Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27218 del 04/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27218 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.23.10.2013
Oggetto:ICI
Silenzio rifiuto
Provvedimento
impugnbile.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ELIA PIERALDA residente a Casalborgone, rappresentata e
difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv.
Claudio Lucisano, elettivamente domiciliata nel
relativo studio in Roma, Via Crescenzio, 91 RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI CASALBORGONE,

in persona del legale
INTIMATO

rappresentante pro tempore,
AVVERSO

la sentenza n.68/31/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino Sezione n. 31, in data
12.07.2010, depositata il 27 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

8305

1-fg

1

Data pubblicazione: 04/12/2013

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27380/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
chiesta la cassazione della decisione

n.68/31/2010 della Commissione Tributaria Regionale di
Torino, Sezione n. 31, in data 12.07.2010, depositata
il 27.09.2010.
2 – Il ricorso della contribuente, che riguarda
impugnazione del silenzio rifiuto, opposto alla domanda
di rimborso ICI degli anni dal 1994 al 1999, censura
l’impugnata decisione, sulla base di quattro mezzi.
3 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa
sede.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, si
ritiene che la mancata presentazione della domanda di
rimborso,

cui

viene

assimilata

la

relativa

presentazione ad ufficio territorialmente
incompetente, impedisce la formazione del silenzio
rifiuto e rende, quindi, inammissibile il ricorso al
giudice tributario, per mancanza di un atto da
impugnare, facendo inoltre incorrere, con il decorso
del tempo, il contribuente stesso nella decadenza
dal diritto al rimborso prevista dal citato art. 38,
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
2

l – E’

giudizio, ai sensi dell’art. 2969 cod. civ.(Cass.
n.20828/2005, n.9407/2005, n. 19605/2005,
n.13194/2004).
Nel caso, stando agli atti in esame, sembra che al

12 aprile 2005, non sia seguita la presentazione della
domanda di rimborso, bensì, direttamente, il ricorso
giurisdizionale, sotteso al riconoscimento del diritto
al rimborso della predetta somma.
4 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
declaratoria

di

inammissibilità

dell’originario

ricorso, per inesistenza di provvedimento impugnabile.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio

condivide,

pronunciando

sull’impugnazione

della contribuente, va dichiarato inammissibile
l’originario ricorso, per inesistenza di provvedimento
impugnabile;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
3

pagamento dell’importo di Euro 4,10, effettuato in data

spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013
Il Pr sidente

inammissibile l’originario ricorso della contribuente.

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