Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27219 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27219
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14259-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4354/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 07/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 6763/14, sez 9, rigettava il ricorso proposto da S.A. l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Irpef, add. Reg. ed Irap 2008.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 4354/11/2017, accoglieva l’impugnazione rilevando che, essendo state dichiarati dal Tribunale di Palermo che la firma del contribuente apposta sull’avviso di ricevimento dell’avviso ex art. 140 c.p.c. era apocrifa, doveva ritenersi che l’avviso di accertamento non era stato regolarmente notificato.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
Il contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi l’Agenzia lamenta, rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di omessa od apparente motivazione, la circostanza che il giudice di seconde cure abbia basato la propria decisione esclusivamente sulla sentenza che, a seguito dell’accoglimento della querela di falso avanzata dal contribuente, aveva dichiarato apocrifa la firma del contribuente apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica ex art. 140 c.p.c. dell’avviso di accertamento, senza aver tenuto conto che la raccomandata in questione poteva essere stata ricevuta da altra persona, diversa dal contribuente, ma legittimata a riceverla.
I due motivi, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano inammissibili prima ancora che manifestamente infondati.
Si osserva innanzi tutto che, se il tribunale di Palermo con sentenza 471/17 ha dichiarato apocrifa la firma del contribuente, deve necessariamente presumersi che la stessa si riferisse al nome di quest’ultimo, il che fa altresì presumere che la raccomandata sia stata recapitata a persona che si era prospettata o era apparsa come il contribuente.
A tale proposito l’Agenzia non sottopone alcun argomento concreto per sostenere la tesi che, comunque la notifica dell’avviso era regolare in quanto vi erano elementi per far ritenere che la persona, cui lo stesso era stato consegnato, era abilitata alla ricezione.
Sotto tale profilo l’Amministrazione avrebbe dovuto, quanto meno, rappresentare e produrre in sede di appello copia dell’avviso di ricevimento e riportare nel presente ricorso, ai fini del rispetto del criterio di autosufficienza, il contenuto dello stesso al fine di consentire la verifica se nel documento in questione sussistevano annotazioni da parte del notificatore che potessero far ritenere che la persona che ha ricevuto l’avviso, diversa dal contribuente, fosse comunque legittimata a riceverlo.
In ogni caso l’Agenzia avrebbe dovuto esporre argomenti concreti a sostegno del proprio assunto.
In assenza di tutto ciò i motivi risultano del tutto generici e privi di autosufficienza con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile.
La contumacia del contribuente esonera dalla pronuncia sulla spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019