Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27215 del 04/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27215 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro
Maccagno Giacomo
intimato –
avverso la sentenza n. 58/24/2007 della Commissione
Tributaria regionale del Piemonte, depositata il
28/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Diego Giordano, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con
sentenza
n.58/24/2007
del
18/12/2007,
depositata in data 28/03/2008, la Commissione
Data pubblicazione: 04/12/2013
Tributaria Regionale del
Piemonte,
Sez.
24,
respingeva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 15/09/2006,
dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 3,
avverso la decisione n. 52/18/2005 della
Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che
aveva accolto il ricorso di Maccagno Giacomo, ex
dirigente Enel, iscritto al Fondo P.I.A, in data
rimborso dell’IRPEF versata per l’anno 2000, a
fronte della maggiore ritenuta d’acconto, in luogo
di quella pari al 12,50%, operata dall’ENEL, in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro,
sul capitale maturato a seguito della
capitalizzazione di un trattamento di previdenza
integrativo aziendale. La C.T.P. di Torino
accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile, la
medesima aliquota applicata al trattamento di fine
rapporto ai sensi dell’art.19 comma 2 del TUIR,
trattandosi di soggetto già iscritto, al
28/04/1993, a forma pensionistica complementare.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
riteneva che le somme erano state corrisposte
dall’ENEL al contribuente sulla base di un
contratto di assicurazione sulla vita, antecedente
alla data del 28/04/1993, con applicazione
conseguente della disciplina di cui all’art.6
1.482/1985 e della ritenuta pari al 12,50%, essendo
operante invece l’art.13 comma 9 0 d.lgs. 124/1993
(implicante l’assoggettamento delle prestazioni in
forma di capitale a tassazione separata ai sensi
dell’art.16 comma 1 lett.a) TUIR) esclusivamente ai
soggetti iscritti a forme pensionistiche
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anteriore al 28/04/1993, contro il diniego di
complementari successivamente alla data di entrata
in vigore del d.lgs. 124/1993.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un
unico motivo, per violazione e/o falsa applicazione
di norme di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c., in
relazione agli artt-. 13 comma 9 d.lgs. 124/1993,
1, comma 5, DL 669/1996, convertito in legge con
comma 2 (vecchia numerazione) TUIR, 3,4,5 e 6
Accordo ENEL-FNDAI del 16/04/1986.
Non ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
L’unico motivo di ricorso è parzialmente fondato.
La questione oggetto della presente controversia è
stata affrontata e risolta alle Sezioni Unite di
questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, nella
quale su è affermato il seguente principio di
diritto:
“In tema di fondi previdenziali
integrativi, le prestazioni erogate in forma
capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in
epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per
gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.),
solo per quanto riguarda la “sorte capitale”
corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
mentre alle somme provenienti dalla liquidazione
del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
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modifiche dallq 1.30/1997, 6 1. 482/1985, 16 e 17
12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6;
b) per gli importi maturati a decorrere dai l
gennaio 2001 si applica interamente il regime di
tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17
(T.U.I.R.)”.
Secondo la Corte dunque, essendo stata operata dal
legislatore
“una scelta netta per una tassazione
di lavoro” solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, art.
13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n.
335, art. 11, (la c.d. riforma Dini), riservandone
però l’applicazione
“alle sole prestazioni erogate
in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad
enti di previdenza complementare in epoca
successiva all’entrata in vigore del decreto”, deve
ritenersi che, per gli iscritti in epoca
precedente,
il
trattamento tributario delle
prestazioni erogate dipende strettamente
“dalla
composizione strutturale delle prestazioni stesse”,
che, nel caso di un Fondo di previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti ed a causa previdenziale prevalente,
sono composte
“da una”sorte capitale”,
costituita
dagli accantonamenti imputabili ai contributi
versati dal datore di lavoro (ed in notevole minor
misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”,
imputabile alla gestione sul mercato da parte del
Fondo del capitale accantonato, cosicché possono
essere tassate in modo analogo al trattamento di
fine rapporto “esclusivamente le somme liquidate a
titolo di capitale”,
mentre, alle somme
corrispondenti al rendimento di polizza, si deve
applicare la tassazione nella misura del 12,50% ai
sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
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tout court analoga a quella applicata sui redditi
(ogni distinzione di trattamento essendo, peraltro,
cessata alla data del 1 gennaio 2001, a norma del
D.Lgs. n. 47 del 2000, a decorrere della quale non
è più consentito distinguere tra capitale e
rendimento e le polizze, o meglio gli importi
maturati successivamente a tale data, vanno
assoggettate nella loro interezza al regime della
tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre
art.
16, comma 1, lett.
a)).
Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una
risoluzione – la n. 102/E del 26 novembre 2012 -,
la quale, correttamente interpretando la ricordata
decisione delle Sezioni Unite, afferma che “qualora
un Fondo pensione corrisponda una prestazione in
forma di capitale a un vecchio iscritto, il
trattamento fiscale è indifferente alla natura
della gestione sottostante (assicurativa o
finanziaria), dovendo le somme erogate essere
comunque assoggettate alla ritenuta a titolo
d’imposta del 12,5 per cento di cui alla citata L.
n. 482 del 1985, art. 6, per la quota relativa al
rendimento finanziario, e all’aliquota del TFR per
quella corrispondente ai contributi versati.., la
ritenuta nella misura del 12,50 per cento trova
applicazione sugli importi corrisposti dal Fondo
che derivino effettivamente dall’investimento sul
mercato finanziario, da parte dello stesso Fondo,
del capitale accantonato e ne costituiscono il
rendimento, in quanto solo tali somme sono
assimilabili, anche sotto il profilo fiscale, ai
redditi di capitale”.
Alla stregua di tale principio, il meccanismo
impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6
(aliquota del 12,5% sulla differenza tra
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1986, n. 917, T.U.I.R.,
l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei
premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno
successivo al decimo) si applica, a coloro che
siano iscritti al fondo di previdenza complementare
aziendale FONDENEL o P.I.A. da epoca antecedente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993,
sulle somme percepite, a titolo di liquidazione in
capitale del trattamento di previdenza integrativa
maturati entro il 31.12.2000, che provengano dalla
liquidazione del rendimento finanziario del
capitale, per tale dovendosi intendere, come
espressamente precisato nella parte motiva della
citata sentenza delle Sezioni unite, il
“rendimento
netto imputabile alla gestione sul mercato, da
parte del Fondo, del capitale accantonato”
(cfr.,
da ult., Cass. nn. 287 e 5376 del 2012; Cass. 3757
e 13302/2013; Cass. 14380 e 14381/2013).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è in
linea con il predetto principio.
In
particolare,
non
è
stato
compiuto
un
accertamento sulla natura e quantità del rendimento
che sarebbe stato liquidato a favore del
contribuente, verificando se vi sia stato (e quale
sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato
del capitale accantonato e quale (e quanto) sia
stato il rendimento conseguito in relazione a tale
impiego, giustificandosi solo rispetto a
quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al
12,50%.
Il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto,
con la conseguente cassazione della sentenza
impugnata nel senso indicato e con rinvio della
causa, anche in punto spese del presente giudizio
di legittimità, ad altra Sezione della Comm ssione
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aziendale, solo limitatamente agli importi,
Tributaria del Piemonte,
perché accerti,
in
coerente applicazione con il principio enunciato,
se e quando, sulla base delle norme contrattuali
applicabili, i capitali rivenienti dalla
contribuzione siano stati effettivamente investiti
sul mercato finanziario, quali siano stati i
risultati dell’investimento ed in qual modo sia
stata determinata l’assegnazione delle eventuali
sulla scorta di tale indagine, perché quantifichi
la parte della somma complessivamente erogata al
contribuente, che corrisponda al rendimento netto
derivante dalla gestione sul mercato
finanziario(individuabile sulla base dei commi l
bis, l ter e 2 dell’art.1 del T.U.I.F., d.lgs.
58/1998) del capitale accantonato mediante la
contribuzione del lavoratore e del datore di
lavoro, e calcoli l’imposta dovuta dal contribuente
(e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito
restitutorio) applicando, solo limitatamente a
detta parte, vale a dire agli importi maturati
entro il 31 dicembre 2000 che provengano dalla
liquidazione del rendimento finanziario del
capitale, l’aliquota del 12,5%, secondo la
disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art.
6; fermo restando, per il residuo, il regime di
tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1,
lett. a) e art. 17 del testo unico delle imposte
dei redditi.
Il giudice del rinvio provvederà anche in
ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
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plusvalenze alle singole posizioni individuali e,
impugnata, con rinvio, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione
della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 16/10/2013.