Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27216 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20399-2018 proposto da:

R.E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato SCIUTO FILIPPO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA MULTISERVIZI E DI IGIENE URBANA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata l’11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 11 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava il ricorso per revocazione proposto da R.E.A. avverso la decisione n. 1131/2016 della CTR della Liguria che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto dal Rozio contro il diniego di rimborso IVA, relativo a TIA corrisposta negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Riteneva la CTR che, nella fattispecie, non ricorresse un errore di fatto revocatorio, potendosi per contro ipotizzare un error in iudicando correlato ad un errata valutazione del materiale probatorio da cui inferire la legittimazione attiva del contribuente nella qualità di successore universale.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 5 luglio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il Comune di Genova e l’Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana di Genova non hanno svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR obliterato le risultanze die documenti prodotti in giudizio da cui si evinceva inequivocabilmente la legittimazione attiva del contribuente.

Il ricorso è infondato.

Nella sentenza oggetto di revocazione la CTR ha osservato che le fatture TIA per gli anni 2006-2009 erano intestate ai coniugi D.L. e P.T., zii del ricorrente; il contribuente risulta proprietario dell’immobile soggetto al pagamento del tributo per averlo ricevuto in donazione dai coniugi R.I. e Pe.Ti., i quali erano divenuto proprietari del suddetto immobile in forza di atti di successione provenienti dai predetti coniugi D.L. e P.T.; questi ultimi, titolari della TIA, nulla avevano disposto in favore del contribuente, che era divenuto – come detto – proprietario dell’immobile a seguito di donazione effettuata dai coniugi R.I. e Ti.Pe.. Concludeva, quindi, rilevando che non vi era rapporto diretto tra i titolari della TIA e il ricorrente, non essendovi nella sostanza prova di una successione diretta tra i coniugi D.L. e P.T. ed il contribuente.

Ciò posto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ravvisato l’errore di fatto in cui era incorsa la CTR disattendendo le risultanze dei documenti prodotti in giudizio: segnatamente l’atto pubblico di donazione dell’immobile che comprendeva anche “tutti gli inerenti diritti” e quindi anche l’crediti relativi all’immobile donato, nonchè le dichiarazioni rese dai coniugi R. e P., con le quali gli stessi confermavano la loro volontà di cedere il credito relativo ai tributi locali in favore del figlio R.E.A..

Orbene, osserva il Collegio come dall’omesso specifico riferimento nella sentenza oggetto di revocazione ai suddetti documenti non possa desumersi la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, il quale implica una falsa percezione della realtà o una mera svista materiale, configurando detta omissione, se del caso, un vizio attinente alla valutazione del materiale probatorio, come correttamente rilevato nella decisione impugnata.

Alla stregua di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dal ricorrente anche in memoria, il ricorso va dunque rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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