Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27215 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 28/12/2016, (ud. 22/12/2015, dep.28/12/2016),  n. 27215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1556-2014 proposto da:

S.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE AVEZZANA, 6, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

FORTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CLINICA PADRE PIO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati NUNZIO RIZZO e

PIERLUIGI RIZZO, che la rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5146/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/07/2013, r.g.n. 7017/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato FORTINI FEDERICA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa in data 26/1/2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava le domande proposte da S.E. nei confronti della clinica Salus S.r.l.. Avverso tale pronunzia la S. proponeva appello, indirizzando l’impugnazione nei confronti della Clinica Padre Pio S.r.l., in quanto cessionaria ex art. 2112 c.c. della datrice di lavoro in seguito alla cessione dell’accreditamento della Clinica Salus S.r.l. in data 7/1/2008, nonchè nei confronti dalla Hibiscus Healthcare frutto della fusione per incorporazione della Biotecnica Romana S.r.l. del 16/4/2008, la quale aveva mutato la propria ragione sociale in Clinica Salus S.r.l..

La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti della clinica Padre Pio S.r.l., rigettando l’appello nei confronti della Hibiscus.

Per la cassazione della sentenza ricorre la S. articolando motivi ulteriormente illustrati da memoria depositata ex art. 378 codice di rito.

La Clinica Padre Pio S.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 111 c.p.c. in relazione all’art. 2112 c.c., censurando il capo della sentenza oggetto del giudizio di legittimità nella parte in cui il Collegio ha reputato inammissibile l’atto di gravame proposto nei confronti della Padre Pio S.r.l., sul presupposto che quest’ultima non fosse litisconsorte necessario e che la chiamata in causa fosse avvenuta solo in appello e non nel giudizio di primo grado, ove era da ritenersi preclusa essendosi il trasferimento di azienda perfezionato ad istruttoria quasi esaurita.

1.1. Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità laddove sembra rivolto ad ottenere un nuovo esame del merito relativamente al dedotto trasferimento di azienda, peraltro neppure dedotto come motivo di gravame, non è fondato, poichè la Corte di merito, dichiarando inammissibile la chiamata in causa della Padre Pio S.r.l., ha operato una corretta sussunzione della fattispecie, ritenendo che poichè l’atto di cessione che avrebbe dato luogo al trasferimento di azienda sarebbe da individuare nel contratto del 7 gennaio 2008 e poichè il giudizio di primo grado era iniziato con ricorso introduttivo notificato il 27 settembre 2005 (e l’istruttoria è durata dal gennaio 2006 al febbraio 2008), la chiamata in causa della predetta società è inammissibile, a prescindere da ogni ulteriore valutazione sull’esistenza della contestata operazione di trasferimento dell’azienda, perchè effettuata in appello, mentre il trasferimento sarebbe avvenuto durante il primo grado ad istruttoria quasi esaurita. In tal modo opinando, i giudici di seconda istanza si sono attenuti a quanto sottolineato dai costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3156/02) alla stregua dei quali la chiamata del terzo resta preclusa a seguito di espletamento, sia pure in parte, di attività istruttoria o decisoria, a pregiudizio definitivo del terzo chiamato.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione, contenente due censure, si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia, nonchè la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., poichè i giudici di secondo grado avrebbero omesso di motivare in ordine al carattere ritorsivo del licenziamento intimato alla ricorrente il 12 maggio 2004.

2.1 Relativamente al dedotto vizio di motivazione il motivo è inammissibile.

Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 22 luglio 2013, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica con precisione il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla configurazione del licenziamento di cui si tratta come non ritorsivo o discriminatorio. Infatti, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti di causa, la Corte ha rettamente declinato le ipotesi in cui ricorre quest’ultimo tipo di licenziamento, con riferimenti agli arresti giurisprudenziali di legittimità, ed ha spiegato i motivi per i quali sia da escludere, nella fattispecie, il carattere discriminatorio dello stesso.

Parimenti inammissibile appare il motivo laddove sembra richiedere una nuova trattazione del fatto (una nuova valutazione del carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento), preclusa in sede di legittimità. Inoltre, viene dedotto sotto il profilo dell’error in iudicando la violazione dell’art. 112 c.p.c., mentre la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., Cass. n. 22759/14) è costante nel ritenere che “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello e, in genere, su una domanda, eccezione, istanza ritualmente introdotta in giudizio integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di richiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Nel caso di specie il vizio non è stato dedotto in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Con il terzo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 “o comunque n. 5”, la violazione dell’art. 2087 c.c. “o, comunque, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia”, in quanto i giudici di appello avrebbero valutato solo singolarmente ed in modo disgiunto i fatti di mobbing dedotti dalla lavoratrice.

3.1 Anche tale motivo, peraltro formulato in modo perplesso (o comunque…”) è da disattendere, in primo luogo perchè ripropone la richiesta di riesame del fatto, in ordine al quale, peraltro, la Corte di Appello ha argomentato in modo esaustivo, sulla scorta delle risultanze istruttorie e conformemente all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di mobbing (cfr, tra le molte, Cass., Sez. lav., n. 3785/09, alla quale si rimanda, costituendo una delle pronunzie fondamentali nella materia).

4. Con il quarto ed il quinto mezzo di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine a punti determinanti della controversia, relativi al lamentato demansionamento ed all’omesso riconoscimento del danno biologico, professionale ed esistenziale, patrimoniale, non patrimoniale e morale.

4.1 In ordine a tali mezzi di impugnazione, valga quanto già detto sopra riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che preclude qualsiasi valutazione in ordine alla motivazione che non possa ascriversi nei vizi sopra enunciati. Pertanto, posto che i giudici di seconda istanza hanno esaminato il fatto di cui si dibatte alla luce delle emergenze istruttorie, deve concludersi che neppure tali motivi sono idonei a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna S.E. al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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