Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2722 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28842-2006 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PETRALIA VINCENZO con studio in CATANIA VIA

VERONA 62, (avviso postale), giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI CATANIA in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

L.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 18/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M. e L.D. impugnarono l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del registro di Catania aveva rettificato ai fini Invim, elevandolo da L. 227.500.000 a L. 345.000.000, il valore finale di una porzione di terreno da essi venduto nell’anno 1990.

Si dolsero della carenza di motivazione dell’atto, siccome corredato da una stima Ute a loro dire solo indicativa del criterio di stima, senza estrinsecazione di elementi concreti validi agli specifici fini della definizione dei valori nel triennio anteriore; e della sua contraddittorietà, dal momento che, sebbene sul rilievo della mancanza dei presupposti per l’adozione di un piano di zona, era stato infine attribuito un valore al bene in difetto di ogni riferimento concreto.

La commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza 22.9.2000, rigettò il ricorso.

La statuizione venne confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza depositata il 18.7.2005.

Rilevò la sentenza che la motivazione dell’avviso di accertamento dovevasi ritenere sufficiente in ragione di quanto illustrato dall’Ute nella relazione di stima e che il riferimento dei ricorrenti ad altra valutazione di terreno contiguo, scaturita da una separata decisione, non potevasi ritenere tale da determinare un convincimento diverso rispetto all’apprezzamento della stima dell’Ute, tenuto conto del compito valutativo a esso Ute attribuito e del fatto di essere, le conclusioni della relazione di stima, giustificate dal complessivo iter logico seguito.

Per la cassazione di questa sentenza – non notificata – ha proposto ricorso L.M.. Il ricorso è stato notificato il 13 e il 16.10.2006, e affidato a tre motivi. Gli intimati Ministero dell’economia e finanze e Agenzia delle entrate hanno replicato con controricorso del 6.12.2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il merito delle critiche affidate ai singoli motivi (conclusi tutti dalla formulazione di un quesito di diritto, ancorchè la fattispecie risulti soggetta alle disposizioni anteriori al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), va esaminato nei limiti del rapporto processuale ritualmente costituito con l’Agenzia delle entrate.

Deve infatti essere preliminarmente evidenziata l’inammissibilità del ricorso nella parte coinvolgente il Ministero dell’economia e finanze, che è soggetto diverso dall’agenzia delle entrate (ente dotato di propria capacità giuridica di diritto pubblico) e che non fu parte del giudizio di merito. In seno a questo secondo rapporto processuale devesi disporre la compensazione delle spese di fase, ravvisandosi giusti motivi nella mancata rilevazione del vizio all’atto del controricorso.

2. – Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 e dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, assume che la commissione tributaria regionale non avrebbe esattamente valutato la doglianza a suo tempo proposta con l’appello.

Sostiene essere stato l’avviso di accertamento censurato, non per una ipotetica insufficienza astratta della motivazione, sebbene per il fatto che la parte motiva corredante la stima Ute, costituita dal mero riferimento al criterio sintetico-comparativo, si era rivelata del tutto apparente, non essendo stata corroborata dalla produzione di idonea documentazione a sostegno dell’onere della prova. Sotto siffatto profilo si denuncia non essere stato il motivo di appello preso in considerazione dal giudice di secondo grado.

Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza per aver determinato il valore, ai fini Invim, sulla base della stima dell’Ute, senza tener conto del valore definito nel triennio precedente per un cespite avente caratteristiche similari; e dunque in termini disomogenei rispetto ai principi fissati dalla legge, essendo – a suo dire – il dato desumibile dalla presenza di valori definiti nel triennio vincolante nella formazione del convincimento del giudice del merito.

Col terzo motivo, denunciando motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta, infine, che la commissione regionale, integralmente accogliendo la stima Ute, ha prestato acquiescenza alle relative conclusioni in ragione del mero fatto della loro provenienza da un organo tecnico dell’amministrazione.

3. – E’ logicamente pregiudiziale l’esame del secondo motivo, stante che con esso si deduce una violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 in rapporto ai criteri valutavi utilizzabili dall’ufficio finanziario in sede di rettifica del valore immobiliare.

Giova osservare che, in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, nel testo in vigore ratione temporis rispetto alla fattispecie che viene qui in considerazione, si deve aver riguardo, ai fini dell’Invim, al valore venale del bene in comune commercio.

Difatti, tra le imposte indirette sugli affari, l’Invim, con riferimento alle fattispecie traslative a essa soggette, presuppone(va) l’assoggettamento a imposizione di plusvalori immobiliari.

Nell’ottica anzidetta di corretta determinazione della base imponibile in ragione dell’incremento del valore immobiliare, si evince chiaramente dal comma 3 della citata disposizione che il criterio di controllo del valore dichiarato, utilizzabile dall’ufficio finanziario ai fini dell’eventuale rettifica, sebbene avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo di immobili similari (oltre che a divisioni e a perizie giudiziarie) anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto traslativo, non assume, nei riferiti termini, connotato di esclusività. Tanto che coesiste con le alternative possibilità di utilizzo di ulteriori criteri valutativi, egualmente tipici (il reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso medio applicato alla medesima data del trasferimento, e nella stessa località, per investimenti immobiliari), ma anche atipici; questi ultimi evocati dal conclusivo riferimento della disposizione a “ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”.

Consegue che è errata l’affermazione dei ricorrenti, secondo cui, in presenza di una definizione valoriale nel triennio precedente di un cespite con caratteristiche asseritamente similari, sarebbe inibita la rettifica del valore immobiliare da parte dell’ufficio finanziario sulla base di criteri disomogenei rispetto a quello. E’ errata giustappunto in quanto i criteri di rettifica, legittimati dalla norma, (criterio comparativo, criterio del reddito, criterio fondato su eventuali “altri elementi” valutativi) hanno pari dignità e valore giuridico.

Dalla impugnata sentenza si evince, d’altronde, che il giudice del merito non ha omesso di considerare quanto allora dedotto dagli appellanti a mezzo del richiamo ad altra valutazione di terreno contiguo, scaturita da separata decisione. Ma, con ciò legittimamente esercitando il suo potere di apprezzamento in fatto, ha ritenuto di non essere condizionato da una simile risultanza dinanzi a una relazione di stima dell’Ute evidenziante un maggiore valore. Consegue il rigetto del motivo.

3. – Il primo e il terzo motivo sono inammissibili.

Il primo appare riferito alla motivazione dell’avviso più che alla sentenza, e allude a una violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, anzichè a quella (art. 360, n. 4) che invece presidia il vizio di attività identificato dalla violazione dell’art. 112 c.p.c. (cfr.

per tutte Cass. 2010/2234; Cass. 2009/21640).

E’ comunque inammissibile perchè formulato in chiave contraddittoria, avendo il ricorrente dedotto vizi in netto contrasto tra loro. Risulta infatti nel motivo censurata, in unico contesto con un’asserita omissione di pronuncia (involta da un travisamento del significato delle censure svolte con l’appello), altresì la statuizione contenuta in sentenza, per motivazione insufficiente sul medesimo profilo della prova del valore accertato; fatto dal ricorrente affermato come decisivo per il giudizio.

Mentre va ribadito che, con riguardo alla medesima deduzione in fatto, non vi può essere una omessa pronuncia e una insufficiente motivazione, giacchè l’una esclude l’altra. La censura sulla motivazione, invero, implicitamente presuppone che, seppure insufficientemente motivata, la pronuncia (sulla prova degli elementi costitutivi del rapporto) vi sia. Donde la contraddittorietà del motivo, del resto ben evidente dalla lettura delle contestuali sintesi poste col quesito di diritto, l’una attinente all’adempimento dell’onere di motivazione, l’altra all’obbligo di pronunciare su tutta la domanda.

4. – Il terzo motivo espone doglianze riferite alla motivazione della sentenza e all’adempimento dell’onere della prova. Segnatamente al profilo della insufficienza della, motivazione in ragione del fatto di non avere, la sentenza, posto a base della decisione niente altro che le risultanze della relazione di stima dell’Ute. In tal senso parte ricorrente lamenta che la commissione regionale, integralmente accogliendo la stima Ute, ha prestato acquiescenza alle relative conclusioni in ragione del mero fatto della loro provenienza da un organo tecnico dell’amministrazione.

Il motivo appare inammissibile per più ragioni. Innanzi tutto perchè inteso a denunciare, in unico contesto, violazioni motivazionali simultanee tra loro inconciliabili e non riferite a distinte proposizioni della sentenza, vale a dire a distinti punti ritenuti parimenti decisivi, sebbene alla sola questione della valutazione del risultato probatorio involto dalla stima. La motivazione della sentenza, di contro, non può essere al tempo stesso omessa, insufficiente e contraddittoria, salvo che non siano investiti punti controversi tra loro distinti, e tutti decisivi, giacchè i vizi di motivazione, enumerati nell’art. 360 c.p.c., n. 5, non concorrono tra di loro, essendo alternativi (cfr. da ultimo Cass. 2010/713; Cass. 2004/1317). In secondo luogo perchè non si evince dalla struttura del motivo quale sia il fatto controverso che sarebbe stato oggetto di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Infine perchè il motivo è strutturalmente privo di autosufficienza, neppure essendo trascritto il contenuto dell’atto (la relazione di stima) posto a base della critica. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, e a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

Pertanto è necessario e sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti in base al quale è stato determinato il maggior valore (ex multis, Cass. 2008/1150; Cass. 2006/25624; Cass. 2003/7231; Cass. 1998/11420). Restano riservati alla successiva fase processuale l’onere dell’ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.

Ciò stante, il ricorrente, nella esposizione che precede il primo motivo, ha ammesso che la relazione di stima, posta al fondo dell’accertamento, nel riferire il criterio utilizzato (metodo sintetico comparativo), ebbe a precisarne altresì gli elementi fondanti (“tenuto conto del sito, della consistenza e delle previsioni del p. di f.”). Vero è che, nel terzo motivo, ha lamentato una insufficienza espositiva della stima, contestualmente deducendo contro la sentenza un vizio di motivazione per averla fatta propria. Ma ha omesso di riportarne il contenuto, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo. Nè dal ricorso risulta la trascrizione dei termini dell’impugnazione consegnata alla commissione tributaria, onde potersi verificare se (e come) sia stato efficacemente contrastato, nel grado di merito, il profilo di aderenza al reale degli elementi fondanti il criterio sintetico enunciato nella stima.

La complessa censura appare pertanto genericamente diretta a sollecitare una revisione del ragionamento che ha condotto il giudice del merito alla soluzione della questione di fatto, in netta dissonanza rispetto all’ambito funzionale della denuncia del vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. sez. un. 1998/5802; Cass. 2004/21193).

5. – Il ricorso è respinto.

Segue la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio sostenute dall’agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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