Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27211 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, (ud. 07/07/2020, dep. 07/10/2021), n.27211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3185/2016 proposto da:

M.M., e P.F., elettivamente domiciliati

in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 436, presso lo studio

dell’avvocato Renato Caruso, che li rappresenta e difende,

unitamente agli avvocati Stefano Borsari, e Andrea Zanni, per

procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BPER Banca s.p.a., (incorporante la Nuova Cassa di Risparmio di

Ferrara s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana, n. 78, presso lo

studio dell’avvocato Domenico Spagnuolo, che la rappresenta e

difende, unitamente all’avvocato Federica Nicolini, per procura

speciale per scrittura privata autenticata il 23 giugno 2020 dal

Notaio S.F., allegata alla comparsa di costituzione di nuovi

difensori;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1201/2015 della Corte di appello di Bologna,

depositata il 26 giugno 2015.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7

luglio 2020 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto qui ancora interessa, con sentenza emessa il 26 maggio 2009 il Tribunale di Ferrara: risolse, per inadempimento della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., gli ordini, a tale intermediario finanziario impartiti da M.M. e P.F. il 17 gennaio e il 1 settembre 2003, aventi per oggetto la sottoscrizione e l’acquisto di obbligazioni emesse dalla Parmalat Finance Corp. BV (società di diritto olandese) per nominali Euro 29.566,15; condannò la banca a pagare a tali persone Euro 33.053,36 e costoro a restituire alla banca i titoli in questione.

2. Adita dalla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., la Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 26 giugno 2015, in riforma della citata sentenza rigettò le domande di M. e P. che condannò a rimborsare alla banca le spese dei due gradi di giudizio.

2.1 La motivazione della sentenza può essere così sintetizzata: è vero che, nei giorni in cui gli ordini sopra indicati vennero impartiti, “la banca non ha assolto l’onere su di essa gravante ed attinente il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (come previsto dalla normativa di settore ma anche delle ordinarie regole civilistiche in tema di inadempimento)”, ma nel caso concreto “risulta comunque carente il profilo oggettivo attinente il nesso di causalità, il cui onere di dimostrazione gravava sugli investitori”; erra tuttavia il giudice di primo grado nel presumere sussistente il nesso di causalità fra inadempimento e danno sul solo rilievo che i clienti non avrebbero investito se avessero saputo che le obbligazioni erano state emesse dalla società Parmalat di nazionalità olandese (controllata dalla società Parmalat di nazionalità italiana), “tenuto conto del profilo di rischio individuato dalla CTU”; secondo il Tribunale di Ferrara le obbligazioni emesse dalla società di diritto italiano Parmalat sarebbero risultate adeguate al profilo degli investitori e gli appellati non hanno specificamente censurato tale presupposto; in effetti la banca ha provato che i titoli “olandesi” vennero emessi “su input e con la garanzia della PARMALAT italiana e come il loro default conseguisse unicamente a quello della controllante”; non è dunque possibile affermare che gli appellati, ove adeguatamente informati, “avrebbero comunque investito…in titoli italiani e non in titoli olandesi”; in ogni caso la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che gli appellati disponevano di un patrimonio finanziario “ragguardevole”, con investimenti comprendenti azioni emesse da società italiane ed estere, fondi azionari, obbligazione di “paesi emergenti anche “a rischio” (Messico, Colombia, Argentina), con alcuni titoli senza rating o di rischio alto”; la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla Parmalat Finance Corp. BV “non era affatto estraneo ed inadeguato per tipologia al resto del portafoglio pur diversificato anche con titoli di stato italiani, visto che il concreto profilo ricavabile dalla CTU di risparmiatori oculati e non inclini al rischio si accompagnava comunque “a finalità speculative sempre garantite dalla diversificazione di portafoglio in grado di bilanciare i rischi di mercato”; le obbligazioni sottoscritte, non “di importo complessivamente preponderante”, avevano all’11 novembre 2003 un rating definito dal consulente tecnico d’ufficio “di qualità media con connotazioni di rischio non ancora rilevanti”; tali considerazioni sono dirimenti in funzione del rigetto della domanda risarcitoria, anche perché sono infondate le ulteriori deduzioni degli appellati “che possono dirsi specificamente riproposte” (posto che quelle che contengono generico richiamo “alle pagine di atti del primo grado non possono essere prese in alcun modo in considerazione ex art. 346 c.p.c.”); invero, con riferimento alla “regolarità” degli ordini, “poiché il contratto quadro prevedeva modalità alternative alla forma scritta, e sempreché non si aderisca all’orientamento che non la ritiene comunque necessaria a tenore della normativa secondaria e in quanto atto esecutivo dell’originario mandato-quadro…, o alla mancata profilazione dei clienti, pure attinente al profilo della colpa, e superabile e superata dall’obbligo della Banca di procedervi comunque e dagli accertamenti del CTU”.

3. Per la cassazione della citata sentenza di appello M. e P. proposero ricorso contenente tre motivi di impugnazione.

4. Resistette con controricorso la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., cessionaria del patrimonio della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. in amministrazione straordinaria.

5. Le parti hanno depositato memorie dopo la costituzione della BPER Banca s.p.a., che ha incorporato la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. (e che dunque prosegue nei rapporti, anche processuali, della società incorporata anteriori alla fusione: art. 2504-bis c.c.).

6. Il collegio ha disposto che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, articolato, motivo i ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata è caratterizzata, per le ragioni nell’atto indicate: da violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23 (di seguito indicato come “t.u. finanza”), degli artt. 26, 27, 28 e 29 del regolamento C.O.N.S.O.B. lluglio 1998, n. 11522, anche in combinato disposto con la violazione e disapplicazione dell’art. 1418 c.c., comma 2 e art. 1325 c.c., nn. 1) e 3); omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

2. Il motivo, per come illustrato, si sostanzia nell’affastellamento di questioni disparate che è laborioso separare e che largamente sconfinano nel merito.

Per quanto è dato comprendere, il profilo principale di doglianza è nel senso che i ricorrenti deducono che il giudice di appello ha trascurato di considerare che mancava la prova degli ordini di acquisto delle sopra indicate obbligazioni, non essendo stati acquisiti al processo ordini da essi sottoscritti ovvero le trascrizioni di ordini impartiti per via telefonica e non avendo nulla riferito sul punto l’unico testimone escusso (su richiesta della banca) nel corso del processo di primo grado.

Tale censura e’, in primo luogo, in insanabile contrasto con le conclusioni della comparsa di risposta dai ricorrenti depositata nel giudizio di appello (riprodotte nella pag. 5 del ricorso) con cui venne chiesto alla Corte di appello di “confermare integralmente l’appellata sentenza n. 809/09 depositata dal Tribunale di Ferrara in data 26 maggio 2009”.

Orbene, la decisione di cui i ricorrenti chiesero la conferma fu di risoluzione degli ordini di sottoscrizione delle obbligazioni sopra menzionati per inadempimento della banca agli obblighi di informazione dei ricorrenti a essa imposti dall’art. 23 del T.U. finanza in occasione di ciascun ordine. Tale decisione presuppone logicamente un accertamento di esistenza di tali atti unilaterali a contenuto negoziale che i ricorrenti in questa sede negano vi siano stati.

Sotto altro, concorrente, profilo, la censura in questione non è autosufficiente, in quanto, a fronte di una statuizione della Corte di appello che presuppone la deduzione di una questione di pura e semplice “regolarità” – evidentemente quanto alla forma – degli ordini (pag. 6 della sentenza), i ricorrenti pongono in questa sede questione di esistenza, o di prova, degli ordini stessi; senza tuttavia specificare se tale questione fosse stata posta in tali termini nel giudizio di appello, atteso che sul punto essi si limitano a rinviare agli atti di causa (sia pure specificamente indicati), senza però indicarne precisamente i contenuti.

Invero, l’art. 366 c.p.c., n. 6), impone la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti (oltre che dei contratti e accordi collettivi) sui quali il ricorso si fonda e “costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienia” (in questo senso, cfr. Cass. n. 7455 del 2013), avendo la novella che ha introdotto la disposizione (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5) offerto una formulazione definita e puntuale del principio medesimo, già da tempo affermatosi – principalmente – quale corollario del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 8077 del 2012).

Un motivo che non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda – e che così sollecita la Corte a ricercare quegli atti o documenti tra gli altri di cui si compone il fascicolo processuale – è dunque un motivo aspecifico.

Spetta solo al ricorrente dire perché la decisione impugnata è errata (nel quadro di applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1), a partire dall’analisi del pregresso svolgimento del giudizio, e avuto quindi riguardo agli atti processuali e ai documenti in esso formatisi, fissando in tal modo il thema decidendum, mentre è compito della Corte di Cassazione verificare se il vizio denunciato – negli stretti termini in cui è denunciato – sia o no sussistente, ponendo a fondamento della sua decisione esclusivamente le risultanze emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente.

Indicare specificamente un atto o documento significa anzitutto dire quale è il suo contenuto, senza di che il motivo non può che rimanere confinato nell’oscurità.

Posto che il giudizio di legittimità è retto dal principio di autonomia del ricorso che lo introduce che preclude alla Corte il diretto accesso al fascicolo processuale, è ovvio che il ricorrente per cassazione debba riferire ad essa quale sia, per la parte rilevante, il contenuto dell’atto o del documento, riassumendolo o trascrivendolo a seconda di quanto di volta in volta occorra, per la ragione, intuitiva, che, altrimenti, la Corte non ha modo di intendere di cosa, con precisione, il ricorrente stia discorrendo.

3. In secondo luogo i ricorrenti denunciano che la sentenza è caratterizzata da violazione e falsa applicazione dei principi in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1176 c.c. e segg. e artt. 1218 c.c. e segg.) e di responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) in riferimento all’art. 21 del T.U. finanza e agli artt. 28 e 29 del Regolamento C.O.N.S.O.B. n. 11522 del 1998, nonché da omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, non avendo il giudice appello considerato la violazione da parte della banca degli obblighi di informazione a lei imposti dalla legge in occasione dei due ordini di sottoscrizione delle obbligazioni sopra indicate.

4. Il motivo è inammissibile in quanto la critica non riguarda la ragione alla base della decisione contenuta nella sentenza di appello che: conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui accertò l’inadempimento da parte dell’intermediario finanziario agli obblighi di informazione in discorso in occasione della sottoscrizione dei titoli da parte dei ricorrenti; riforma la sentenza di primo grado per la, diversa, ragione di non sussistenza di nesso di causalità fra inadempimento e danno (e tale ragione non è nel motivo contrastata).

5. Infine la sentenza impugnata è dai ricorrenti censurata, per le ragioni nell’atto indicate, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 23 del T.U. Finanza in riferimento all’accertata assenza di nesso di causalità.

6. Anche tale motivo, di ardua comprensione (in esso si discute, in maniera non lineare, di mancata prova dell’esistenza degli ordini, di nullità degli ordini “ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418 c.c., comma 2 e dell’art. 1326 c.c., nn. 1 e 3” in conseguenza “della mancata informativa sulla tipologia e sull’oggetto del contratto”, di “parziale, quindi erronea, valutazione della prova”), è inammissibile in quanto essenzialmente volto, mediante l’illustrazione dei contenuti, rispettivi, della relazione del consulente tecnico di ufficio e della memoria redatta dal consulente tecnico dei ricorrenti, a sollecitare accertamento di fatti non consentito nel giudizio di legittimità.

7. Il ricorso è in conclusione inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti a rimborsare alla banca controricorrente le spese processuali da questa anticipate nel presente giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese processuali da questa anticipate, liquidate in Euro. 200 per esborsi ed Euro 5.500 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA