Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2722 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4159/19 proposto da:

-) S.M., elettivamente domiciliato a Torino, v. Groscavallo n.

3, difeso dall’avvocato Alessandro Praticò in virtù di procura

speciale apposta in Calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino 31.12.2018 n. 6912;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, aderendo al gruppo religioso Akhika, inviso ai musulmani, temeva aggressioni e violenze da parte di questi ultimi, già avvenute nei confronti degli appartenenti al suddetto gruppo.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento S.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 31.12.2018.

Il Tribunale ritenne che:

-) sulla protezione maggiore e sulla protezione sussidiaria non fosse luogo a provvedere, in quanto il ricorrente aveva invocato in sede giudiziaria soltanto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente aveva dedotto, a fondamento di tale domanda, unicamente le vessazioni subite durante la frequentazione di una scuola coranica, quando aveva l’età di sette anni; tuttavia, poichè il richiedente aveva lasciato il suo paese all’età di vent’anni, non poteva esservi alcun nesso tra il trattamento ricevuto nella scuola coranica ed il viaggio migratorio.

Quanto agli altri elementi di fatto addotti a fondamento della domanda di protezione umanitaria (mancanza di una famiglia e avvenuta integrazione in Italia) il Tribunale ha osservato che nè l’una, nè l’altra di tali circostanze sono di per sè idonea a considerare una persona “vulnerabile” per i fini di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da S.M. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato il dovere di cooperazione istruttoria, e comunque adottato una motivazione soltanto apparente.

Sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a valutare soltanto il verbale dell’interrogatorio dinanzi la commissione territoriale, senza procedere ad una nuova audizione del richiedente; che la motivazione sarebbe composta soltanto da “clausole di stile”; che quando il giudicante dubita della completezza del racconto fatto dal richiedente asilo ha il dovere di interrogarlo direttamente.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, perchè prescinde de tutto dal contenuto oggettivo della decisione impugnata.

Il Tribunale infatti non ha mai messo in dubbio l’attendibilità del richiedente; ha semplicemente affermato che l’avere frequentato per cinque anni una scuola coranica quando era bambino non poteva considerarsi una condizione di “vulnerabilità”.

Con questa ratio decidendi il motivo trascura di confrontarsi, e farsene carico.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè la nullità della sentenza.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che:

a) ha errato il Tribunale nel ritenere che le vessazioni subite dal richiedente nella scuola coranica non giustificassero il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

b) ha errato il Tribunale nel compiere il giudizio di comparazione fra la situazione del richiedente nel paese di origine e quella raggiunta in Italia;

c) ha errato il Tribunale nello svalutare l’inserimento del richiedente nel “tessuto socioeconomico” italiano.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè puramente assertivo, in quanto contrappone la propria valutazione a quella del Tribunale.

Il Tribunale, infatti, non ha omesso di procedere al cosiddetto “giudizio di comparazione”; l’ha compiuto, ed ha concluso che il richiedente, in caso di rimpatrio, non sia esposto alla violazione di alcun diritto fondamentale.

Trattasi di una valutazione di fatto incensurabile in questa sede.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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