TORINO,
depositato il 13/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. E.O.K., cittadino nigeriano, ricorre per
due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro il decreto del 13 aprile 2018 con cui il Tribunale di Torino ha respinto la sua impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 8, 9 e 11, come introdotto dal D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 2017, numero 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
RITENUTO CHE:
4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
5.1. E’ fondato il primo motivo.
Esso è volto a lamentare che il Tribunale non abbia fissato l’udienza di comparizione delle parti, quantunque l’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale non fosse stata videoregistrata.
Il che risulta in effetti essere accaduto, avendo il decreto impugnato sostenuto la non necessità della fissazione dell’udienza.
In tal modo, però, il giudice di merito ha violato il principio secondo cui: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza” da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., 5 luglio 2018, n. 17717).
5.2. – Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020