Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27214 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29739-2017 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA

353, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE (OMISSIS),

rappresentato e difeso dall’avvocato GIRARDI MARIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10841/45/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 5 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso di T.R. contro l’avviso di accertamento con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, veniva rettificato il reddito d’impresa relativo all’anno 2008.

Avverso la decisione, con atto del 5 dicembre 2017, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Disposta l’acquisizione dei fascicoli di merito con ordinanza interlocutoria n. 7518/2019, sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente va rilevato che per mero errore è stata notificata alla parte la precedente proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., in luogo di quella di segno contrario successivamente formulata, all’esito dell’acquisizione dei fascicoli di merito.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce: “error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed error in iudicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 101,160,163,291 e 342 del c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – ex art. 360 c.p.c., n. 5.”. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma: “la notifica dell’appello è stata fatta a P.V., indicato quale difensore del T. nella relata di notifica depositata successivamente alla presentazione dell’appello, quando il difensore del contribuente è l’avv. S.G.. Il contribuente non si è costituito. All’udienza del 14.7.2016 è stata prodotta cartolina di ricevimento relativa alla rituale notifica dell’appello notificato all’avv. Stolfi”. Sostiene, in particolare, che la notifica effettuata presso il difensore P.V. è irrituale, posto che il difensore in primo grado era S.G. e non essendo stato accertato il conferimento di un diverso ed ulteriore incarico a P.V. con la correlata elezione di domicilio; nè risulta decisiva l’asserzione, contenuta in sentenza, circa l’esistenza di una cartolina di ricevimento relativa alla notifica all’avv. S., sia perchè l’avv. S. non era menzionato nella relata di notifica, sia perchè il contribuente era difeso in primo grado dal rag. S. e non dall’avv. S..

Va, anzitutto, osservato come il ricorso presenti profili problematici in termini di ammissibilità, alla stregua dell’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazìone eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 2018).

Ad ogni buon conto, all’esito dell’acquisizione dei fascicoli di merito, disposta con ordinanza interlocutoria, è emerso che l’appello è stato notificato in data 14 settembre 2015 al rag. S.G., difensore in primo grado del contribuente (v. avviso di ricevimento in atti).

Stante la rituale notifica dell’appello, il ricorso deve essere rigettato.

Poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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