Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2721 del 30/01/2019
Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12168/2018 proposto da:
O.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Bozzoli Caterina, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, del 02/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/12/2018 dal Pres. Dott. STEFANO SCHIRO’.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Venezia, con decreto del 2 febbraio 2018, ha rigettato l’istanza di rimessione in termini proposta da O.I., cittadino della Nigeria, e ha dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto depositato oltre il trentesimo giorno dalla notificazione del provvedimento di rigetto da parte della Commissione territoriale.
O.I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso O.I. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, nonchè violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., per omessa traduzione del diniego in lingua da lui conosciuta.
Premesso di parlare e comprendere soltanto la lingua “Pidgin”, un dialetto nigeriano che mutua soltanto alcune espressioni dalla lingua inglese, il ricorrente afferma che la decisione della Commissione territoriale gli era stata notificata in lingua inglese, da lui non conosciuta, con conseguente violazione del suo diritto a conoscere l’esatto contenuto dell’atto che lo riguardava e del diritto di difesa, tanto più che non erano state tradotte in lingua a lui nota neppure le modalità di impugnazione del provvedimento di diniego, con la conseguenza che la sua istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere accolta, atteso che il ritardo della proposizione del ricorso al Tribunale era dipeso esclusivamente dalla impossibilità per lui di comprendere il contenuto del provvedimento, con particolare riguardo alle modalità di impugnazione.
Il motivo è privo di fondamento. Il Tribunale ha infatti accertato che nel verbale delle dichiarazioni rese nell’audizione personale davanti alla Commissione territoriale, prodotto dallo stesso ricorrente, si dava atto che l’audizione era stata resa in lingua “Pigdin-Inglese” e che il richiedente era stato reso edotto che il ricorso avrebbe potuto essere proposto entra trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il Tribunale ha altresì accertato che dal predetto verbale risultava che il ricorrente aveva risposto di aver compreso le informazioni che gli erano state date, tra cui, evidentemente, anche quella relativa alla presenza di un termine per la presentazione del ricorso. Il primo giudice ha pertanto concluso che il ricorrente non può sostenere di non essere stato a conoscenza della perentorietà del termine di trenta giorni, perchè era stato puntualmente avvertito della esistenza di quel termine in sede di audizione.
La motivazione del Tribunale si fonda pertanto su un accertamento di fatto (la piena conoscenza da parte del ricorrente del termine per proporre ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale), censurabile esclusivamente nei ristretti limiti della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censura nella specie neppure dedotta dal ricorrente e comunque non configurabile, avendo il Tribunale specificamente esaminato e valutato il fatto posto a base del motivo del ricorso, non ricorrendo in ogni caso neppure la denunciata violazione di legge e del diritto di difesa, alla stregua di quanto accertato dal primo giudice.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto difese
Sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019