Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27216 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 113,

presso lo studio dell’avvocato LOLLINI SUSANNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIRAUDO GIULIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1589/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/12/2006 r.g.n. 1959/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

E’comparso l’Avvocato MARIO MICELI per delega SIGILLO1 VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

il giudice d’appello di Firenze ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato, in data 2-10-2000, fra il lavoratore indicato in epigrafe e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data della costituzione in mora;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a cinque motivi,illustrati da memoria;

il lavoratore ha resistito con controricorso;

con riferimento all’assunzione del lavoratore in epigrafe assunto con contratto a termine a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 2 6 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 la Corte territoriale, premesso che l’accordo de quo era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, attribuendo rilievo decisivo al fatto che le parti avevano fissato il limite del 30 aprile 1998 alla possibilità di procedere con assunzioni a termine ha ritenuto il contratto a termine in esame illegittimo in quanto stipulato in epoca posteriore;

la prima censura con la quale si chiede, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., “se è vero in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25.9.1997 non hanno una natura negoziale bensì ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto”, non è scrutinatile considerato che la denuncia, facendo riferimento alla contrattazione collettiva, doveva essere, a mente dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5 – accompagnata dalla specificazione della sede processuale di merito dove il ccnl di riferimento è rintracciabile e tanto anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161, nonchè Cass. 24 febbraio 2011 n. 4530);

il secondo, terzo, quarto e quinto motivo con i quali si chiede, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., rispettivamente: 1.”se il sistema delineato dalla legge preveda la necessità che – ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato e l’assunzione a termine – la norma contrattuale debba necessariamente avere una efficacia temporale limitata”, 2. “se nel caso di oggettiva difficoltà della parte di acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondate la prova a supporto delle proprie domande o eccezioni – segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati da richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto”, 3.”se attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro ed in applicazione del principio generale di effettività e di corrispettività delle prestazioni , sia o meno dovuta l’erogazione del trattamento retributivo pur in assenza di attività lavorativa e se tale erogazione abbia natura retributiva o risarcitoria”, 4. “se nel caso di notevole lasso di tempo intercorso tra la data di scadenza del rapporto a termine tra le parti e quella in cui il lavoratore si è attivato per far valere il diritto di conversione del rapporto di lavoro, il Giudice debba valutare – eventualmente in concorso con altre indicative circostanze di fattola volontà tacita del lavoratore, espressa in fatti concludenti, di risolvere il rapporto rinunciando a far valere l’eventuale illegittimità del termine apposto al contratto”, sono inammissibili per genericità del quesito;

invero tali quesiti prescindono del tutto dalla ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata e si risolvono nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia e come tale non è idoneo ad assolvere alla sua funzione;

questa Corte ha affermato, infatti, che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759); il ricorso in conclusione va rigettato per inammissibilità dei motivi;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2500,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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