Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27213 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21538-2015 proposto da:

SAGEM SRL, in persona del suo amministratore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUISELLA MANCUSO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 545/2014 della CORTE D’APPELLO DI MESSINA del

27/06/2014, depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato Giuseppe Lomonaco (delega avvocato Luisella Mancuso)

difensore della ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. Il Ministero di Grazia e Giustizia ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Messina in relazione a un decreto ingiuntivo notificatogli dalla Sagem s.r.l. per il pagamento di corrispettivi relativi a forniture asseritamente effettuate.

Il tribunale, ritenuta la mancanza di prove a fondamento del credito azionato in sede monitoria dalla Sagem, in accoglimento della domanda del Ministero, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.

2. Sull’appello della Sagem, la Corte d’appello di Messina confermato il giudizio di insufficienza probatoria del credito, rigettando l’impugnazione.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Sagem s.r.l..

4. Il Ministero di Giustizia non ha svolto difese in questa sede.

5. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 38o-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

6. Con il primo e il terzo motivo di ricorso, la Sagem s.r.l. censura la pronuncia della corte territoriale per violazione di legge e omessa motivazione, per avere i giudici d’appello deciso, in ordine all’insussistenza di prove adeguate circa la fonte del credito della società ricorrente, oltre i limiti della domanda, non avendo il Ministero mai contestato la sussistenza del titolo contrattuale posto a fondamento del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.

Con il secondo motivo, la società ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere la corte d’appello trascurato di accertare su quale soggetto gravasse la responsabilità del mancato reperimento del fascicolo di parte della Sagem all’interno del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di primo grado, traendone in modo illegittimo le negative conseguenze affermate sul piano probatorio.

Con il quarto e ultimo motivo, la società ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, per non aver ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento del credito della Sagem, l’indicazione degli estremi obiettivi del contratto di appalto concluso tra le parti.

6.1. Il secondo motivo è inammissibile.

Osserva il relatore come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi).

E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali – dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075) – hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto delle citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).

Nella specie, la società ricorrente, in violazione dei principi così richiamati, si è limitata a denunciare il mancato adempimento, da parte dei giudici di appello, del dovere di ricerca e di successiva ricostruzione del fascicolo della parte appellante, al fine di acquisire gli elementi di prova ivi contenuti asseritamente indispensabile ai fini della decisione, evidenziando gli aspetti dell’asserita decisività delle prove trascurate dal tribunale e dalla corte d’appello, senza tuttavia provvedere, nè alla dimostrazione dell’effettiva avvenuta produzione del fascicolo di parte genericamente richiamato, nè alla specifica allegazione o alla trascrizione dei testi o dei documenti riferiti ai fatti da provare, onde consentire al giudice di legittimità il controllo del relativo effettivo carattere decisivo ai fini della decisione.

Il difetto di autosufficienza del ricorso (per come consacrato a livello normativo dall’art. 366 c.p.c., n. 6), in relazione a tale motivo, ne impone, pertanto, il rilievo dell’irrimediabile inammissibilità.

6.2. Del tutto infondati, infine, devono ritenersi i restanti motivi di ricorso.

Al riguardo, varrà rilevare come la corte territoriale abbia correttamente evidenziato come la documentazione (asseritamente) prodotta in giudizio dalla Sagem (fatture e richieste di pagamento) non fosse sufficiente ai fini della prova, in sede di cognizione piena, del credito vantato in sede monitoria, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, di per sè inidonea a fornire una dimostrazione certa e inequivoca dell’avvenuta effettiva prestazione delle forniture pretesamente effettuate, condizione evidentemente necessaria (al di là dell’esame del titolo contrattuale) ai fini della giustificazione della concreta insorgenza del credito rivendicato.

Si tratta di una motivazione corretta sul piano giuridico e coerente sul piano logico-formale, di per sè idonea a sottrarsi alle odierne censure della società ricorrente.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”;

2. La Sagem s.r.l. ha presentato memoria ex art. 380-bis c.p.c. insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni, tenuto altresì conto della totale inidoneità delle considerazioni critiche illustrate nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a incidere sulla relativa correttezza nonchè sull’integrale condivisibilità degli apprezzamenti in essa contenuti.

4. Il ricorso dev’essere pertanto rigettato.

5. Non vi è luogo all’adozione di provvedimenti in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’amministrazione resistente svolto difese in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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