Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2722 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9087-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELINO LUISE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BELLAROBA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GALLIA 86, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI CASSANDRA,

rappresentata e difesa dagli avvocati OSCAR MERCOLINO, MARCO CAPONE

e GENNARO GALIETTA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore speciale

Dott. G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato ITALO BENIGNI

che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

R.P., L.A., S.G., GA.LU.,

MILANO ASSICURAZIONI SPA, ALLEANZA TORO SPA, GENERALI ITALIA SPA

(OMISSIS), AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 618/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato ARTURO BENIGNI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 14/2/2013, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l’integrale responsabilità di C.G. nella causazione del sinistro stradale verificatosi, in data 19/10/2000, tra la vettura condotta dal C. (assicurata dall’Augusta Assicurazioni s.p.a. e con a bordo S.G. e Ga.Lu.) e quella condotta da L.A. (di proprietà di R.P. ed assicurata dalla Milano Assicurazioni s.p.a.), con il conseguente rigetto delle domande proposte dai danneggiati nei confronti dell’amministrazione provinciale di Avellino (individuata dal primo giudice come corresponsabile del fatto), del L., della R. e della Milano Assicurazioni, e la condanna del C., unitamente all’Augusta Assicurazioni, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore del L., della R., dello S. e del Ga..

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione C.G., sulla base di tre motivi d’impugnazione.

3. Resistono con controricorso la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.) e l’amministrazione provinciale di Avellino, che hanno concluso per la dichiarazione d’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

4. Nessuno dei restanti intimati ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 112, dell’art. 145 C.d.S., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dei principi regolatori in tema di valutazione della prova sui fatti non contestati e dell’art. 2054 c.c. (il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il C. fosse l’unico responsabile del sinistro in esame, sul solo presupposto del mancato rispetto dell’obbligo di precedenza e della violazione dei limiti legali di velocità, senza motivare adeguatamente sull’esclusione della rilevanza degli elementi istruttori (anche incontestati) volti ad accertare i profili di colpa della condotta di guida del L..

6. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 111 Cost., nonchè dei principi regolatori in tema di valutazione della prova sui fatti non contestati e dell’art. 2054 c.c. (il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità dell’amministrazione provinciale di Avellino nella causazione del sinistro oggetto di causa, sulla base di un’errata e/o omessa valutazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, sottovalutando la circostanza del successivo intervento della medesima amministrazione sui luoghi di causa (a conferma dell’insufficienza della precedente gestione della sicurezza della circolazione stradale), ed escludendo erroneamente il ricorso, nella specie, di un’insidia (o trabocchetto) integrata dalla conformazione della disciplina stradale relativa al luogo del sinistro.

7. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Con riguardo alle doglianze illustrate dal C. nella prospettiva della violazione di legge, osserva il collegio come il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, le prospettazioni critiche del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il C. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle risultanze processuali ritenute rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di forme dell’argomentazione critica con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di tipiche censure destinate a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

8. Quanto alle doglianze illustrate dal C. nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi (ex art. 360 c.p.c., n. 5), osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze del ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già eventuali omissioni rilevanti ai fini dell’art. 360, n. 5 cit. (di cui, peraltro, risulta del tutto omessa l’approfondimento del relativo carattere decisivo), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede.

9. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli art. 91 e ss. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale esentato la Augusta Assicurazioni s.p.a. dalla condanna al rimborso delle spese legali liquidate in favore dell’amministrazione provinciale di Avellino (viceversa poste a carico del C., dello S. e del Ga.), sulla base del solo presupposto costituito dall’avvenuta liquidazione in corso di causa, da parte della compagnia assicuratrice, del risarcimento dei danni in favore del L. e della R., senza che tuttavia la stessa compagnia assicuratrice avesse mai formalmente rinunciato alle contestazioni delle domande svolte nei confronti dell’amministrazione provinciale.

9.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come, attraverso le censure indicate, l’odierno ricorrente solleciti la corte di legittimità a rivalutare nel merito le ragioni poste dal giudice d’appello a fondamento dell’esenzione della compagnia assicuratrice dal rimborso delle spese del giudizio.

Al riguardo, la corte territoriale ha espressamente sottolineato come, avendo l’Augusta Assicurazioni corrisposto il risarcimento in favore del L. e della R. prima della conclusione del giudizio di primo grado, la stessa ha chiaramente mostrato di non aderire alla ricostruzione dei fatti fatta propria dal C. e dai suoi consorti in lite contro l’amministrazione provinciale avversaria, pur avendola formalmente fatta propria.

Si tratta di una motivazione che, in quanto dotata di adeguata congruenza sul piano dell’argomentazione logica, deve ritenersi non ulteriormente sottoponibile al vaglio del giudice di legittimità, nè sotto il profilo della violazione dell’art. 360, n. 3 (non trattandosi dell’errata ricognizione di una fattispecie astratta di legge, nè dell’erronea sussunzione, in questa, di un fatto incontroverso, avendo la corte d’appello propriamente escluso un’ipotesi di soccombenza processuale), nè sotto il profilo dell’art. 360, n. 5, dovendo escludersi l’avvenuta idonea segnalazione del ricorso di alcun omesso esame di fatti decisivi controversi da parte del giudice d’appello.

10. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.900,00 ciascuna, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA