Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2722 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 2722 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

ORDINANZA
sul ricorso 1302-2016 per regolamento di giurisdizione proposto dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n.
5733/2015 depositata il 18/12/2015 nella causa
tra:
PECERE ELISABETTA, SACCINTO DIEGO, PIZZUTILO CINZIA, DI VAGNO
ROSANNA, CIFARELLI ANNAMARIA, LUISI MARIA, GALLO ANNALISA, RELLA
MARIALETIZIA, RUBINI MARIA LIBERA, DE SANTIS TERESA, GATTI MARTA,
SALTARELLI ROSA, CRAPUZZI VITA, LINZOTTI ANGELA, DI MAURO ROSSANA,
PULITO CATERINA;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase contro
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Data pubblicazione: 05/02/2018

RG.n. 1302/2016

MINISTERO DELLSTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – AMBITO TERRITORIALE DI BARI;

resistenti non costituitisi in questa fase

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2017
dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. MARIO

giudice ordinario.

Considerato in fatto :
1.con ordinanza del 18/12/2015 il Tribunale Regionale del Lazio ha sollevato
conflitto di giurisdizione ritenendo sussistere la giurisdizione ordinaria . Ha
esposto, a tal proposito, che Pecere Elisabetta ed altri – insegnanti non di
ruolo nelle scuole statali, in possesso della specifica abilitazione per
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola
secondaria di primo grado, inseriti nella terza fascia delle relative graduatorie
provinciali ad esaurimento-, deducevano l’illegittimità delle graduatorie
definitive, pubblicate in data 7 luglio 2015 e formate dall’ufficio scolastico
provinciale di Bari ,nella parte in cui i predetti docenti erano stati inseriti in
coda, in base alla data di conseguimento del titolo , anziché in base al
punteggio.
Deduce , altresì, il Tribunale Regionale che, secondo i ricorrenti, l’inserimento
in coda agli elenchi , e non a pettine, non trovava riscontro in alcuna specifica
disposizione di legge, né nelle disposizioni dei decreti ministeriali 235 del 2014
e 325 del 2015, ovvero il bando relativo alla formazione delle graduatorie ad
esaurimento per il triennio 2014/2017.
Secondo il Tribunale Regionale parte ricorrente non sollevava alcuna censura
rispetto ai cosiddetti atti di macro organizzazione presupposti, al contrario,
argomentava che i decreti ministeriali di riferimento non contenevano alcuna
disposizione nel senso che l’inserimento dei docenti abilitati negli elenchi di
sostegno dovesse avvenire in coda e a pettine e che, pertanto, l’USP Bari , nel
procedere a detto inserimento, avesse provveduto secondo i poteri datoriali ad

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FRESA, che ha concluso affinché le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del

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esso spettanti, con la conseguenza che la giurisdizione non poteva che
ritenessi appartenente al giudice ordinario.
Ritenute , quindi, non condivisibili le affermazioni del giudice del lavoro di Bari,
che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria adita, il
Tribunale Regionale del Lazio ha sollevato conflitto di giurisdizione.
2. Acquisite le conclusioni del Procuratore Generale ,secondo cui sussiste la

dell’ordinanza del Tribunale Regionale , la causa è stata posta in decisione.
Ritenuto in diritto :
3. deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Occorre premettere, in linea generale, che l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165
del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, «tutte»
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione, «incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il
conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali». La circostanza che nel
giudizio vengano in questione «atti amministrativi presupposti» non incide
sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce
illegittimi, alla loro disapplicazione.
Nel caso in cui siano pendenti contemporaneamente un giudizio civile, in cui
l’atto amministrativo rilevi come presupposto e sia passibile di disapplicazione,
e un giudizio amministrativo, in cui lo stesso atto sia oggetto di impugnazione
e sia suscettibile di annullamento, la pendenza del giudizio amministrativo
«non è causa di sospensione del processo» dinanzi al giudice ordinario.
La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al
personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63,
«restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie
in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni».
4 – Ancora, deve ricordarsi che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha
affermato che, poiché la giurisdizione si determina in base al petitum
sostanziale, il quale va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati
dall’attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio,
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giurisdizione ordinaria , nonché la prova dell’avvenuta notifica alle parti

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nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via
incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell’ente
pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese
attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo
del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di
autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n.

2016). Questa Corte regolatrice ha anche chiarito che, in tema di riparto di
giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico
privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa
direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la
deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i
quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi
(Cass., S.U., n. 3052 del 2009; Cass., S.U., n. 22733 del 2011; Cass., S.U., n.
25210 del 2015). E ciò sul rilievo che possono darsi situazioni nelle quali la
contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri
pubblicistici, previsti dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, implica la
deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di
lavoro non costituisce l’effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo
sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del
ricorrente, derivando gli effetti

pregiudizievoli direttamente dall’atto

presupposto (Cass., S.U., n. 21592 del 2005; Cass., S.U., n. 23605 del 2006;
Cass., S.U., n. 25254 del 2009; Cass., S.U., n. 11712 del 2016, cit.).
5. Con specifico riferimento alla individuazione del giudice dotato di
giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’inserimento dei
docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, nella giurisprudenza
di questa Corte si è individuata una linea di demarcazione chiara, dovendosi
distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle
graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva
dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito
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13169 del 2006; Cass., S.U., n. 3677 del 2009; Cass., S.U., n. 11712 del

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della graduatoria, ovvero la validità dell’atto amministrativo di carattere
generale, se non regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e,
quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione
individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria.
6. Nella fattispecie in esame i ricorrenti non deducono censure in relazione agli
atti di macro-organizzazione presupposti , ma , anzi, al contrario hanno

prevedesse l’inserimento negli elenchi dei docenti abilitati in coda , rispetto ai
docenti già inclusi, e non a pettine . Vengono , invece, in questione atti che
rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la
capacità e i poteri del datore di lavoro privato , a fronte dei quali sono
configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità
a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.
Per le considerazioni che precedono va affermata la giurisdizione del giudice
ordinario.

PQM
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette le parti;
cassa la sentenza del Tribunale di ,Re-g-g-hrearatri t3 art;
Roma 19/12/2017

Il Presidente4
R ato

olf

affermato che i DM applicabili non contenevano alcuna disposizione che

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