Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27213 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27213
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15076-2016 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINA 71,
presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELL’ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 11230/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
Che:
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da A.A. contro l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IVA per l’anno 2008.
Avverso la suddetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Con apposita istanza, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
Che:
Preliminarmente va rilevato che il processo è rimasto sospeso, giusta ordinanza di questa Corte n. 21369/2017, sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019