Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27213 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27213 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Pagni Maria Cristina, elettivamente domiciliata in
Roma Via della Scrofa 57, presso lo studio
dell’Avv.to Giuseppe Pizzonia, che la rappresenta e
difende unitamente agli Avv.ti Giancarlo Zoppini e
Giuseppe Russo Corvace in forza di procura speciale
a margine del ricorso
– ricorrente –

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t.,domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 108/32/2006 della
Commissione Tributaria regionale della Lombardia,
depositata il 12/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avv.to Russo Corvace G.,
ricorrente,

e

per parte

l’Avvocato dello Stato,

Giordano, per parte controricorrente;

Diego

Data pubblicazione: 04/12/2013

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per
la riunione del ricorso a quello n. 6287/2008 e per
il rigetto dello stesso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

108/32/2006

21/06/2006,

del

depositata in data 12/01/2007, la Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. 32,

l’appello proposto, in data 6/10/2005, dall’Agenzia
delle Entrate Ufficio Milano l, avverso la
decisione n. 105/25/2004 della Commissione
Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto
i ricorsi, riuniti, di Pagni Maria Cristina contro
il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di
rimborso dell’IRAP versata per gli anni di imposta
1999,2000 e 2001.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto,
ritenuto, preliminarmente, ammissibile l’appello, a
fronte della specificità delle censure sollevate
alla decisione impugnata, e pur non condividendo
l’assunto dell’Agenzia appellante, secondo il quale
autonoma –

“l’organizzazione

dovrebbe

riscontrarsi automaticamente ogniqualvolta si fosse
in presenza di una attività svolta in maniera
abituale, stabile ed autonoma”,
provata,

dalla contribuente,

rimborso

di

istante per il

indebitamente

dell’IRAP

l’inesistenza

riteneva non

un’attività

versata,

professionale

autonoma, organizzata, non emergendo, dai dati
acquisiti,
compensi”,

“soprattutto per il
una

attività

livello dei
professionale

“sostanzialmente semplificata, esercitata in forma
individuale,

priva

organizzazione

di

2

e

di

accoglieva, con compensazione delle spese di lite,

significativi supporti strutturali”.

I giudici

tributari, in particolare, evidenziavano che, a
fronte di un’attività professionale

“svolta senza

l’ausilio di dipendenti stabili”

e di relativi

costi, ad eccezione dell’anno 1999

(“per la somma

di £ 1.100.000”), “priva di spese per prestazioni
di collaborazioni coordinate e continuative_svolta
negli stesi locali della propria abitazione (al 50%
emergeva

“un livello reddituale di notevole rilievo
(compensi per £ 353.834.000 per l’anno 1999; £
523.177.000 per il 2000; £ 229.739.000 per i primi
due mesi dell’anno 2001), accompagnato da un
livello, ugualmente notevole di spese (£ 48.308.000
per il 1999; £ 51.107.000 per il 2000; £ 26.846.000
per i primi due mesi del 2001), tra l’altro con
vari spostamenti e viaggi anche all’estero (con
treno, aereo e soggiorni alberghieri)”
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la contribuente, deducendo due motivi,
per insufficiente e contraddittoria motivazione in
ordine ad un fatto controverso e decisivo, ai sensi
dell’art.360 n. 5 c.p.c. (Motivo l, per avere i
giudici tributari, pur avendo la contribuente
dimostrato l’effettuazione dell’attività senza
l’ausilio di lavoro altrui, in locali condotti in
locazione, sino al novembre 2000, e,
successivamente, all’interno della stessa
abitazione, con utilizzo di pochi beni strumentali,
ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma
organizzazione, costituente il presupposto
impositivo del tributo, sulla base di poche,
generiche e contraddittorie asserzioni,
essenzialmente in considerazioni della sussistenza
di compensi e di spese definitivi notevoli, ma

3

destinati all’attività professionale)”,

correlate anzi proprio all’esercizio in forma
individuale dell’attività professionale), e per
violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo
2, in relazione all’art.2 d.lgs. 446/1997, avendo i
giudici tributari negato il diritto della
contribuente al rimborso dell’imposta versata,
indipendentemente dal fatto che la contribuente non

avesse esercitato l’attività negli stessi locali,
anche, adibiti ad abitazione, essenzialmente solo
in considerazione dell’entità del reddito personale
di lavoro autonomo prodotto e delle spese sostenute
per l’esercizio dell’attività) .
Ha

l’Agenzia

resistito

delle

Entrate

con

controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo, implicante vizio di insufficiente
e/o contraddittoria motivazione, è fondato, con
assorbimento del secondo.
In generale, va ribadito il principio che è
soggetto passivo dell’IRAP colui che si avvalga,
nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, di
una struttura organizzata in un complesso di
fattori che,per numero, importanza e valore
economico,sono suscettibili di creare un valore
aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale
supportata dagli strumenti indispensabili e di
corredo al suo

know-how,

potendosi escludere il

presupposto di imposta quando il risultato
economico trovi ragione esclusivamente nella autoorganizzazione del professionista o, comunque,
quando l’organizzazione da lui predisposta abbia
un’ incidenza marginale e non richieda necessità di
coordinamento. Nel giudizio instaurato per il

4

si fosse avvalsa dell’ausilio del lavoro altrui e

rimborso dell’imposta, che si assume indebitamente
pagata, grava sul contribuente l’onere dimostrativo
del fatto costitutivo della sua pretesa, e cioè
dalla mancanza del presupposto alla base del
prelievo fiscale, spettando al giudice del merito
ricercare gli opposti dati di riscontro (del
presupposto impositivo) attraverso l’esame della
dichiarazione del contribuente, in particolare,

pertinenti sezioni del quadro RE (riguardante la
determinazione del reddito di lavoro autonomo ai
fini Irpef), che specifica la composizione dei
costi. Si tratta – come già da questa Corte
affermato (v. Cass. n. 13810/2007; Cass.30753/2011)
– di una regola empirica che facilita l’onere
probatorio in un processo caratterizzato da
limitazioni istruttorie, quale quello tributario,
sostanzialmente incentrato su produzioni
documentali.
In

definitiva,

il

requisito

dell’autonoma

organizzazione, il cui accertamento spetta al
giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di
legittimità, se congruamente motivato, ricorre
quando il contribuente, che eserciti un’attività di
lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi
inserito in strutture organizzative riferibili ad
altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi
beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo
l'”id quod plerumque accidit”,

costituiscono

nell’attualità il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività anche in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui.

5

soffermandosi sul dettaglio riportato nelle

Nella specie,

la motivazione della sentenza

risulta,

un

ad

tempo,

insufficiente

e

contraddittoria, avendo i giudici tributari, pur
accertata

l’assenza,

nello

svolgimento

dell’attività da parte del professionista,
dell’ausilio di dipendenti o di collaboratori
(salvo che per l’anno 1999, per l’importo di £
1.100.000, dato, peraltro, questo, frutto, secondo

attribuito rilievo decisivo ai compensi percepiti
dall’avvocato negli anni d’imposta ed alle spese
dalla medesima contribuente sostenute, non per
l’acquisto beni strumentali (così descritti dalla
ricorrente, nel presente ricorso:

“un autovettura,

mobili, arredi ed attrezzature necessarie per
l’espletamento dell’attività professionale”),
essenzialmente per

ma

“spostamenti e viaggi, anche

an’estero”,elementi questi inidonei ad individuare
il presupposto impositivo, ai fini IRAP,
dell’autonoma

organizzazione,

quale

sopra

descritta, potendo essi anche ricollegarsi
all’esercizio dell’attività professionale senza
alcuna effettiva organizzazione di capitali e
lavoro altrui.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche per le spese del
presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione
della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

6

la ricorrente, di un mero errore materiale),

7€SENTE D
‘7 T
AI SEN7J,
N. 131 “I:t.3. ALT_

MArERIA TRiBUTARIA
Il Presidente

Quinta sezione civile, il 16/10/2013.

NE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA