Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27210 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12546/2017 R.G. proposto da:
C.D., rappresentato e difeso, per procura a margine del
ricorso, dall’avv. prof. PUOTI Giovanni, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio legale del predetto difensore, sito in
Roma, alla via Panama, n. 68;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6761/40/2016 della Commissione tributaria
regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il
08/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
Fatto
FATTO e DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
In controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti del contribuente, per un maggior reddito di partecipazione, ex art. 5 TUIR, nella Dental Equipe Laboratorio Odontotecnico – s.a.s. di C.D. & C., conseguiti con riferimento all’anno di imposta 2005 ed emerso a seguito di verifiche delle movimentazioni bancarie del conto corrente riconducibile alla predetta società, la CTR laziale respingeva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado.
A seguito del deposito, da parte del contribuente, dell’istanza di sospensione del processo D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, con cui manifestava l’intenzione di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia prevista dalla citata legge, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 14704 del 2018, ha disposto la sospensione del processo.
Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, ex art. 11, comma 8, ultima parte, D.L. citato, in quanto la società contribuente ha provveduto, in pendenza del giudizio, al versamento dell’importo dovuto in applicazione del beneficio.
Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (D.L. cit., art. 11, comma 10, prima parte) nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, ai sensi del citato articolo, comma 10, quarta parte.
Pertanto, il processo va dichiarato estinto, restando le relative spese processuali a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019