Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27217 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 28/12/2016, (ud. 22/12/2015, dep.28/12/2016),  n. 27217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11106-2014 proposto da:

R.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO RUSCONI,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli

avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO e CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.B. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 217/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/03/2014 r.g.n. 599/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega Avvocato SCOGNAMIGLIO

CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 6/3/2014, pronunziando quale giudice di rinvio designato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 8440/13 sull’appello proposto da R.B. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avverso la pronunzia del Tribunale di Siena n. 207/2007, ha accolto l’appello ed ha condannato la Banca al pagamento, in favore dell’appellante, del risarcimento del danno ex art. 18 della Statuto dei Lavoratori nella misura di otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con esclusione degli aumenti contrattuali successivi al 2005, nonchè della indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro pari a quindici mensilità del medesimo importo, con interessi dalla data della richiesta del 14/6/2013.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il R. articolando motivi. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. resiste con controricorso e spiega altresì ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al capo che determina l’indennità risarcitoria, conseguente all’illegittimità accertata del recesso impugnato, in misura limitata a sole 8 mensilità della retribuzione globale di fatto a fronte del danno domandato in misura pari alle mensilità perdute.

1.1. Il motivo è meritevole di accoglimento.

La Corte di merito ha infatti stabilito che il licenziamento è privo di giusta causa o giustificato motivo ed il R. ha diritto, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 oltre che alla reintegra nel posto anche al risarcimento del danno, in misura pari alle 8 mensilità di durata massima dell’aspettativa, secondo le previsioni dell’art. 50 punto 10 del CCNL. Orbene, la Corte ha motivato soltanto asserendo che la predetta durata dell’aspettativa contrattuale prevede un termine scaduto il quale il rapporto sarebbe stato comunque ripristinato o, perdurando la malattia, avrebbe potuto essere legittimamente risolto.

Vi è quindi violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di merito, in carenza di specifica eccezione della datrice di lavoro, ha limitato ad 8 mensilità l’indennità risarcitoria L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, comma 4, che invece il lavoratore aveva domandato in misura pari alle mensilità della retribuzione globale di fatto intercorrenti tra il licenziamento ed il pagamento dell’indennità alternativa alla reintegrazione di cui all’art. 18; norma quest’ultima, la cui applicazione deve prevalere su quella del CCNL (con il limite delle dichiarazioni di opzione per l’in dennità suddetta: cfr. Cass. ss.uu., 27.8.2014, n. 18353).

2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce la violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e degli artt. 1218 e 1223 c.c. che obbligano il debitore a risarcire integralmente il danno; la qual cosa non è avvenuta nella fattispecie.

2.2. Il motivo è fondato per i motivi anzidetti (cfr., pure, Cass. n. 10260/02; Cass. n. 1134/2000).

3. Il terzo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è inammissibile, perchè viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ed omessa considerazione di un fatto controverso e costitutivo della domanda, poichè la Corte di Appello non si è pronunziata sulla domanda del lavoratore, intesa a sentire condannare la controparte alla restituzione delle spese di lite.

3.3. Il motivo è inammissibile, non palesando in modo compiuto quale sia l’effettiva doglianza in grado di scalfire le argomentazioni su cui si fonda la sentenza della Corte di merito.

4. Con il quarto motivo viene denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia circa la domanda di condanna della allora appellata alla restituzione delle spese legali di soccombenza pagate dal lavoratore all’esito della condanna riportata nel primo giudizio di appello.

4.1. Il motivo è infondato, risultando dall’espresso tenore delle disposizioni della sentenza della Corte di merito che la stessa ha statuito espressamente sulla regolazione delle spese anche del precedente grado di appello.

Infondati sono i motivi di ricorso incidentale che attengono principalmente alla violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del CCNL 2005 per i quadri direttivi ed al dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (relativo ad un documento prodotto dalla Banca), in ordine al quale, comunque, non si fanno ulteriori specificazioni.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il 3^ motivo di ricorso; rigetta il 4^; accoglie il 1 ed il 2 motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Bologna limitatamente ai motivi accolti e per la determinazione delle spese; rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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