Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27217 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE

EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso

lo studio all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 896/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/12/2006 r.g.n. 765/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA ALFREDO POMPEO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 14.12.2006, rigettava l’appello proposto da C.A. e confermava la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso della predetta volto all’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato con le Poste Italiane per i periodo 16.2.2004 – 30.4.2004.

Rilevava la Corte territoriale che il contratto era stato stipulato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 e che la lettera di assunzione conteneva una sufficiente indicazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, essendo nella stessa specificati causale della sostituzione (sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto), l’ambito territoriale ((OMISSIS)), il tipo di mansioni (addetto al servizio smistamento prioritaria/ordinaria) ed il periodo di sostituzione, non essendo necessaria l’indicazione del nominativo del dipendente sostituto e risultando, dal prospetto prodotto dalla società relativo al Settore Smistamento del CMP Borromeo per il periodo in questione, che il numero di lavoratori assunti a termine era nettamente inferiore rispetto a quello dei lavoratori assenti per ferie, malattia ed altro.

Per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso la C., con due motivi.

Resiste la spa Poste Italiane, con controricorso, e d entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la C. deduce la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 sulla base del rilievo che la motivazione indicata nel contratto a termine era ben più generica di quanto abbia ritenuto la Corte di merito, parafrasando il dettato normativo, che il Polo Corrispondenza Lombardia era entità territoriale del tutto indefinita e che non vi era alcuna indicazione del dipendente che sarebbe stato sostituito, per quanto tempo e per quale ragione, onde l’utilizzo della stipulazione a termine non era più un mezzo per la gestione delle eventualità, ma uno strumento ordinario di gestione del personale, in palese violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. All’esito della parte argomentativa, la ricorrente formula quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., sulla necessità di indicare in concreto e con riferimento alla realtà aziendale la ragione sostitutiva che giustifica l’assunzione a termine.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2967 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, assumendo che il prospetto prodotto dalla società Poste Italiane era contestato dalla parte lavoratrice, essendo del tutto inattendibile, e che era necessario l’assolvimento di un onere probatorio ben più definito, attraverso la prova delle effettive sostituzioni della lavoratrice e non già il semplice rapporto presenze/assenze, che, peraltro, i numeri dei prospetti acquisti relativi a tutti i reparti combaciano perfettamente con quelli esposti da Poste nella presente causa con il solo riferimento al reparto prioritario/ordinario. Con specifici quesiti, chiede se il giudice di merito, nel verificare le ragioni sostitutive, non possa, in violazione dell’art. 2967 c.c., assumere quale prova del suo convincimento, documenti unilateralmente predisposti dal datore di lavoro, senza alcun valore probatorio, dovendo dimostrare quest’ultimo che le ragioni sostitutive sussistano in concreto e che il lavoratore assunto a tempo determinato è stato utilizzato effettivamente sulle posizioni lavorative scoperte e non limitarsi a dedurre il semplice rapporto tra assunti a termine ed assenti a tempo indeterminato.

Procedendo all’esame dei motivi in unico contesto, in ragione del collegamento tra di essi esistente, deve premettersi che il D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l’attuazione della Direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa. Il preambolo della citata Direttiva 1999/70, premesso che con la risoluzione del 9 febbraio 1999 il Consiglio dell’Unione europea ha invitato le parti sociali a tutti i livelli “a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza, evidenzia che l’accordo quadro in questione stabilisce principi generali e requisiti minimi con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonchè di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato”. Per tale ragione, accogliendo la richiesta delle parti sociali stipulanti e su proposta della Commissione europea, il Consiglio, a norma dell’art. 4 dell’accordo sulla politica sociale – ora inserito nel trattato istitutivo della Comunità europea -, ha emanato la direttiva in questione, imponendo agli Stati membri di conformarsi ad essa, adottando “tutte le prescrizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti” (art. 2). Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1, comma 1, prevede, al comma 1, che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” e, al comma 2, che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 7”. E’ stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l’abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1). Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate. Nel caso di specie i motivi di ricorso impongono di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di specificazione con riferimento all’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia la causale dell’apposizione del termine in ragioni di carattere sostitutivo.

Come già rilevato, l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza. Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è con figurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione. Questa Corte non ignora la sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 11, afferma che l’onere di specificazione previsto dal comma 2 dello stesso art. 1 impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Sul problema degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale sull’interpretazione delle leggi da parte del giudice ordinario, questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 9.1.2004 n. 166) ha affermato che, ove il giudice delle leggi, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità di una certa disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice del merito, indichi una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione, tale interpretazione adeguatrice non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione ed il suo effetto vincolante per i giudici ordinali e speciali, non esclusa la Corte di Cassazione, riguarda soltanto il divieto di accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata. Ne caso di specie il passo della sentenza della Corte costituzionale sopra citato deve essere letto nel contesto argomentativo in cui esso è stato formulato. La sentenza, subito dopo il passo estrapolato, prosegue precisando che “considerato che per ragioni sostitutive si debbono intendere motivi connessi con l’esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l’onere che i D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto”. Tale precisazione sta a indicare che, nella illimitata casistica che offre la realtà concreta delle fattispecie aziendali, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e “l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori” deve passare necessariamente attraverso la “specificazione dei motivi”, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma. Intesa in questi termini la sentenza della Corte costituzionale, l’opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella offerta dalla sentenza in questione che, per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, costituisce un contributo ermeneutico della massima importanza. Dunque, per concludere sul punto, l’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.

Nel caso di specie appare congrua la parametrazione effettuata dal giudice di merito, che ha ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire. In questo caso appare, infatti, rispettato quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, pur nell’ambito di una parametrazione concettuale con riferimento all’ambito territoriale di riferimento, al luogo della prestazione lavorativa, alle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e, ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta, il diritto del lavoratore sostituito alla conservazione del posto.

Quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva (specificamente indicata), in relazione alla sopra effettuata configurazione delle condizioni legittimanti il contratto a termine, appare logicamente articolato l’accertamento effettuato dal giudice di merito, che con riferimento all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, ha accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine (febbraio, marzo ed aprile 2004) e lo ha confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive. Tale accertamento ha contenuto esclusivamente di merito e, in quanto correttamente motivato, è in questa sede incensurabile. I primi due motivi sono, pertanto, infondati e debbono essere rigettati, osservandosi, in particolare, quanto al secondo di essi, con cui si censura l’apprezzamento delle risultanze processuali, che nulla la ricorrente aveva eccepito in ordine alla documentazione già prodotta, se non la sua provenienza di parte, e che non indica, invece, quando sono stati prodotti i prospetti informatici ulteriori (docc. 8 e 9) relativi a tutti i settori di smistamento della corrispondenza, donde la impossibilità anche di verificarne la tempestività in rapporto alla deduzione dell’omesso loro esame in funzione comparativa con il prospetto relativo al reparto di appartenenza della lavoratrice.

Al rigetto del ricorso, consegue, per il principio della soccombenza, che le spese del presente giudizio cedano a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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