Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27215 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10513-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5821/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 10 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso di C.F. contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione redditi per canoni di locazione non dichiarati nell’anno d’imposta 2009 in relazione a dieci contratti di locazione. Riteneva la CTR – per quel che rileva in questa sede – che, contrariamente all’assunto dell’Amministrazione finanziaria, dopo la convalida dello sfratto e la conseguente riconsegna del locale (come da verbale in atti), non erano soggetti a tassazione i canoni non effettivamente percepiti, non assumendo rilievo la ritardata registrazione della cessazione del contratto di locazione. Osservava, inoltre, che l’avviso di accertamento risultava impugnato in toto, anche se genericamente, sicchè l’annullamento disposto dal giudice di primo grado si riferiva all’intero contenuto dell’atto. Rilevava, infine, che: “una scrittura privata, pur avendo specifico valore solo tra le parti che l’hanno sottoscritta, rappresenta pur sempre una circostanza rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, ai fini della sua valutazione finale, unitamente alle altre risultanze emergenti dagli atti processuali”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 10 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR afferma “l’avviso di accertamento risulta impugnato in toto, anche se genericamente, come sostenuto dal contribuente”, pur non avendo il contribuente formulato nel ricorso introduttivo del giudizio alcuna doglianza in merito agli altri nove contratti di locazione indicati nell’avviso di accertamento.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

L’Agenzia delle entrate, difatti, si è limitata a trascrivere, nella parte del ricorso relativa alla esposizione sommaria dei fatti di causa, solo due passaggi dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, entrambi riferiti alla pagina 4, senza riprodurre l’intero ricorso nè allegarlo, non consentendo in tal modo alla Corte di verificare – a fronte dell’affermazione della CTR secondo cui “l’avviso di accertamento risulta impugnato in toto, anche se genericamente” – se il contribuente abbia impugnato ed in quali termini l’atto impositivo con riferimento a tutti i contratti di locazione.

Con il secondo motivo, articolato in due censure, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del t.u.i.r., art. 26, L. n. 431 del 1998, art. 8, comma 5, e art. 2702 c.c.. Sostiene la ricorrente che erroneamente la CTR aveva ritenuto non tassabili i canoni non effettivamente percepiti dopo la convalida dello sfratto e la conseguente riconsegna del locale, posto che la L. n. 431 del 1998, art. 8, comma 5, che derogava al principio generale in base al quale i redditi fondiari sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro percezione, concerneva solo gli immobili ad uso abitativo. Censura inoltre la valutazione formulata dalla CTR circa la valenza probatoria della scrittura privata relativa alla riconsegna dell’immobile antecedentemente al termine fissato dal giudice per il rilascio dopo la convalida dello sfratto.

Le censure sono inammissibili.

In ordine alla dedotta inapplicabilità, nel caso di specie, della deroga prevista dalla L. n. 431 del 1998, art. 8, comma 5, al principio secondo cui redditi fondiari sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro percezione, in quanto la norma concerne solo gli immobili ad uso abitativo, va rilevato come tale censura si presenti carente sotto il profilo dell’autosufficienza, non essendo stato riprodotto il contenuto del contratto, nè allegato il documento al ricorso, onde consentire alla Corte di verificare se effettivamente si tratti di contratto di locazione ad uso non abitativo. Inoltre, la doglianza non appare correlata al decisum della sentenza gravata, che trova fondamento non sull’applicabilità nella specie del citato art. 8, bensì sulla considerazione, di ordine generale, concernente la irragionevolezza della tassazione non di canoni non percepiti a causa di morosità, i quali potrebbero essere recuperati successivamente nella vigenza del contratto di locazione, ma di canoni non percepiti perchè non dovuti per essere il contratto ormai definitivamente cessato.

La seconda censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia, non avendo la CTR ritenuto vincolante per l’Amministrazione finanziaria la scrittura privata proveniente da soggetti terzi, essendosi limitata ad affermare che “una scrittura privata, pur avendo specifico valore solo tra le parti che l’hanno sottoscritta, rappresenta pur sempre una circostanza rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, ai fini della sua valutazione finale, unitamente alle altre risultanze emergenti dagli atti processuali”.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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